Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 35022/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22607/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si rappresenta e difende in proprio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della Scrofa 47 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - 0129- 1 it,192C avverso la sentenza n. 2117/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal cons.

Lina [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di liquidatore della società Jesoloestate s.r.I., per sentirlo condannare al risarcimento del danno ex art. 2941 (rectlus, 2491) ultimo comma, c.c. in ragione del credito vantato dall'attore nei confronti della società in liquidazione.

2. Espose l'attore di essere creditore della società in liquidazione per la somma di C 26.599,78 e di aver inutilmente esperito l'azione esecutiva presso terzi; agì, pertanto, per l'accertamento della responsabilità personale del liquidatore per aver provveduto allo scioglimento e alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese senza aver preventivamente provveduto al pagamento del credito del Tonetto, avendogli reso in tal modo impossibile il recupero del credito dalla società estinta.

3. Il convenuto rimase contumace.

4. Il Tribunale di Venezia, in accoglimento della domanda attorea, accertò con la sentenza n. 567/2017 la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2495 c.c. in relazione all'art. 2491 ultimo comma c.c. ritenendo che il liquidatore, già socio e amministratore unico della società debitrice, non potesse non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria della società verso l'attore al momento della richiesta della cancellazione dal Registro delle Imprese.

Per l'effetto, condannò il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di C 26.599,78 oltre interessi legali ed al rimborso delle spese di lite. 5.Avverso tale decisione ha proposto appello l'Onor, deducendo preliminarmente la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nonché della sentenza di primo grado e, nel merito, l'assenza di responsabilità in capo al liquidatore medesimo con riferimento alla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese. 6.La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n.2117\2019, pubblicata il 23.5.2019, notificata il 30.5.2019, qui impugnata, ha dichiarato la nullità della notificazione della sentenza n. 567/2017 munita della formula esecutiva e del contestuale atto di precetto, nonché della notifica dell'atto di citazione di primo grado e degli atti conseguenti.

Per l'effetto, ha rimesso la causa avanti al Tribunale di Venezia. 7.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione notificato il 24 luglio 2019, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso illustrato da memoria il sig. [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, il controricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 366 primo comma n. 3 c.p.c., ovvero per mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa, segnalando che il ricorrente non ne elabora una propria, autonoma ricostruzione, ma si limita a riportare testualmente la parte di esposizione dedicata al fatto contenuta nella sentenza di appello.2.

Il controricorrente eccepisce inoltre, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., per omessa indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda il ricorso.

3. Con il primo motivo di ricorso, prospettando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 143 c.p.c., il ricorrente censura la gravata decisione nella parte in cui ha ritenuto non rispettose dei precetti normativi tanto la notificazione ex art. 143 c.p.c. della sentenza di primo grado in forma esecutiva e dell'atto di precetto, quanto la notificazione, anch' essa eseguita ai sensi dell'art.143 c.p.c., dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

Sottolinea, in particolare, l'adeguatezza delle ricerche svolte al fine di reperire le informazioni relative alla residenza, al domicilio ed alla dimora del convenuto, avuto riguardo al criterio dell'ordinaria diligenza richiesta al notificante valutata in relazione ai parametri di normalità e buona fede di cui all'art. 1147 c.c., avendo richiesto, e poi fornito all'ufficiale giudiziario, il certificato di residenza dell'Onor, indicante la sua ultima residenza conosciuta, ed avendo l'ufficiale giudiziario ivi tentato la notifica, non giunta a buon fine in quanto il destinatario risultava trasferito, nonché acquisito informazioni dai vicini, delle quali aveva verbalizzato l'esito negativo, in ordine al luogo di trasferimento del destinatario (v. pag. 12 del ricorso), e solo dopo il compimento di tali adempimenti avendo provveduto ad eseguire la notifica ex art. 143 c.p.c..

Precisa, altresì, che il rapporto professionale pregresso tra le parti, cessato molti anni addietro, non può essere considerato indice della possibilità di effettuare ricerche maggiormente accurate atteso il lungo periodo intercorso tra la cessazione del rapporto professionale e l'avvio del procedimento.Evidenzia, parimenti, che il fatto che il ricorrente avesse proceduto a costituire in pegno le quote sociali della società di cui il resistente risultava amministratore unico ed unico socio e che quest'ultimo avesse attivato il servizio "seguimi" di [OSCURATO:PERSONA] a nulla rileva ai fini della corretta individuazione della sua effettiva dimora o domicilio.

