CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 10750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso 11032-2016 proposto da: C.P. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 329 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA] _ Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 2267/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/11/2015 R.G.N. 1715/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 11032/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 2267 del 2015, la Corte d'Appello di Lecce confermava, per quanto in questa sede rileva, la decisione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. nei confronti dell'INPS, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la cartella esattoriale per omesso pagamento della tassa d'ingresso per i lavoratori collocati in mobilità; 2. la Corte territoriale, ritenuto incontestato che la tassa d'ingresso, in ragione dell'intervenuto accordo sindacale nell'ambito della procedura di mobilità, fosse stata, nella specie, commisurata a tre mensilità del relativo trattamento, rimarcava, agli effetti del preteso esonero parziale del contributo d'ingresso alla mobilità, carenze e genericità del ricorso di primo grado e del gravame, in punto di allegazione e prova degli elementi costitutivi normativamente previsti per fruire del beneficio richiesto, non colmabiii, a fronte delle specifiche contestazioni dell'INPS, neanche con l'esercizio dei poteri ufficiosi; 3. in particolare, i giudici del gravame ritenevano non allegati, e pertanto indimostrati in causa, gli adempimenti datoriali in ordine al reperimento, in favore dei dipendenti, di valide e genuine operazioni di collocazioni lavorative presso imprese, nel rispetto dell'art. 5, co.5, legge n. 223 del 1991, e dedotta solo con il gravame, per la prima volta e peraltro genericamente, l'iniziativa della società per indirizzare gli ex dipendenti verso l'azienda s.r.1, Italconf (che in seguito li avrebbe assunti), con allegazione documentale tardiva oltreché priva di decisività, giacche' attestante il reperimento, da parte dei lavoratori in mobilità, di occupazione in aziende del medesimo settore, a distanza di tempo dalla conclusione dall'accordo sindacale e con contratti a tempo determinato non convertiti; 4. per la cassazione di tale decisione ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; 5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 6. con l'unico motivo ci ricorso la parte ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 4 e 5, legge n. 223 del 1991 e 3, 38,41 Cost., lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere onerato il datore di lavoro del pagamento del contributo d'ingresso alla mobilità, anche per le residue rate, in riferimento a lavoratori non più beneficiari del trattamento di mobilità per avere reperito un'altra occupazione; sollecita un'interpretazione costituzionalmente orientata delle predette norme con esito interpretativo nel senso dell'esonero parziale dal contributo d'ingresso alla mobilità nel caso in cui i lavoratori in mobilità abbiano ricominciato a lavorare e abbiano conseguentemente perso i! trattamento di mobilità; ritiene, pertanto, non delibato, dalla Corte di merito, il punto essenziale disputato; chiede, infine, sollevarsi questione di costituzionalità dei commi 4 e 5 dell'art. 5 legge n. 223 del 1991 per l'irragionevole limitazione implicata dall'insussistenza di un esonero parziale, alla stregua dei rilievi per cui i contributi in questione sarebbero destinati ad erogare prestazioni previdenziali, nella specie travolte dall'assunzione dei lavoratori, e l'impresa in crisi non dovrebbe essere tenuta a pagare contributi inutili ma piuttosto a salvare i rimanenti posti di lavoro; 7. il ricorso è inammissibile; 8. la censura al decisurn della Corte di merito non dedotta secondo il paradigma dei vizi tassativamente imposti dal codice di rito allo scrutinio dinanzi alla Corte di legittimità, si riduce a mero argomento difensivo non idoneo a scalfire la sentenza gravata, specie in ordine agli oneri di alienazione e prova ritenuti inottemperati e dei quali si è dato atto nello storico di lite; 9. detta impugnazione è evidentemente inammissibile in quanto non deduce né specifica adeguatamente quale sia il vizio della sentenza impugnata con riferimento ad una delle ipotesi di critica vincolata contenute nell'art. 360, comma 1, cod.proc.civ., che dovrebbe condurre alla cassazione della sentenza impugnata; 10. inoltre, in riferimento alla deduzione secondo la quale la Corte di merito si sarebbe espressa su altro rispetto al punto dibattuto e dirimente, va ribadito, secondo i principi consolidati di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, che !a denuncia di un error in iudicando presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, e tale censura non può, pertanto, riguardare l'omessa pronuncia dei giudici del gravame in ordine ad uno dei motivi dedotti nell'atto di appello, la quale postula la denuncia di un error in procedendo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in riferimento alla quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso processuale; 11. se è vero, inoltre, che l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l'inammissibilità di questo, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (fra tante, Cass. n. 14026 del 2012) e che, dunque, non rileva la correttezza dell'indicazione del riferimento normativo (e cioè l'evocazione dell'art. 360, primo comma, numeri 3, 5 in luogo del numero 4, cod, proc. civ.), ove dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura, è tuttavia necessario che sia rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito (v., fra le altre, Cass., Sez.U. 24 luglio 2013, n. 17931); 12. l'inammissibilità del ricorso non consente, pertanto, neanche l'adito allo scrutinio di compatibilità costituzionale delle norme denunciate con il mezzo d'impugnazione; 13. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva; 14. ai sensi dell'art.13,c0.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] B