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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07733/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cassino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di numerose violazioni del d.

Igs. n. 81 del 2008, commesse quale amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", e lo condannava alla pena di 4.700,00 euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

Il Tribunale avrebbe steso una motivazione illogica e carente in punto di responsabilità, specie quanto al profilo soggettivo, peraltro irrogando una pena eccessiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure - peraltro generiche - mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso infatti tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato gli esiti dell'accertamento compiuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul cantiere gestito dalla società, le violazioni pacificamente riscontrate, le prescrizioni imposte; ancora, il Tribunale - richiamando la deposizione del teste operante - ha precisato che le stesse prescrizioni erano state poi adempiute, ma a ciò non era seguito il pagamento delle somme dovute, dal che la comunicazione alla Procura della Repubblica.

A conferma ulteriore, dunque, della consumazione del reato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo; quest'ultimo, peraltro, configurabile anche a titolo di colpa, data la natura contravvenzionale delle condotte riconosciute.

5. Con riguardo, infine, alla censura in punto di trattamento sanzionatorio, la - stessa risulta palesemente vaga, anche in ragione del numero di violazioni accertate ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima portata.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 Il C qsigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cassino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di numerose violazioni del d. Igs. n. 81 del 2008, commesse quale amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", e lo condannava alla pena di 4.700,00 euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Il Tribunale avrebbe steso una motivazione illogica e carente in punto di responsabilità, specie quanto al profilo soggettivo, peraltro irrogando una pena eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure - peraltro generiche - mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso infatti tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato gli esiti dell'accertamento compiuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul cantiere gestito dalla società, le violazioni pacificamente riscontrate, le prescrizioni imposte; ancora, il Tribunale - richiamando la deposizione del teste operante - ha precisato che le stesse prescrizioni erano state poi adempiute, ma a ciò non era seguito il pagamento delle somme dovute, dal che la comunicazione alla Procura della Repubblica. A conferma ulteriore, dunque, della consumazione del reato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo; quest'ultimo, peraltro, configurabile anche a titolo di colpa, data la natura contravvenzionale delle condotte riconosciute. 5. Con riguardo, infine, alla censura in punto di trattamento sanzionatorio, la - stessa risulta palesemente vaga, anche in ragione del numero di violazioni accertate ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima portata. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 Il C qsigliere estensore
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