4. Con il secondo motivo, prospettando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 326 e 327 c.p.c., il ricorrente si duole della tardività dell'appello, notificato in data 25.9.2017, a fronte della notifica della sentenza di primo grado avvenuta ex art. 143 c.p.c. il 30.5.2017, oltre il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. ed in ogni caso, oltre il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., erroneamente indicato in un anno dalla Corte di Appello di Venezia.

5. Il rilievo relativo alla violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c., per omissione della sommaria esposizione dei fatti di causa, è infondato.

Non può ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, in luogo di formulare una autonoma ricostruzione dei fatti di causa, ai fini della sommaria esposizione di essi, riproduca l'esposizione in fatto contenuta nella sentenza d'appello laddove, come nella specie, essa sia funzionale all'uso cui la esposizione sommaria è destinata, ovvero se la predetta esposizione dei fatti non è sovrabbondante ed è sufficientemente chiara allo scopo di ricostruire la vicenda processuale. 6.11 rilevo preliminare denunciante l'omessa indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso e della loro collocazione, deve ritenersi privo di pregnanza, per le ragioni che seguono.

Il primo motivo di ricorso è volto in principalità a censurare la decisione della corte territoriale in ordine alla tempestività dell'appello, in quanto ( f/ l'appello proposto è stato ritenuto tempestivo sul presupposto che la notifica della sentenza di primo grado fosse invalida.

L'esposizione in fatto contenuta nella sentenza impugnata, riprodotta - legittimamente, come si è detto- nel ricorso, consente di esaminare il motivo senza aver bisogno di esaminare la relata di notifica della sentenza unitamente al precetto, in quanto dalla testuale riproduzione della esposizione in fatto del provvedimento impugnato emerge che la prospettazione della nullità sia della notificazione della citazione sia della nullità della notificazione della sentenza di primo grado era stata fatta dalla parte qui resistente adducendo che <<le minimali informazioni assunte dall'Ufficiale giudiziario all'atto delle notifiche ex art. 143 c.p.c. non appaiono soddisfare il criterio di normale diligenza alla luce, etc.».

La corte d'appello ha dunque giudicato sulla base di una prospettazione in fatto che presupponeva l'avvenuta notifica della sentenza (ed anche della citazione: questione, peraltro, che la sentenza esamina negli stessi termini solo a pag. 14, per rilevare la nullità della notificazione della citazione) ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sulla base di informazioni assunte dall'[OSCURATO:PERSONA], sebbene prospettate come "nninimali".

Quella corte ha dunque giudicato della validità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in una situazione in cui l'[OSCURATO:PERSONA] si era recato nella località di ultima residenza del destinatario, aveva tentato la notifica, aveva riscontrato che il destinatario non abitava più sul posto ed aveva effettuato delle ricerche in loco, per appurare il luogo di trasferimento.

Aveva dunque svolto adeguatamente il suo compito, né la notifica, successivamente effettuata ex art. 143 c.p.c. poteva ritenersi invalida. , Il primo motivo e kilittizti fondato, non avendo la corte di merito fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale "Il ricorso - /7 alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute)" (Cass. n. 40467 del 2021).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017).

Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che vai quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione.

La notifica della sentenza di primo grado doveva ritenersi regolarmente eseguita, alla luce dei principi che precedono:i-t pi\-two vwlv",2 \-- l (X)ZIA,_ yelAkzvwc_ vr:„A4 Ci`\k , 7 us- u\ly Dall'accoglimento del primo motivo discende l'assorbimento del secondo, nonché ai sensi dell'art. 382 c.p.c., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto l'appello, notificato in data 25.9.2017 avverso la sentenza notificata in data 30 maggio 2017, era tardivo, essendo stato notificato ampiamente oltre il termine breve di trenta giorni fissato dall'art. 325 c.p.c.

