CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 02590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12507/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di legale rappresentante dell’A.S.A. – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1594/2018 pubblicata il31/10/2018, R.G. n. 316/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 466 del 2009, il Tribunale di Lecco ha parzialmente accolto l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della A.S.A. -Associazione del Servizio degli [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza ingiunzione n. 119 del 26 settembre 2007, emessa dalla DPL di Lecco, riducendo le sanzioni nella misura di euro 315,00 e compensando le spese di lite con riguardo alle infrazioni ascritte, consistenti nella violazione dell’art. 7, co. 1 e dell’art. 18 bis, co. 4, D. Lgs. n. 66 del2003 - che prescrivono il riposo giornaliero di 11 ore consecutive - culminate nell’ordinanza ingiunzione relativa alla somma di euro 174,930,00. 1.1. In particolare, il Tribunale, accertata la violazione per non essere stato concesso il riposo minimo previsto, ha ritenuto che, nel caso di specie, l’illecito fosse stato realizzato con “una sola azione” che aveva determinato, in considerazione del riferimento a più lavoratori e a più giornate lavorative, “più violazioni della stessa disposizione di legge” reputando, così, configurabile il concorso formale di norme e, pertanto, applicabile l’art. 8 co. 1, L. n. 689 del 1981 con l’irrogazione della sanzione più grave aumentata sino al triplo. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1055 del 2011 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, rideterminando la sanzione sulla scorta dell’assunto che la sanzione prevista dall’art. 18 bis. D. Lgs. n. 66 del 2003 non poteva essere applicata per ogni violazione ma doveva essere applicata ad ogni lavoratore che non avesse potuto godere del riposo, graduando, quindi, la sanzione in considerazione del numero delle violazioni e distinguendo, altresì, i lavoratori in tre gruppi sulla base del numero di mesi in cui il mancato riposo si era verificato.1.3. Tale pronunzia è stata cassata con rinvio daquestaCorte con sentenza n. 24 del 2018,nella quale è stato ritenuto arbitrario il criterio applicato dalla Corte territoriale in assenza di un chiaro riferimento normativo in tal senso edè stato affermato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 153 del 2014, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 18 bis co. 3 e 4 D. Lgs. n. 66 del 2003 con conseguente reviviscenza della disciplina abrogata dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Riassunta la causa innanzi alla Corte d’appello di Milano da entrambe le parti, la stessa ha accolto la tesi prospettata dal Ministero del Lavoro, reputando fermo il principio che le sanzioni andassero applicate per ciascun lavoratore cui la sanzione si riferisse. 2. Per la cassazione della sentenza propone, con unico motivo, ricorso , assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Resiste, con controricorso, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 R.d.l. 692/23, 27 L. 370/34, in relazione alla sanzione ritenuta applicabile alle violazionidi cui all’art. 7 co. 1. D. Lgs. n. 66/03, così come contestate al ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecco in data 12 gennaio 2007. 2. Orbene, va premesso che questa Corte, nel cassare con rinvio la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto doversi applicare la sanzione di cui all’art. 18 bis. D. Lgs. n. 66 del 2003 non per ogni singola violazione ma per ogni singolo lavoratore, graduando, poi, la sanzione in considerazione del numero delle violazioni, ha dettato alcuni principi. 2.1. Va rilevato, al riguardo, che il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma costituisce la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di cassazione (Cass. SU 2 dicembre 2008, n. 28544). Secondo un condiviso orientamento di questa Corte in ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, cioè della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più precisamente fino all’ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, in particolare quelle dell’art. 372 cod. proc. civ.), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessigli dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti – senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento – soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l’allegazione, a meno che la nuova attività assertiva ed istruttoria sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio (Cass. 3n. 7281 del 2011; Cass. 11962 del 2005; Cass. n. 16294 del 2003; Cass. n. 1917 del 2001). Nel giudizio di rinvio, infatti, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa la prospettazione di diverse questioni al pari dell'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (cfr., ex plurimis,Cass. n. 27336 del 2022). A parte quest’ultima ipotesi, di regola il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza di cassazione che dispone il rinvio stesso anche nel caso in cui essa non si limiti ad accertare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o il vizio di motivazione che inficiano la sentenza cassata e ad adottare le pronunce consequenziali -quali, nel primo caso, l’enunciazione del principio di diritto -ma anche quando essa contenga statuizioni ulteriori (vedi per tutte: Cass. n. 21006 del 2005). Occorre, poi, sottolineare