CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 08399/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; /2y udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Frosinone per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Alatri, il 26 ottobre 2017). Considerato che i motivi sollevati dalla ricorrente (vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputata e alla pena base, non coincidente con il minimo edittale, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, le quali peraltro riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si veda la p. 2 sent. app.; quanto al secondo, la p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente