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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 40196/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte di appello Sez.

Dist. di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'TTI; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ESPOSITO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'entità della pena pecuniaria, da rideterminare nell'importo di euro 618 di multa. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con la sentenza del 6 febbraio 2025 in epigrafe, ha riformato in parte la sentenza emessa il 30 aprile 2021 dal Tribunale di Sassari, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al furto del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] targato X7BX3M perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela e ha confermato nel resto la sentenza appellata.

Il Tribunale di Sassari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 624 bis, commi primo e terzo, e 625, comma primo n. 2, cod. pen. e, con la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed C. 700,00 di multa, perché, al fine di trarne profitto, si era impossessato di una macchina fotografica digitale, di un computer portatile, di una TV 20/21', di una catenina in oro, di due caschi, di bigiotteria varia, di indumenti da donna e di un ciclomotore marca [OSCURATO:PERSONA] targato X7BX3M, sottraendoli a [OSCURATO:PERSONA], mediante introduzione all'interno della privata dimora di [OSCURATO:PERSONA] sita in Alghero via Caragol n. 2, con violenza sulle cose consistita nella effrazione del vetro della portafinestra del terrazzo.

La Corte di appello ha rigettato i tre motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA], richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità sulla natura di prova piena degli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA.

Ha, peraltro, rilevato che il furto del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] targato X7BX3M, lasciato in sosta sul marciapiede dinnanzi alla palazzina, in uso alla figlia di [OSCURATO:PERSONA] ma di proprietà della sorella [OSCURATO:PERSONA], a seguito della entrata in vigore dell'art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) era diventato perseguibile a querela e che la persona offesa non aveva presentato querela nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma.

Ha, pertanto, dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al furto del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

Poiché, tuttavia, la pena 'era stata determinata dal primo giudice nel minimo edittale, ha ritenuto che la parziale riforma della sentenza non si riverberava sul trattamento sanzionatorio e ha confermato nel resto la sentenza appellata.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto due profili.Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla procedibilità dell'azione penale anche con riferimento alle altre cose sottratte, di proprietà della figlia della denunciante.

Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla mancata diminuzione della pena a seguito della dichiarata improseguibilità dell'azione penale in ordine al furto del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela.

3. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ESPOSITO, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'entità della pena pecuniaria, da rideterminare nell'importo di euro 618 di multa.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo, in accoglimento del ricorso: in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente ai reati per i quali non è stata sporta querela dalla persona proprietaria dei beni, con le conseguenti statuizioni; in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo profilo del motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il delitto di furto in abitazione è procedibile d'ufficio e, sulla base dell'accertamento dei giudici di merito non contestato in sede di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] ha sottratto dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] cose di proprietà della denunciante (una macchina fotografica digitale, un computer portatile, una TV 20/21', una catenina in oro, due caschi, bigiotteria varia).

Mentre a mina rileva che alcune delle cose sottratte dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente gli indumenti da donna, non appartenessero alla stessa, ma alla figlia [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne.

Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito.

Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce [...] (vds., in termini, Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01).

Nel caso in esame, la denunciante [OSCURATO:PERSONA], la figlia e altri familiari vivevano congiuntamente e stabilmente nell'abitazione ove era stato commesso il furto; di talché non può escludersi la legittimazione della denunciante [OSCURATO:PERSONA] a presentare denuncia per il furto dei beni asportati dalla casa familiare, ancorché si trattasse di beni di proprietà della figlia, in considerazione del fatto che la loro ubicazione all'interno dell'abitazione comune era indice dell'esistenza di un potere di custodia riconducibile ad una situazione di fatto comune a tutti i familiari (cfr. Sez. 4, n. 15709 del 17/03/2015, Gelpi, non mass., relativa ad una fattispecie analoga di furto di beni appartenenti al coniuge).

3. Il secondo profilo del motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In sostanza, il ricorrente lamenta che, pur essendo stata dichiarata l'improseguibilità dell'azione penale con riferimento ad una delle cose sottratte, non è stata diminuita la pena.

Come osservato dalla Corte territoriale, la pena per il reato di furto in abitazione aggravato (artt. 624 bis, commi primo e terzo, e 625, comma primo n. 2, cod. pen.) è stata determinata dal Tribunale nel minimo edittale della pena detentiva; di talché, in mancanza di ulteriori censure (in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, motivo proposto con l'atto di appello ma non riproposto con il ricorso per cassazione), la pena detentiva non appare ulteriormente riducibile.

Peraltro, la pena - anche quella pecuniaria, di poco superiore al minimo edittale - è stata dal primo giudice determinata con esclusivo riferimento al reato di furto in abitazione . aggravato, senza nulla aggiungere in ordine al diverso reato di furto del ciclomotore - così diversamente qualificata la sottrazione del ciclomotore, riconnpreso, nel capo di imputazione, tra gli oggetti sottratti dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] - per il quale è stata dichiarata l'improseguibilità dell'azione penale.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte di appello Sez. Dist. di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'TTI; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ESPOSITO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'entità della pena pecuniaria, da rideterminare nell'importo di euro 618 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con la sentenza del 6 febbraio 2025 in epigrafe, ha riformato in parte la sentenza emessa il 30 aprile 2021 dal Tribunale di Sassari, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al furto del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] targato X7BX3M perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela e ha confermato nel resto la sentenza appellata. Il Tribunale di Sassari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 624 bis, commi primo e terzo, e 625, comma primo n. 2, cod. pen. e, con la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed C. 700,00 di multa, perché, al fine di trarne profitto, si era impossessato di una macchina fotografica digitale, di un computer portatile, di una TV 20/21', di una catenina in oro, di due caschi, di bigiotteria varia, di indumenti da donna e di un ciclomotore marca [OSCURATO:PERSONA] targato X7BX3M, sottraendoli a [OSCURATO:PERSONA], mediante introduzione all'interno della privata dimora di [OSCURATO:PERSONA] sita in Alghero via Caragol n. 2, con violenza sulle cose consistita nella effrazione del vetro della portafinestra del terrazzo. La Corte di appello ha rigettato i tre motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA], richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità sulla natura di prova piena degli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA. Ha, peraltro, rilevato che il furto del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] targato X7BX3M, lasciato in sosta sul marciapiede dinnanzi alla palazzina, in uso alla figlia di [OSCURATO:PERSONA] ma di proprietà della sorella [OSCURATO:PERSONA], a seguito della entrata in vigore dell'art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) era diventato perseguibile a querela e che la persona offesa non aveva presentato querela nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma. Ha, pertanto, dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al furto del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Poiché, tuttavia, la pena 'era stata determinata dal primo giudice nel minimo edittale, ha ritenuto che la parziale riforma della sentenza non si riverberava sul trattamento sanzionatorio e ha confermato nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto due profili.Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla procedibilità dell'azione penale anche con riferimento alle altre cose sottratte, di proprietà della figlia della denunciante. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla mancata diminuzione della pena a seguito della dichiarata improseguibilità dell'azione penale in ordine al furto del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela. 3. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ESPOSITO, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'entità della pena pecuniaria, da rideterminare nell'importo di euro 618 di multa. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo, in accoglimento del ricorso: in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente ai reati per i quali non è stata sporta querela dalla persona proprietaria dei beni, con le conseguenti statuizioni; in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo profilo del motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il delitto di furto in abitazione è procedibile d'ufficio e, sulla base dell'accertamento dei giudici di merito non contestato in sede di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] ha sottratto dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] cose di proprietà della denunciante (una macchina fotografica digitale, un computer portatile, una TV 20/21', una catenina in oro, due caschi, bigiotteria varia). Mentre a mina rileva che alcune delle cose sottratte dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente gli indumenti da donna, non appartenessero alla stessa, ma alla figlia [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce [...] (vds., in termini, Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01). Nel caso in esame, la denunciante [OSCURATO:PERSONA], la figlia e altri familiari vivevano congiuntamente e stabilmente nell'abitazione ove era stato commesso il furto; di talché non può escludersi la legittimazione della denunciante [OSCURATO:PERSONA] a presentare denuncia per il furto dei beni asportati dalla casa familiare, ancorché si trattasse di beni di proprietà della figlia, in considerazione del fatto che la loro ubicazione all'interno dell'abitazione comune era indice dell'esistenza di un potere di custodia riconducibile ad una situazione di fatto comune a tutti i familiari (cfr. Sez. 4, n. 15709 del 17/03/2015, Gelpi, non mass., relativa ad una fattispecie analoga di furto di beni appartenenti al coniuge). 3. Il secondo profilo del motivo di ricorso è manifestamente infondato. In sostanza, il ricorrente lamenta che, pur essendo stata dichiarata l'improseguibilità dell'azione penale con riferimento ad una delle cose sottratte, non è stata diminuita la pena. Come osservato dalla Corte territoriale, la pena per il reato di furto in abitazione aggravato (artt. 624 bis, commi primo e terzo, e 625, comma primo n. 2, cod. pen.) è stata determinata dal Tribunale nel minimo edittale della pena detentiva; di talché, in mancanza di ulteriori censure (in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, motivo proposto con l'atto di appello ma non riproposto con il ricorso per cassazione), la pena detentiva non appare ulteriormente riducibile. Peraltro, la pena - anche quella pecuniaria, di poco superiore al minimo edittale - è stata dal primo giudice determinata con esclusivo riferimento al reato di furto in abitazione . aggravato, senza nulla aggiungere in ordine al diverso reato di furto del ciclomotore - così diversamente qualificata la sottrazione del ciclomotore, riconnpreso, nel capo di imputazione, tra gli oggetti sottratti dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] - per il quale è stata dichiarata l'improseguibilità dell'azione penale. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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