che la norma di cui all'art. 18 bis, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 nel testo "ratione temporis" vigente stabiliva quanto segue: "La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è punita conla sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro." Secondo questa Corte, il tenore letterale della norma è chiaro nel suo riferimento alla singola violazione da sanzionare, per cui l'interpretazione originariamente offerta dalla Corte di merito, che pur e tiene conto della circostanza che occorre riferirsi all'applicazione di una sanzione per ogni lavoratore il quale non abbia potuto godere del riposo previsto, finisce per rivelarsi arbitraria nel momento in cui, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, individua tre gruppi di lavoratori a seconda dell'arco temporale più o meno lungo in cui il riposo era stato inferiore al limite stabilito dalla norma, graduandola in base alla durata della violazione stessa. In ogni caso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 153 del 21 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (per contrasto con l'art. 76 Cost.) dell'art. 18 bis commi 3 e 4 del d.lgs. n. 66 del 2003. 3.Ricostruendo il quadro normativo di riferimento, il giudice di legittimità, nella sentenza n. 24 del 2018 ha rilevato come, con la legge del 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001) veniva concessa al Governo la delega per l'attuazione di direttive comunitarie, tra le quali quelle in materia di orario di lavoro. Tale legge all'art. 2, comma 1, lettera c), stabiliva il criterio direttivo per cui le sanzioni amministrative dovevano essere regolate secondo la previsione, per la quale, in ogni caso "saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi". In attuazione della delega, il d.lgs. n. 66 del 2003 agli artt. 4,7 e 9, comma 1, regolava la materia dell'orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali, senza prevedere nell'originaria formulazione specifiche sanzioni per la violazione di dette norme, e quindi, implicitamente, rinviando per l'aspetto sanzionatorio a quanto previsto per la violazione delle regole sul riposo giornaliero alla sanzione di cui all'art. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923, per la violazione della disciplina del riposo settimanale alla sanzione di cui all'art. 27 della legge n. 370 del 1934, e per la violazione della disciplina sull'orario di lavoro settimanale, sempre, alla sanzione di cui all'art. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923. Il suddetto assetto normativo subiva, però, importanti modificazioni intervenute con l'entrata in vigore del d.lgs.19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro) il quale, con l'introduzione dell'art 18 bis del d.lgs. n. 66 del 2003, contemplava specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni del citato d.lgs. n. 66 del 2003, sanzioni molto più elevate rispetto a quelle previste dalla citata, precedente, normativa. 3.1. E’ su tale contesto normativo che è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 2014 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003. Tale statuizione, scaturita a seguito di scrutinio avente ad oggetto la violazione dei principi della legge delega derivante dalla previsione, nell'art. 18 bis, del d.lgs. n. 66 del 2003, di sanzioni amministrative più elevate rispetto a quelle del sistema previgente, ed in particolare, il quesito concernente le sanzioni introdotte con il citato art. 18 bis, e se le stesse potessero essere considerate diverse, ed in tal caso, maggiori, rispetto "a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività", è stata articolata dalla Corte Costituzionale sulla base delle seguenti argomentazioni : a)la sussistenza del rapporto di omogeneità tra le due normative sopra citate, costituisce, evidentemente, un aspetto decisivo, perché il riconoscimento dell'eventuale non omogeneità delle nuove sanzioni rispetto alle precedenti escluderebbe la sussistenza della violazione della legge delega; b) è consolidato nella giurisprudenza ella Corte Costituzionale il principio secondo il quale, ove sia necessario verificare la conformità della norma delegata alla norma delegante, risulta necessario svolgere un duplice processo ermeneutico, da condurre in parallelo: l'uno, concernente la norma che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega, l'altro, relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi; c) nel determinare il contenuto della delega si deve tener conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che rappresentano non solo la base ed il limite delle norme delegate, ma anche lo strumento esegetico per la loro interpretazione; d) tra i due sistemi normativi, quello di cui al r.d.l. n. 692 del 1923 e quello introdotto con il d.lgs. n. 66 del 2003, intercorre una sostanziale coincidenza nella logica di fondo che ispira i due diversi sistemi: entrambi sanzionano l'eccesso di lavoro e lo sfruttamento del lavoratore che ne consegue, ponendo limiti all'orario di lavoro giornaliero e settimanale ed imponendo periodi di necessario riposo; e) il sistema delineato dal d.lgs. n.66 del 2003, pur in parte diverso da quello passato, presenta una definizione dei limiti di lavoro e delle relative violazioni omogenea rispetto a quella precedente. 