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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00152/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici con cui l'impugnazione non si confronta appieno, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente alla luce della perdurante permanenza del reato conformemente all'insegnamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igfiere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici con cui l'impugnazione non si confronta appieno, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente alla luce della perdurante permanenza del reato conformemente all'insegnamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igfiere
Sentenza Cassazione n. 00152/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris