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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 01146/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza del 14 febbraio 2023 da questa Corte Suprema, a seguito dell'appello proposto - tra gli altri - dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 29 ottobre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in riforma della decisione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo 38, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati, loro rispettivamente ascritti, di cui al capo 38 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e 40 [artt. 81, 110, 112, commi 1 n. 1, 2 e 4 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 6, 80, comma 1 lett. b) e c) e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309], avvinti dal vincolo della continuazione.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con distinti atti del rispettivo difensore.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo omessa motivazione e violazione degli artt. 81, 133, 416-bis.1. cod. pen.

Rileva il ricorrente che la sentenza rescindente ha disposto l'annullamento con rinvio per l'aggravante mafiosa in relazione alla contestazione associativa, non pronunciandosi sulla medesima aggravante correlata ai reati fine previsti dal capo 40, oggetto del secondo motivo di ricorso.

Tale omissione integra un errore materiale, rilevabile di ufficio e oltre il termine di cui all'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Inoltre, la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, omettendo di giustificare la individuazione della pena- base, seppur l'esclusione dell'aggravante in parola determinasse una minore offensività dei fatti, così come non ha valutato, nel disporre l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 40, la riduzione dello stesso, stante l'esclusione della aggravante mafiosa per il delitto associativo.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce unico motivo sovrapponibile a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

5. Alla udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per il procedimento n. 23212/25 che vedeva coinvolti anche altri coimputati ricorrenti, a seguito dell'accoglimento della istanza difensiva di legittimo impedimento del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato disposto stralcio della posizione degli attuali ricorrenti, dandosi origine al presente procedimento, con rinvio della sua trattazione alla odierna pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, che in quanto sovrapponibili possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

2. La sentenza rescindente ha devoluto al giudizio di rinvio il solo punto della decisione riguardante l'aggravante mafiosa contestata in relazione al reato associativo di cui al capo 38 ascritto ad entrambi gli imputati ricorrenti, rigettando nel resto i loro ricorsi.

3. Con i ricorsi i due imputati sollecitano l'esercizio dei poteri di ufficio da parte di questa Corte per l'emenda di quello che - secondo la prospettazione difensiva - costituisce errore materiale.

La prospettazione difensiva è manifestamente infondata.

Nell'affermare che è inammissibile il ricorso del condannato che chiede la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione prima del suo deposito, in quanto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la richiesta debba essere presentata entro centottanta giorni dal deposito (Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Bruzzaniti, Rv. 275352 - 02), è stato spiegato che «l'errore materiale è quello definito dall'art.130 c.p.p. [..].Si tratta di errore che comprende sia gli errori in senso stretto, sia le omissioni, e consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione: questa, cioè, corrisponde perfettamente a quanto rappresenta il contenuto della deliberazione, dato che i! vizio si risolve nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva.

La correzione dell'errore materiale ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad «armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto» (così Cass., Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati).

La correzione dell'errore materiale riguarda, quindi, la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formatasi senza l'influenza perturbatrice di quell'errore, tant'è che l'applicazione dell'art. 130 c.p.p. è stata considerata del tutto compatibile col principio dell'inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, proprio perché rigorosamente circoscritta alla categoria degli errori materiali che non determinano nullità e sono eliminabili senza una modificazione essenziale del provvedimento.

Da tali considerazioni, la Corte di cassazione ha tratto l'ulteriore conseguenza che soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all'errore materiale rappresenta null'altro che uno strumento di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 130 c.p.p., senza alcuna incidenza sul contenuto della decisione e con funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice».

Cosicché l'asserito errore della sentenza rescindente è astrattamente qualificabile solo nella categoria dell'errore di fatto (v., per tutte, Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283), in quanto l'asserita omessa considerazione del secondo motivo di ricorso - in parte qua - avrebbe condotto l'errato mancato annullamento della sentenza impugnata in relazione alla aggravante mafiosa contestata in relazione ai reati-fine.

Errore che non può che essere rimosso attraverso la tempestiva proposizione del ricorso ex art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., quale non è quello oggi proposto.

4. Quanto alla determinazione della pena, i ricorsi sono manifestamente infondati.

Invero, essendo devoluta in sede rescissoria la sola questione riguardante la aggravante mafiosa contestata per il reato associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, la sentenza impugnata ha, del tutto correttamente, considerato la pena-base individuata dalla precedente sentenza, sul punto irrevocabile, eliminando l'incremento per la aggravante mafiosa, che ha escluso, confermando l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 40, pari a mesi sei di reclusione.

Al riguardo, deve essere ricordato il condivisibile principio secondo il quale, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma primo cod. pen., l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza (Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto, Rv. 264905 - 01).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza del 14 febbraio 2023 da questa Corte Suprema, a seguito dell'appello proposto - tra gli altri - dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 29 ottobre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in riforma della decisione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo 38, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati, loro rispettivamente ascritti, di cui al capo 38 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e 40 [artt. 81, 110, 112, commi 1 n. 1, 2 e 4 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 6, 80, comma 1 lett. b) e c) e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309], avvinti dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con distinti atti del rispettivo difensore. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo omessa motivazione e violazione degli artt. 81, 133, 416-bis.1. cod. pen. Rileva il ricorrente che la sentenza rescindente ha disposto l'annullamento con rinvio per l'aggravante mafiosa in relazione alla contestazione associativa, non pronunciandosi sulla medesima aggravante correlata ai reati fine previsti dal capo 40, oggetto del secondo motivo di ricorso. Tale omissione integra un errore materiale, rilevabile di ufficio e oltre il termine di cui all'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. Inoltre, la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, omettendo di giustificare la individuazione della pena- base, seppur l'esclusione dell'aggravante in parola determinasse una minore offensività dei fatti, così come non ha valutato, nel disporre l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 40, la riduzione dello stesso, stante l'esclusione della aggravante mafiosa per il delitto associativo. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce unico motivo sovrapponibile a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Alla udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per il procedimento n. 23212/25 che vedeva coinvolti anche altri coimputati ricorrenti, a seguito dell'accoglimento della istanza difensiva di legittimo impedimento del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato disposto stralcio della posizione degli attuali ricorrenti, dandosi origine al presente procedimento, con rinvio della sua trattazione alla odierna pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, che in quanto sovrapponibili possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. 2. La sentenza rescindente ha devoluto al giudizio di rinvio il solo punto della decisione riguardante l'aggravante mafiosa contestata in relazione al reato associativo di cui al capo 38 ascritto ad entrambi gli imputati ricorrenti, rigettando nel resto i loro ricorsi. 3. Con i ricorsi i due imputati sollecitano l'esercizio dei poteri di ufficio da parte di questa Corte per l'emenda di quello che - secondo la prospettazione difensiva - costituisce errore materiale. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata. Nell'affermare che è inammissibile il ricorso del condannato che chiede la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione prima del suo deposito, in quanto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la richiesta debba essere presentata entro centottanta giorni dal deposito (Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Bruzzaniti, Rv. 275352 - 02), è stato spiegato che «l'errore materiale è quello definito dall'art.130 c.p.p. [..].Si tratta di errore che comprende sia gli errori in senso stretto, sia le omissioni, e consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione: questa, cioè, corrisponde perfettamente a quanto rappresenta il contenuto della deliberazione, dato che i! vizio si risolve nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva. La correzione dell'errore materiale ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad «armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto» (così Cass., Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati). La correzione dell'errore materiale riguarda, quindi, la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formatasi senza l'influenza perturbatrice di quell'errore, tant'è che l'applicazione dell'art. 130 c.p.p. è stata considerata del tutto compatibile col principio dell'inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, proprio perché rigorosamente circoscritta alla categoria degli errori materiali che non determinano nullità e sono eliminabili senza una modificazione essenziale del provvedimento. Da tali considerazioni, la Corte di cassazione ha tratto l'ulteriore conseguenza che soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all'errore materiale rappresenta null'altro che uno strumento di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 130 c.p.p., senza alcuna incidenza sul contenuto della decisione e con funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice». Cosicché l'asserito errore della sentenza rescindente è astrattamente qualificabile solo nella categoria dell'errore di fatto (v., per tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283), in quanto l'asserita omessa considerazione del secondo motivo di ricorso - in parte qua - avrebbe condotto l'errato mancato annullamento della sentenza impugnata in relazione alla aggravante mafiosa contestata in relazione ai reati-fine. Errore che non può che essere rimosso attraverso la tempestiva proposizione del ricorso ex art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., quale non è quello oggi proposto. 4. Quanto alla determinazione della pena, i ricorsi sono manifestamente infondati. Invero, essendo devoluta in sede rescissoria la sola questione riguardante la aggravante mafiosa contestata per il reato associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, la sentenza impugnata ha, del tutto correttamente, considerato la pena-base individuata dalla precedente sentenza, sul punto irrevocabile, eliminando l'incremento per la aggravante mafiosa, che ha escluso, confermando l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 40, pari a mesi sei di reclusione. Al riguardo, deve essere ricordato il condivisibile principio secondo il quale, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma primo cod. pen., l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza (Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto, Rv. 264905 - 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua
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