3.2. Ha quindi, ritenuto questa Corte che dall'esame combinato della motivazione e del dispositivo della citata pronuncia del Giudice delle leggi, emergesse, inequivocabilmente, la sua natura abrogativa, con la conseguente necessità, in relazione al presente giudizio di dover asseverare gli effetti dalla stessa determinati. Su tale tematica (effetti della sentenza della Corte costituzionale su una disposizione di legge abrogativa di altra legge precedente), ha ritenuto la Corte di dare continuitàad un principio di diritto affermato da questa Corte in tempi, peraltro, non recenti (Cass. n. 3284 del 1979), secondo il quale, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge abrogativa di altra legge precedente, ridiventa operante la norma abrogata dalla disposizione dichiarata illegittima, in quanto con la perdita fin dall'origine dell'efficacia della norma, vengono travolti anche gli effetti abrogativi che essa produceva, a differenza dell'abrogazione legislativa che opera soltanto dall'entrata in vigore del provvedimento che la contiene e che, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto ripristinatorio delle norme precedenti, che erano state a loro volta da esso abrogate. Le pronunce di legittimità ad essa successive (ex plurimis Cass.n.3093 del 1989 - Cass. n. 13813 del 2000 - Cass. n. 13182 del 2010 - Cass. n. 257 del 2012) hanno da un lato confermato (Cass. n.3093/1989 e n.13813/2000) il principio di reviviscenza della normativa abrogata da altra disciplina legislativa a sua volta abrogata all'esito di declaratoria di illegittimità costituzionale, e dall'altro (Cass. n.13182/2010 e n.257/2012), escluso l'operatività del principio di reviviscenza di normativa precedentemente abrogata, solo nell'ipotesi, peraltro, non ricorrente nel caso in disamina, di normativa e correlate fattispecie concrete per le quali si rendeva indispensabile, a seguito della pronuncia di incostituzionalità, il successivo intervento, discrezionale, del legislatore. Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve trovare applicazione, come ritenuto in sede di legittimità, anche nel caso di specie il richiamato principio della reviviscenza normativa, con conseguente efficacia applicativa, nell'arco temporale disciplinato dall'abrogato art. 18-bis del d.lgs. n. 66 del 2003, della precedente disciplina ricavabile dal r.d.l. n. 692/23 e dalla legge n. 370/34. In particolare, ha affermato questa Corte (cfr., Cass. n. 30360 del 2022) che si incorre in errore di diritto nel sanzionare la violazione accertata facendo applicazione del disposto dell'art. 18 bis d. Igs. n. 66/2003, nel testo attinto dalla sentenza che ne aveva dichiarato la illegittimità costituzionale (per eccesso di delega); in presenza di un rapporto ancora sub iudice trova, infatti, piena operatività l'effetto ex tunc connesso alle pronunce di accoglimento del giudice delle leggi -dichiarative di illegittimità costituzionale- indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione (Cass. n. 20381/2012, Cass. n. 6450/2006). I riflessi sul trattamento sanzionatorio concretamente applicabile alla violazione in oggetto, connessi alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 bis d. Igs., devono essere decisi in conformità del condivisibile indirizzo espresso da Cass. n. 12659/2019, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale: In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd. cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della I. n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; ai fini della individuazione delle sanzioni da cumulare, a seguito della caducazione dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, per opera della sentenza della Corte cost. 4 giugno 2014 n. 153, va applicata, per il principio della cd. reviviscenza normativa, la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923 e 27 della legge n. 370 del 1934, benché abrogate dalla disposizione dichiarata incostituzionale, privata fin dall'origine di efficacia e quindi anche degli effetti abrogativi che produceva . 4. A tali principi si è adeguata la Corte d’appello in sede di rinvio e deve ritenersi che parte ricorrente prospetti una propria personale diversa valutazione che non tiene conto di quanto emerge dalla lettera della legge, come interpretata in sede di legittimità. In particolare, deve richiamarsi come secondo la Corte di cassazione fosse chiaro il tenore letterale della norma di cui all’art. 18 bis D. lgs. n. 66/2003 nel suo riferimento alla singola violazione da sanzionare. Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, quindi, ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che le sanzioni di cui all’art. 9 R.D. n. 692/23, la cui misura è da individuare a seconda che la violazione abbia riguardato o meno più di cinque lavoratori, vadano applicate per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata in relazionealla quale la violazione sia stata accertata. Circa la concreta determinazione della sanzione con un importo pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall’art. 16 L. n. 689/81, (la cui applicabilità è stata esclusa solo per il caso in cui la violazione riguardi più di cinque lavoratori), ogni valutazione diversa di questa Corte deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità, risultando la sanzione in concreto determinata dal Giudice del rinvio conforme alla normativa da applicare come interpretata dalla sentenza rescindente. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, vanno liquidate come in dispositivo e ad esse vanno aggiunte le spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali