CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19370/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole, in concorso, di tutti i delitti contestati ( capi da A) ed H) - lo ha assolto dai furti di bestiame di cui ai capi C), D), E), F), per non avere commesso il fatto, confermando, invece, la statuizioni di primo grado con riguardo ai furti all'interno di abitazioni rurali di cui ai capi A) e B), nonché al furto di bestiame sub H), e alla detenzione illegale di un'arma comune da sparo, di cui al capo G) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, svolge due motivi. 2.1. Con il primo, relativo al furto di bestiame, sub H), denuncia violazione dell'art. 624 e vizi della motivazione anche per travisamento della prova, sostenendo che l'animale trafugato venne trovato - a distanza di tre mesi dal fatto - presso locali di proprietà del coimputato, dove il ricorrente si occupava esclusivamente dell'accudimento degli animali, peraltro, mancando elementi di collegamento del furto con l'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciati vizi della motivazione in relazione al delitto sub G), sostenendosi che, in assenza di rinvenimento o di sequestro dell'arma, la responsabilità dell'imputato si fonderebbe su mere e sole "vanterie" o, raccolte nel corso delle intercettazioni, in cui egli, parlando con diversi interlocutori, fa riferimento al possesso di un'arma. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata, relativamente ai capi G) e H), con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. 2. Emerge dalla ricostruzione dei giudici di merito, per i delitti di cui ai capi A) e B), che le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che avevano ripreso le fasi di svolgimento delle azioni furtive, visionate dagli inquirenti, avevano condotto al riconoscimento in termini di certezza dell'imputato, quale co-autore dei furti. 2.1. Quanto al furto di ovini di cui al capo H), la responsabilità dell'imputato è stata affermata alla luce dell'esito della perquisizione eseguita presso la stalla di proprietà del coimputato [OSCURATO:PERSONA], dove venne trovato anche il ricorrente, unitamente a un animale oggetto di furto, riconosciuto dalla persona offesa come proprio. 2.2. Con riguardo al reato sub G), la responsabilità del ricorrente per la detenzione di una pistola è stata tratta, pur mancando il rinvenimento, da tre conversazioni intercettate, in cui l'imputato faceva riferimento alla detenzione dell'arma. 3. Come premesso, la Difesa ricorrente lamenta l'assenza di un sufficiente compendio probatorio idoneo a sostenere, secondo il canone del ragionevole dubbio, l'affermazione di responsabilità con riguardo ai reati sub G) e H). Le doglianze difensive sono fondate. 4. Invero, quanto al furto di ovini, la sentenza impugnata si è fondata sulla sola circostanza che, nel corso di una perquisizione presso la stalla del Sala, eseguita il 31 agosto 2012, al cui interno venne rinvenuta anche la capra risultata essere di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], venne trovatC, sul posto anche il ricorrente, emergendo, peraltro, dalla conforme sentenza di primo grado, che il furto fu denunciato solo dopo tale ritrovamento dal [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì di un ammanco furtivo di dieci animali del suo allevamento in Gratteri, avvenuto nel mese di novembre 2011. Appare, allora, evidente, come la affermazione di responsabilità concorsuale del Barranco in merito al furto sub H), avente, peraltro, a oggetto uno solo degli animali oggetto di denuncia, non possa reggersi sulla sola circostanza della contemporanea presenza all'interno della stalla di proprietà aliena del ricorrente e di un ovino trafugato mesi prima, mancando elementi concreti, nella motivazione della sentenza impugnata, da cui desumere il contributo causalmente e soggettivamente apprezzabile che il ricorrente avrebbe fornito in occasione del furto dell'animale, né che egli fosse consapevole della provenienza furtiva della bestia che stava accudendo. 4.1. Invero, nella sentenza impugnata ci si limita a dare atto della dedizione dell'imputato, all'epoca dei fatti, ad attività delinquenziali di tipo predatorio ai danni di immobili rurali e aziende agricole situati nella stessa zona, e, per converso, della mancanza di una plausibile spiegazione alternativa in merito al possesso degli animali, laddove, invece, l'imputato ha dedotto di avere soltanto accudito la capra oggetto del furto di cui al capo H). La Corte di appello avrebbe dovuto, allora, fornire congrua argomentazione in merito agli elementi di fatto e alle ragioni - ulteriori rispetto alla sua presenza nella stalla del [OSCURATO:PERSONA], a distanza di mesi dal furto - che potessero collegare l'imputato con l'azione predatoria, non proprio temporalmente contigua al ritrovamento dei capi di bestiame ( cfr. Sez. 6, n. 1893 del 12/11/1992 (dep. 1993 ) Rv. 193537, che, nel pronunciarsi in tema di concorso, seppure in relazione alla diversa fattispecie delittuosa di detenzione di armi e stupefacenti, ha ricordato che "Nell'ambito del concorso di persone nel reato, la condotta punibile si concreta nella materiale partecipazione al fatto ovvero nell'istigazione e nel rafforzamento della volontà criminosa del complice" e, sulla base di tale principio, ha ritenuto "inadeguata a fondare l'affermazione di responsabilità la circostanza che l'imputato si trovasse non occasionalmente nell'abitazione ove la merce fu sequestrata, ne' che egli fosse a conoscenza della presenza della stessa sul posto."). 5. Allo stesso modo, non può ritenersi sufficiente la motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato per il delitto sub G), sulla base del contenuto di alcune conversazioni intercettate, in cui era emerso che il ricorrente faceva riferimenti al possesso di una pistola, che avrebbe anche utilizzato per colpire una persona. 5.1. Con riguardo alle ipotesi in cui la prova del delitto emerga dalle sole intercettazioni, la giurisprudenza, pronunciatasi in particolare in tema di stupefacenti, afferma che, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la cd. 'droga parlata'), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote( Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 Ud. (dep. 01/06/2017 ) Rv. 270299). 5.2. A tale canone non risulta conformata la sentenza impugnata, che ha escluso, con valutazione invero apodittica, che le esternazioni telefoniche del ricorrente con "soggetti malavitosi", potessero essere riconducibili a delle "vanterie", senza confrontarsi con la circostanza che, non solo non risulta rinvenuta durante le perquisizioni la pistola di cui sembra parlare l'imputato, ma neppure v'è traccia del possesso di un'arma nei filmati che pure hanno ripreso alcune delle imprese predatorie dell'imputato e del suo complice [OSCURATO:PERSONA], nei quali, invece, l'imputato agiva servendosi di un'arma bianca ( bastone). 6. Nel rinnovato giudizio di merito dovranno, dunque, essere colmati tali vuoti argomentativi, individuando elementi più concreti a carico del ricorrente, per sostenere l'affermazione di responsabilità sia con riguardo al concorso nel furto sub H), che in merito alla commissione del delitto rubricato sub G). 6.1. Con la precisione che, con riguardo al furto di cui al capo H), dovrà essere svolta la preliminare verifica della sussistenza della condizione di procedibilità, in conseguenza dell'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del D.L.gs n. 150 del 2022, che ha comportato la procedibilità a querela della persona offesa del reato di furto, nella fattispecie qui contestata (art. 2 d. Igs. 150 del 2022). Invero, nell'attuale formulazione dell'art. 624 cod. pen, "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis (art. 2 lett. i)". Alla luce della contestazione di cui al capo H), il Giudice del rinvio dovrà preliminarmente verificare la presenza della querela, tenendo conto, ai fini della tempestività della stessa, della previsione di cui all'art. 85 del D. L.vo n. 150/2022, a tenore del quale, " Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato". P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi g) ed h) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione d