CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 03662/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Q2ZEF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 31189/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che denunzia vizi della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - è inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Nel caso di specie il ricorso deduce l'insussistenza del falso sulla base della considerazione che non vi sarebbe certezza circa le reali generalità dell'imputato; si tratta di una questione inedita in quanto diversa da quella posta con l'atto di appello, che sosteneva la tesi del reato impossibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2024 Il con es