CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16335/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difesoex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 104/2025 depositatail 14/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 78/2025, pubblicata il 14gennaio 2025, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dal Ministerodell’istruzione e del merito avverso la decisione di primo grado delTribunale di Roma, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], volta all’attribuzione del punteggio spettante peraver prestato il servizio civile ai fini dell’inserimento nelle graduatorieNumero registro generale 7148/2025Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 16335/2026Data pubblicazione 26/05/2026provinciali di circolo e di istituto del personale ATA.L’improcedibilità è stata dichiarata in quanto l’appellante non hadimostrato di aver notificato all’appellato il ricorso in appello e ilpedissequo decreto di fissazione di udienza.2. Il Ministero ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado,sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata inrelazione agli artt. 127-ter, 348 c.p.c. e 196-sexies disp. att. c.p.c.Riferisce il Ministero che, a seguito del deposito del ricorso d’appelloavverso la sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Roma ha primafissato, con il decreto di cui all’art. 435 c.p.c., la data dell’udienza didiscussione al 14 gennaio 2025 e l’ha poi sostituita ex art. 127-ter con ildeposito di note scritte, onerando l’appellante di depositaretelematicamente entro le ore 9,00 del giorno di udienza le note scrittesostitutive e entro otto giorni prima della stessa udienza la prova dellanotifica dell’appello.Sostiene il Ministero di aver provveduto alla tempestiva notifica delricorso in appello e del decreto di fissazione alla controparte e di aver poidepositato telematicamente la prova dell’avvenuta notifica unitamente allenote di udienza il 13 gennaio 2025, ricevendo la trasmissione sia dellaricevuta di accettazione che di quella di avvenuta consegna.Ne scaturirebbe la nullità della sentenza impugnata, che ha dichiaratol’improcedibilità dell’appello sul presupposto – erroneo – dellainosservanza di tali incombenti.2. Il motivo è inammissibile.3. Il Ministero ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere basato lapropria dichiarazione di improcedibilità sul presupposto della mancataNumero registro generale 7148/2025Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 16335/2026Data pubblicazione 26/05/2026osservanza, da parte dell’appellante, degli incombenti posti a suo caricodalla legge e dal decreto con cui l’originaria udienza di discussione erastata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., quandoin realtà il ricorso era stato notificato all’appellato e tale notifica era stataportata a conoscenza della Corte d’appello mediante deposito telematico.In tal modo, tuttavia, il ricorrente contesta alla sentenza impugnata diaver supposto l’inesistenza di due fatti (l’avvenuta notifica del ricorso inappello e l’avvenuto deposito di tale atto) la cui verità è positivamentestabilita (come dimostrerebbe la produzione documentale allegata alricorso per cassazione), finendo così col denunciare un errore revocatorioex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., da far valere con l’impugnazionestraordinaria disciplinata da tale disposizione e non con il ricorso percassazione.4. Si tratta di un principio più volte affermato da questa Corte.Con riferimento alla verifica dell'avvenuto deposito informatico dell'attod'appello nativo-digitale, notificato telematicamente ex art. 16-bis, comma3, del d.lgs. n. 546 del 1992, si è detto che essa costituisce oggetto di unaccertamento di fatto e non di un'interpretazione degli atti processuali,sicché la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiaratoinammissibile il gravame sull'erroneo presupposto che il suddetto depositonon fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con larevocazione ordinaria e non attraverso il ricorso per cassazione (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 34337 del 28/12/2025, Sez. 5, Sentenza n. 9786 del12/04/2023; per il deposito cartaceo v. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2702del 28/01/2022, Sez. U, Sentenza n. 15227 del 30/06/2009).Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimitànell’ipotesi in cui la parte lamenti che il giudice d'appello abbia dichiaratoinammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della noncorretta notifica del suo atto introduttivo, ogni qual volta l'errore dipendanon già da una interpretazione giuridica del vizio di notifica, ma da unaNumero registro generale 7148/2025Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 16335/2026Data pubblicazione 26/05/2026falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente edimmediatamente rilevabile (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20113 del24/09/2020, Sez. 6, Ordinanza n. 23173 del 14/11/2016, Sez. 5,Sentenza n. 26278 del 20/12/2016, Sez. 3, Sentenza n. 5450 del14/03/2006).5. Ne discende l’inammissibilità del ricorso.Nulla va disposto sulle spese, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.La PresidenteCaterina Marotta