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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 00481/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2 sexies cod. strada, fatto commesso in data 24/5/2017 in Poppi (Arezzo).

Rilevato che il ricorrente, a mezzo del difensore, articola i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen., mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena

2. Mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche

3. Violazione di legge in relazione alla durata della sospensione della patente di guida

4. Estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Rilevato che la contravvenzione ascritta al ricorrente è estinta per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione del reato in assenza di cause di sospensione della prescrizione.

Considerato che sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

Considerato che non risultano necessari ulteriori approfondimenti riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Ritenuto che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo constatarsi, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

Ritenuto che l'estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da parte del Giudice penale, spettando la competenza al Prefetto (così Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Rv. 264752).

Considerato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione; consegue l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Arezzo per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Revoca la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi copia della presente sentenza al prefetto di Arezzo.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2 sexies cod. strada, fatto commesso in data 24/5/2017 in Poppi (Arezzo). Rilevato che il ricorrente, a mezzo del difensore, articola i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen., mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena 2. Mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche 3. Violazione di legge in relazione alla durata della sospensione della patente di guida 4. Estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Rilevato che la contravvenzione ascritta al ricorrente è estinta per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione del reato in assenza di cause di sospensione della prescrizione. Considerato che sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. Considerato che non risultano necessari ulteriori approfondimenti riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Ritenuto che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo constatarsi, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato. Ritenuto che l'estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da parte del Giudice penale, spettando la competenza al Prefetto (così Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Rv. 264752). Considerato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione; consegue l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Arezzo per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Revoca la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi copia della presente sentenza al prefetto di Arezzo. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere
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