CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41857/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Settima Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, emessa nei suoi confronti il 09/02/2023, che lo aveva condannato per il reato di evasione. 2. Avverso tale statuizione l'imputato, personalmente, ha avanzato una richiesta "di riesame della inammissibilità della Cassazione" che, avuto riguardo al suo contenuto, deve essere qualificata richiesta di rescissione del giudicato. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta è inammissibile perché proposta con motivo generico e, comunque, manifestamente infondato. Con essa, l'istante lamenta di non avere avuto conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, il 9 febbraio 2023 se non attraverso l'ordine di esecuzione, negando di aver commesso il fatto per il quale era stato condannato e nominando altro difensore di fiducia. Il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia nell'ambito del procedimento penale di che trattasi (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) presso il quale aveva eletto domicilio. Inoltre, l'imputato aveva conferito al difensore procura speciale al fine di chiedere la definizione del procedimento con il rito abbreviato ed il Tribunale aveva disposto in conformità. Risulta, altresì, che, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, il ricorrente aveva nominato altro difensore di fiducia, nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto rituale atto di appello ed aveva adottato le proprie conclusioni nel relativo giudizio, come risulta dalla sentenza di secondo grado (fg.3). Tali circostanze, che la richiesta non indica, escludono in radice la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato. Nel che, l'inammissibilità della richiesta. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta. Così dec