Le spese di lite, del giudizio di legittimità e del giudizio di appello, seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Pone le spese di lite a carico del controricorrente e le liquida, quanto al giudizio di appello, in euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, e quanto al giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22607/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si rappresenta e difende in proprio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della Scrofa 47 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - 0129- 1 it,192C avverso la sentenza n. 2117/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal cons. Lina [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di liquidatore della società Jesoloestate s.r.I., per sentirlo condannare al risarcimento del danno ex art. 2941 (rectlus, 2491) ultimo comma, c.c. in ragione del credito vantato dall'attore nei confronti della società in liquidazione. 2. Espose l'attore di essere creditore della società in liquidazione per la somma di C 26.599,78 e di aver inutilmente esperito l'azione esecutiva presso terzi; agì, pertanto, per l'accertamento della responsabilità personale del liquidatore per aver provveduto allo scioglimento e alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese senza aver preventivamente provveduto al pagamento del credito del Tonetto, avendogli reso in tal modo impossibile il recupero del credito dalla società estinta. 3. Il convenuto rimase contumace. 4. Il Tribunale di Venezia, in accoglimento della domanda attorea, accertò con la sentenza n. 567/2017 la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2495 c.c. in relazione all'art. 2491 ultimo comma c.c. ritenendo che il liquidatore, già socio e amministratore unico della società debitrice, non potesse non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria della società verso l'attore al momento della richiesta della cancellazione dal Registro delle Imprese. Per l'effetto, condannò il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di C 26.599,78 oltre interessi legali ed al rimborso delle spese di lite. 5.Avverso tale decisione ha proposto appello l'Onor, deducendo preliminarmente la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nonché della sentenza di primo grado e, nel merito, l'assenza di responsabilità in capo al liquidatore medesimo con riferimento alla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese. 6.La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n.2117\2019, pubblicata il 23.5.2019, notificata il 30.5.2019, qui impugnata, ha dichiarato la nullità della notificazione della sentenza n. 567/2017 munita della formula esecutiva e del contestuale atto di precetto, nonché della notifica dell'atto di citazione di primo grado e degli atti conseguenti. Per l'effetto, ha rimesso la causa avanti al Tribunale di Venezia. 7.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione notificato il 24 luglio 2019, affidato a due motivi. Resiste con controricorso illustrato da memoria il sig. [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, il controricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 366 primo comma n. 3 c.p.c., ovvero per mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa, segnalando che il ricorrente non ne elabora una propria, autonoma ricostruzione, ma si limita a riportare testualmente la parte di esposizione dedicata al fatto contenuta nella sentenza di appello.2. Il controricorrente eccepisce inoltre, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., per omessa indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda il ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso, prospettando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 143 c.p.c., il ricorrente censura la gravata decisione nella parte in cui ha ritenuto non rispettose dei precetti normativi tanto la notificazione ex art. 143 c.p.c. della sentenza di primo grado in forma esecutiva e dell'atto di precetto, quanto la notificazione, anch' essa eseguita ai sensi dell'art.143 c.p.c., dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Sottolinea, in particolare, l'adeguatezza delle ricerche svolte al fine di reperire le informazioni relative alla residenza, al domicilio ed alla dimora del convenuto, avuto riguardo al criterio dell'ordinaria diligenza richiesta al notificante valutata in relazione ai parametri di normalità e buona fede di cui all'art. 1147 c.c., avendo richiesto, e poi fornito all'ufficiale giudiziario, il certificato di residenza dell'Onor, indicante la sua ultima residenza conosciuta, ed avendo l'ufficiale giudiziario ivi tentato la notifica, non giunta a buon fine in quanto il destinatario risultava trasferito, nonché acquisito informazioni dai vicini, delle quali aveva verbalizzato l'esito negativo, in ordine al luogo di trasferimento del destinatario (v. pag. 12 del ricorso), e solo dopo il compimento di tali adempimenti avendo provveduto ad eseguire la notifica ex art. 143 c.p.c.. Precisa, altresì, che il rapporto professionale pregresso tra le parti, cessato molti anni addietro, non può essere considerato indice della possibilità di effettuare ricerche maggiormente accurate atteso il lungo periodo intercorso tra la cessazione del rapporto professionale e l'avvio del procedimento.Evidenzia, parimenti, che il fatto che il ricorrente avesse proceduto a costituire in pegno le quote sociali della società di cui il resistente risultava amministratore unico ed unico socio e che quest'ultimo avesse attivato il servizio "seguimi" di [OSCURATO:PERSONA] a nulla rileva ai fini della corretta individuazione della sua effettiva dimora o domicilio. 4. Con il secondo motivo, prospettando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 326 e 327 c.p.c., il ricorrente si duole della tardività dell'appello, notificato in data 25.9.2017, a fronte della notifica della sentenza di primo grado avvenuta ex art. 143 c.p.c. il 30.5.2017, oltre il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. ed in ogni caso, oltre il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., erroneamente indicato in un anno dalla Corte di Appello di Venezia. 5. Il rilievo relativo alla violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c., per omissione della sommaria esposizione dei fatti di causa, è infondato. Non può ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, in luogo di formulare una autonoma ricostruzione dei fatti di causa, ai fini della sommaria esposizione di essi, riproduca l'esposizione in fatto contenuta nella sentenza d'appello laddove, come nella specie, essa sia funzionale all'uso cui la esposizione sommaria è destinata, ovvero se la predetta esposizione dei fatti non è sovrabbondante ed è sufficientemente chiara allo scopo di ricostruire la vicenda processuale. 6.11 rilevo preliminare denunciante l'omessa indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso e della loro collocazione, deve ritenersi privo di pregnanza, per le ragioni che seguono. Il primo motivo di ricorso è volto in principalità a censurare la decisione della corte territoriale in ordine alla tempestività dell'appello, in quanto ( f/ l'appello proposto è stato ritenuto tempestivo sul presupposto che la notifica della sentenza di primo grado fosse invalida. L'esposizione in fatto contenuta nella sentenza impugnata, riprodotta - legittimamente, come si è detto- nel ricorso, consente di esaminare il motivo senza aver bisogno di esaminare la relata di notifica della sentenza unitamente al precetto, in quanto dalla testuale riproduzione della esposizione in fatto del provvedimento impugnato emerge che la prospettazione della nullità sia della notificazione della citazione sia della nullità della notificazione della sentenza di primo grado era stata fatta dalla parte qui resistente adducendo che <<le minimali informazioni assunte dall'Ufficiale giudiziario all'atto delle notifiche ex art. 143 c.p.c. non appaiono soddisfare il criterio di normale diligenza alla luce, etc.». La corte d'appello ha dunque giudicato sulla base di una prospettazione in fatto che presupponeva l'avvenuta notifica della sentenza (ed anche della citazione: questione, peraltro, che la sentenza esamina negli stessi termini solo a pag. 14, per rilevare la nullità della notificazione della citazione) ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sulla base di informazioni assunte dall'[OSCURATO:PERSONA], sebbene prospettate come "nninimali". Quella corte ha dunque giudicato della validità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in una situazione in cui l'[OSCURATO:PERSONA] si era recato nella località di ultima residenza del destinatario, aveva tentato la notifica, aveva riscontrato che il destinatario non abitava più sul posto ed aveva effettuato delle ricerche in loco, per appurare il luogo di trasferimento. Aveva dunque svolto adeguatamente il suo compito, né la notifica, successivamente effettuata ex art. 143 c.p.c. poteva ritenersi invalida. , Il primo motivo e kilittizti fondato, non avendo la corte di merito fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale "Il ricorso - /7 alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute)" (Cass. n. 40467 del 2021). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che vai quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione. La notifica della sentenza di primo grado doveva ritenersi regolarmente eseguita, alla luce dei principi che precedono:i-t pi\-two vwlv",2 \-- l (X)ZIA,_ yelAkzvwc_ vr:„A4 Ci`\k , 7 us- u\ly Dall'accoglimento del primo motivo discende l'assorbimento del secondo, nonché ai sensi dell'art. 382 c.p.c., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto l'appello, notificato in data 25.9.2017 avverso la sentenza notificata in data 30 maggio 2017, era tardivo, essendo stato notificato ampiamente oltre il termine breve di trenta giorni fissato dall'art. 325 c.p.c. Le spese di lite, del giudizio di legittimità e del giudizio di appello, seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Pone le spese di lite a carico del controricorrente e le liquida, quanto al giudizio di appello, in euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, e quanto al giudizio di legitt
Sentenza Cassazione n. 35022/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris