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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 40910/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GERIA Giovanna, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], SABBATINI Eufemia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministe'o, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore delle ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, dichiarati estinti i reati di falso e truffa contestati, confermava -ai soli effetti civili- la statuizione emessa dal giudice di primo grado in data 12 luglio 2017, propongono ricorso per cassazione le imputate, a ministero del comune difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1. Con il primo motivo le ricorrenti sollecitano la Corte a sollevare incidente di costituzionalità, per la ritenuta incompatibilità dell'art. 578 cod. proc. pen. con l'art. 111 della Costituzione e la normativa comunitaria in materia di presunzione di non colpevolezza, non potendo riconoscersi cittadinanza nell'ordinamento ad una disposizione normativa che sanziona (condannando alla restituzione o al risarcimento) il soggetto senza previo accertamento irrevocabile della responsabilità (ancorché solo civile, ma pur sempre derivante da commesso reato).

Le ricorrenti richiamano sul punto la recente (in allora) ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale adottata dalla Corte di appello di Lecce.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano mancarza di motivazione, rilevante nei termini della inosservanza della legge processuale penale (artt. 125, comma 3 e 546 comma1, lett. e, cod. proc. pen.), della decisione che conferma la condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio, non avendo la Ciprte efficacemente argomentato in ordine ai motivi di gravarne sollevati con la impugnazione di merito.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione della legge penale e della normativa da questa richiamata, per avere la Corte divisato responsabilità civile delle imputate in difetto di elementi dimostrativi della illiceità delle opere di ristrutturazione interna realizzate nell'immobile alienato alla parte civile asseverandone la conformità urbanistica.

4. In data 22 giugno 2022 perveniva in cancelleria nota a firma di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel giudizio di merito.

Tale missiva irritualmente inoltrata dalla parte personalmente, con sottoscrizione peraltro non autenticata, è irricevibile.

La Corte, pertanto, non ne terrà conto ai fini del decidere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, atteso che i motivi, pur censurando specifici punti della decisione, non offrono tuttavia il destro per evidenziare mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà intrinseca della motivazione; tantomeno ricorrono le segnalate violazioni della legge penale e della normativa urbanistica.1.1.

Il primo motivo, redatto allorquando la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 non era ancora stata pubblicata, è infondato.

Il giudice delle leggi ha infatti dichiarato ammissibile e rilevante, nel giudizio a quo, ma non fondata, la questione sollevata dal giudice comune, circa la sospetta compatibilità costituzionale e convenzionale dell'art. 578 del codice di rito, rilevando conclusivamente che "... il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando /a condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto.

L'art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea.

Pertanto, le sollevate questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate non fondate in riferimento agli evocati parametri interposti.

Così confermata la perfetta compatibilità costituzionale della disposizione processuale messa all'indice con il primo motivo di ricorso, non resta che prendere atto della decisione del giudice delle leggi e rigettare il primo motivo di ricorso.

1.2. Né diversa sorte attende i restanti motivi (secondo e terzo), avendo la Corte di merito, in perfetta consonanza con il giudizio argomentato in primo grado, divisato responsabilità civile nella condotta dell'alienante e della interventrice nel rogito caratterizzata da dolus malus, per aver dichiarato in atto pubblico circostanze poi risultate non rispondenti al vero: che sul corpo dell'immobile alienato fossero stati eseguiti lavori interni di mera ordinaria manutenzione, laddove invece è rimasto accertato nel giudizio di mer to che tali lavori richiedevano permesso ad edificare o comunque autorizzazione complessa (per la molteplicità di enti tutori coinvolti dalla natura del fabbricato), così inducendo l'acquirente alla stipula e conseguentemente provocando allo stesso il danno consistente nella riduzione in pristino stato dell'immobile, ai fini della regolarità urbanistica.

