CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13051/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FEDERICA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Ricorso per revocazione dell’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.33597/2021 depositata i l 11/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente chiede la revocazione della ordinanza di questa Corte n.33597 del 2021 pubblicata il 17 settembre 2021, con la quale è stato confermata la condanna della ricorrente -già presidente e tesoriere dell'associazione- a restituire all'associazio ne la somma di euro 172.206,35. La ricorrente deduce l'errore di fattoai sensi dell'art . 395 n . 4 c.p.c. per avere la Corte di Cassazione supposto l'inesistenza di fatti certi e cioè i finanziamenti e i pagamenti eseguiti dalla Sangalli infavore dell'associazione, che risultavano incontestabilmente accertati alla stregua degli atti di causa, affidandosi a due motivi.Si è costituita con controricorso l'associazione. Le parti hanno depositato memorie. La causa è stata trattata all'udienza camerale nonpartecipata del 10 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta l’errore di ai sensi dell’ art 395 n. 4) c.p.c. per aver omesso la Corte di Cassazione di considerare un fatto rilevabile ex officiocioè l'assenza in giudizio di un litisconsorte necessario. Deduce che dagli atti processuali si evince che nel primo grado di giudizio la Sangalli aveva convenuto non solo l'associazione in persona del presidente pro tempore [OSCURATO:PERSONA],ma anche [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale responsabile delle azioni e omissioni commesse dall'associazione, e co me tale egli si era costituito n el giudizio di primo grado; nel giudizio di secondo grado invece [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato solo in qualità di presidente dell'associazione e non in proprio. Pertanto la Corte avrebbe dovuto ex officio integrare il contraddittorio nei suoi confronti. 2.-Il motivo è inammissibile. In primo luogo si rileva che il motivo difetta di specificità e chiarezza in quanto,come correttamente eccepisce la controparte, non viene chiarito se nel giudizio di primo grado il Cotroneo sia stato chiamato in giudizio in proprio ovvero abbia spiegato un i ntervento adesivo , ovvero ancora, chiamata in giudizio l’associazione, il Cotroneo abbia presentato una comparsa di risposta con la quale resisteva alla domanda in proprio e nella qualità di presidente della associazione, appellando poi solo nella qualità di presidente. In ogni caso l’avere ritenuto - anc he implicitamente - regolare l’instaurazione del contraddittorio e insussistente un litisconsorzio necessario, costituisce, semmai, un errore di giudizio e non un errore di fatto. Questa Corte ha già affermato che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, non sussiste allorché la parte abbia denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario, poiché la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto,ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche ( Cass. n. 26141 del 16/10/2019 ), principio cui il Collegio intende dare continuità. Né può considerarsi dirimente il precedente di questa Corte, invocato dalla ricorrente, rappresentato alla sentenza n. 5416/2021, poiché relativo a diversa fattispecie in ordine ad una (tardiva) eccezione di carenza di legittimazione e alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un erede pretermesso. 3.- Con i l secondo motivo del ricorso si lamenta l’ errore di fatto ai sensi dell’art 395 n. 4) c.p.c. per avere la Corte supposto l'inesistenza di fatti che risultavano incontestabilmente accertati,alla stregua degli atti di causa e cioè i pagamenti e i finanziamenti eseguiti dalla Sangalli in favore dell'associazione. Secondo la ricorrente,la Corte non avrebbe tenuto conto di un fatto decisivo che risultava dagli atti giudiziali in modo incontestabile, cioè i pagamenti eseguiti dalla Sangalli in favore dell'associazione. 4.-Il motivo è inammissibile. Come si rende evidente dalla ordinanza impugnata, questa Corte ha respinto il ricorso della Sangalli sul punto relativo ai presunti pagamenti e i finanziamenti eseguiti in favore dell'associazione, rilevando che la Corte d'appello aveva espressamente preso posizione sui versamenti effettuati dalla Sangalli e ritenuto che essi, in mancanza di pezze d'appoggio, non valessero a giustificare i prelievi della medesima effettuati sui conti della società. La Corte ha quindi rilevato che si tratta di un accertamento di merito , che non si può mettere in discussione in C assazione e pertanto nella ordinanza oggi impugnata per revocazione non è stato compiuto alcun accertamento di fatto, né valutazione nel merito dei versamenti e dei prelievi effettuati, limitandosi semplicemente a respingere il motivo di ricorso proposto ai sensi dell'art. 360 n . 5 c.p.c. ritenendolo inammissibile. Non si tratta quindi di un errore percettivo, denunciabile ex art. 391 bis cod. proc. civ., poiché quest’ultimo si sostanzia esclusivamente nella mancata percezione, da parte della Suprema Corte, dell'esistenza di un motivo di ricorso, come tale ignorato nella sua pronuncia, e non anche nell'avere la stessa meramente recepito una valutazione effettuata dal giudice di merito così risolvendo la corrispondente questione all'esito di un giudizio di per sé incompatibile con l'errore di fatto, ed inidoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n.22569 del 02/10/2013). Costituisce infatti principio consolidato che non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto , quale svista percettiva immediatamente percepibile, bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio(Cass. Sez. un.n. 31032 del27/11/2019; Cass. n. 3760 del 15/02/2018). Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro7.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore impor to a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principal