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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02169/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 11 luglio 2023, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in ordine al delitto di tentata rapina allo stesso ascritto.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Pippa, deducendo, con unico, motivo difetto di motivazione per non avere il giudice valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, deve essere ricordato come ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 21 novembre 2023 IL CONSIGLIERE'. [OSCURATO:PERSONA] ' IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]9na Verga —7 [OSCURATO:PERSONA] PENALEi 8 GEN. 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 11 luglio 2023, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in ordine al delitto di tentata rapina allo stesso ascritto. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Pippa, deducendo, con unico, motivo difetto di motivazione per non avere il giudice valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, deve essere ricordato come ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 novembre 2023 IL CONSIGLIERE'. [OSCURATO:PERSONA] ' IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]9na Verga —7 [OSCURATO:PERSONA] PENALEi 8 GEN. 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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