Il ricorso non tiene conto che nella motivazione conforme dei due gradi di merito si dà conto sia delle condizioni strutturali non conformi a normativa urbanistica dell'immobile alienato, che della influenza che tali dichiarazioni di parte alienante ed interventrice hanno sortito sulla determinazione all'acquisto della parte civile, così integrando gli elementi fraudolenti dai quali scaturisce responsabilità civile.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GERIA Giovanna, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], SABBATINI Eufemia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministe'o, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore delle ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, dichiarati estinti i reati di falso e truffa contestati, confermava -ai soli effetti civili- la statuizione emessa dal giudice di primo grado in data 12 luglio 2017, propongono ricorso per cassazione le imputate, a ministero del comune difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. Con il primo motivo le ricorrenti sollecitano la Corte a sollevare incidente di costituzionalità, per la ritenuta incompatibilità dell'art. 578 cod. proc. pen. con l'art. 111 della Costituzione e la normativa comunitaria in materia di presunzione di non colpevolezza, non potendo riconoscersi cittadinanza nell'ordinamento ad una disposizione normativa che sanziona (condannando alla restituzione o al risarcimento) il soggetto senza previo accertamento irrevocabile della responsabilità (ancorché solo civile, ma pur sempre derivante da commesso reato). Le ricorrenti richiamano sul punto la recente (in allora) ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale adottata dalla Corte di appello di Lecce. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano mancarza di motivazione, rilevante nei termini della inosservanza della legge processuale penale (artt. 125, comma 3 e 546 comma1, lett. e, cod. proc. pen.), della decisione che conferma la condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio, non avendo la Ciprte efficacemente argomentato in ordine ai motivi di gravarne sollevati con la impugnazione di merito. 3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione della legge penale e della normativa da questa richiamata, per avere la Corte divisato responsabilità civile delle imputate in difetto di elementi dimostrativi della illiceità delle opere di ristrutturazione interna realizzate nell'immobile alienato alla parte civile asseverandone la conformità urbanistica. 4. In data 22 giugno 2022 perveniva in cancelleria nota a firma di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel giudizio di merito. Tale missiva irritualmente inoltrata dalla parte personalmente, con sottoscrizione peraltro non autenticata, è irricevibile. La Corte, pertanto, non ne terrà conto ai fini del decidere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, atteso che i motivi, pur censurando specifici punti della decisione, non offrono tuttavia il destro per evidenziare mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà intrinseca della motivazione; tantomeno ricorrono le segnalate violazioni della legge penale e della normativa urbanistica.1.1. Il primo motivo, redatto allorquando la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 non era ancora stata pubblicata, è infondato. Il giudice delle leggi ha infatti dichiarato ammissibile e rilevante, nel giudizio a quo, ma non fondata, la questione sollevata dal giudice comune, circa la sospetta compatibilità costituzionale e convenzionale dell'art. 578 del codice di rito, rilevando conclusivamente che "... il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando /a condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto. L'art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea. Pertanto, le sollevate questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate non fondate in riferimento agli evocati parametri interposti. Così confermata la perfetta compatibilità costituzionale della disposizione processuale messa all'indice con il primo motivo di ricorso, non resta che prendere atto della decisione del giudice delle leggi e rigettare il primo motivo di ricorso. 1.2. Né diversa sorte attende i restanti motivi (secondo e terzo), avendo la Corte di merito, in perfetta consonanza con il giudizio argomentato in primo grado, divisato responsabilità civile nella condotta dell'alienante e della interventrice nel rogito caratterizzata da dolus malus, per aver dichiarato in atto pubblico circostanze poi risultate non rispondenti al vero: che sul corpo dell'immobile alienato fossero stati eseguiti lavori interni di mera ordinaria manutenzione, laddove invece è rimasto accertato nel giudizio di mer to che tali lavori richiedevano permesso ad edificare o comunque autorizzazione complessa (per la molteplicità di enti tutori coinvolti dalla natura del fabbricato), così inducendo l'acquirente alla stipula e conseguentemente provocando allo stesso il danno consistente nella riduzione in pristino stato dell'immobile, ai fini della regolarità urbanistica. Il ricorso non tiene conto che nella motivazione conforme dei due gradi di merito si dà conto sia delle condizioni strutturali non conformi a normativa urbanistica dell'immobile alienato, che della influenza che tali dichiarazioni di parte alienante ed interventrice hanno sortito sulla determinazione all'acquisto della parte civile, così integrando gli elementi fraudolenti dai quali scaturisce responsabilità civile. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, nella c
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