CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 18040-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la ( rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato io. ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2023 - controricorrente - 7 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CERAMICHE 2A [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente all'incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente all'incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CERAMICHE 2A [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1468/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/10/2019; R.G.N. 18040/2020 letto l'atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e dal difensore; letto l'atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore; rilevato che i predetti atti di rinuncia risultano sottoscritti per adesione dalle rispettive controparti costituite; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.