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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 febbraio 2024

Cassazione n. 43195/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Amaroni il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 marzo 2024 il Tribunale di Catanzaro ha annullato il provvedimento emesso il 19 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza del Collegio del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione, per non avere il menzionato Collegio dato il giusto rilievo ai circuiti relazionali dell'indagato e per aver trascurato che dagli atti era emerso che la cosca Bruno continuamente contattava [OSCURATO:PERSONA], per fargli tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni.

Nello specifico, come riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], l'indagato si sarebbe reso sempre disponibile a fare da tramite tra le imprese estorte e i vertici del sodalizio e a favorire tra loro gli incontri, mettendo a disposizione il proprio capannone che, in quanto sede di un viavai di acquirenti e fornitori della ditta Bova, rappresentava un presidio sicuro, che verosimilmente non avrebbe destato sospetti nelle Forze dell'ordine.

Inoltre, dai dialoghi captati del cugino [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emersa la contiguità dell'indagato con la consorteria di Vallefiorita, nota anche a estranei, tanto da avere partecipato, in rappresentanza della cosca, a matrimoni di appartenenti ad altri sodalizi.

Dai dialoghi sarebbe emerso anche che [OSCURATO:PERSONA] riteneva il cugino un affiliato, di guisa da avergli suggerito di lasciare la Calabria e godersi la famiglia, pena la possibilità di avere problemi con la giustizia e, di conseguenza, perdere la libertà personale.

3. Il 30 settembre 2024 è pervenuta una memoria a firma degli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, in quanto teso a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi emersi dagli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).

Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata resiste alle censure tl.L.teaskkaat PZA-A- •frhl e42 "A44

3. Dalla lettura del provvedimento in disamina, infatti, risulta che il Tribunale ha passato in rassegna tutti gli elementi valorizzati nell'ordinanza genetica e, attraverso un percorso argomentativo esente da vizi, ha sovvertito la decisione del Giudice per le indagini preliminari, non avendo ravvisato elementi idonei ad affermare una qualificata probabilità di colpevolezza a carico dell'indagato per l'ipotesi di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, in qualità di imprenditore colluso.

In particolare, il Collegio del riesame ha evidenziato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cugino dei fratelli Bruno e intraneo all'omonimo sodalizio, erano attendibili ma generiche, non avendo il collaboratore di giustizia indicato con sufficiente precisione le fonti delle informazioni riferite o, comunque, le imprese coinvolte, i periodi e le circostanze in cui l'indagato avrebbe beneficiato, quale tornaconto del suo appoggio alle iniziative criminose della cosca Bruno e nell'ottica di un rapporto sinallagmatico, di un'indebita intromissione nello svolgimento delle gare pubbliche tramite il meccanismo del subappalto.

Il Tribunale ha osservato che — fermo restando il difetto di specificità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il quale non aveva individuato alcuna specifica operazione commerciale interessata dal meccanismo della sovrafatturazione (che prevede l'indicazione, nelle fatture emesse, di importi superiori rispetto a quelli realmente corrisposti, per dissimulare il versamento predatorio, con vantaggio anche per lo stesso committente, che può inserire in bilancio costi maggiori di quelli effettivamente sostenuti) — era emersa anche l'assoluta mancanza di riscontri contabili, acquisibili attraverso l'esame della documentazione bancaria afferente al fatturato delle imprese edili dei fratelli Bova.[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito anche che, durante il periodo in cui [OSCURATO:PERSONA], cugino di Paolo, aveva ricoperto la carica di sindaco del Comune di Amaroni (da giugno 2009 a gennaio 2015), i lavori pubblici erano stati prevalentemente assegnati all'impresa edile di [OSCURATO:PERSONA], di fatto riconducibile, secondo l'impianto accusatorio, al fratello [OSCURATO:PERSONA].

Tale specifica circostanza, tuttavia, era confutata dalle risultanze documentali in atti, da cui si evinceva che su quattordici gare pubbliche, espletate nel relativo periodo, soltanto tre erano state aggiudicate all'impresa di [OSCURATO:PERSONA], mentre numerosi lavori erano stati appaltati ad altre imprese del circondario.

Anche nell'ambito dell'affidamento dei lavori di somma urgenza, che consentono il ricorso a procedure semplificate, la predetta ditta aveva ricevuto appena quattro assegnazioni su ventisei.

Questi dati numerici, tratti dalle acquisizioni documentali della Polizia giudiziaria, confutavano il generico propalato del collaboratore, il quale aveva descritto un sostanziale monopolio di fatto di Bova nella gestione degli appalti pubblici presso il Comune di Amaro ne.

Per di più, il collaboratore aveva fatto riferimento anche a una somma pagata dall'indagato a titolo estorsivo.

Quanto agli esiti dei servizi di intercettazione telefonica e telematica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cugino dell'indagato, che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero confortato che quest'ultimo era un concorrente esterno, operante a favore della cosca Bruno, il Tribunale ha affermato che, invece, ciò che era emerso dalle captazioni era una nutrita serie di commenti circa la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti criminali, da cui il cugino lo aveva invitato ad allontanarsi per preservare la sua serenità personale.

La frase, pronunciata da [OSCURATO:PERSONA], valorizzata nel corpo del compendio indiziario ("sui lavori Paolo devi dare la metà alla mafia"), letteralmente intesa indicava con alto grado di verosimiglianza uno stato di soggezione dell'imprenditore, piuttosto che il frutto di un paritario accordo lecito con la consorteria.

Peraltro, le esternazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano consistite in lamentele ed espressioni anche di acceso rammarico per le conoscenze del cugino ed erano verosimilmente state originate dalla particolare esposizione istituzionale e mediatica cui lo stesso era sottoposto in qualità di Presidente della Commissione anti ‘ndrangheta presso la Regione Calabria.

Dagli ulteriori dialoghi, secondo il Collegio della cautela, era emersa una forma di sottomissione di [OSCURATO:PERSONA] alle superiori volontà e, del resto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva ipotizzato contestualmente una vera e propria contiguità o appartenenza al sodalizio, avendo sottolineato con particolare enfasi la vicinanza personale del cugino con il solo [OSCURATO:PERSONA] ed esternato anche il timore che [OSCURATO:PERSONA] venisse coinvolto suo malgrado in situazioni più pericolose.Secondo il Tribunale, anche la circostanza fondata sull'intercettazione del dialogo avvenuto tra l'indagato e Vitiello il 14 dicembre 2020 (secondo cui, in passato, il primo aveva recato messaggi o ambasciate ad altri imprenditori per conto di Felicetta e Vitiello, qualificati, nel capo di imputazione provvisorio n. 16, rispettivamente come reggente e organizzatore della cosca Bruno di Vallefiorita) rivestiva carattere ambivalente, non comprendendosi chiaramente se l'attività dell'indagato fosse stata frutto di imposizione minatoria o di una libera scelta utilitaristica, volta all'ottenimento di vantaggi personali tramite l'instaurazione di cointeressenze illecite.

3.1. A fronte di tali analitiche argomentazioni, con cui il Tribunale ha dato conto di avere effettuato una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi emersi, che ha ritenuto non idonei, sia pure nei termini richiesti dall'art.273 cod. proc. pen., a delineare la figura dell'indagato come imprenditore colluso, che avesse instaurato con la cosca in regime di parità un rapporto foriero di reciproci vantaggi, deve osservarsi che il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione atti a disarticolare la complessiva tenuta della motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare le deduzioni e osservazioni esposte nell'ordinanza genetica e a sottoporre all'attenzione di questa Corte una serie di elementi assertivamente prospettati come rilevanti per l'individuazione del compendio probatorio.

Il che non soddisfa gli indispensabili requisiti di una critica specifica, che deve permeare di sé l'intero atto di impugnazione.

Si è sollecitata, così, questa Corte a effettuare una diversa valutazione degli elementi indiziari ma ciò è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché pretende di imporre una inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito, del complesso delle emergenze probatorie.

4. Trattandosi di Parte pubblica ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non conseguono le pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Amaroni il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 marzo 2024 il Tribunale di Catanzaro ha annullato il provvedimento emesso il 19 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Collegio del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione, per non avere il menzionato Collegio dato il giusto rilievo ai circuiti relazionali dell'indagato e per aver trascurato che dagli atti era emerso che la cosca Bruno continuamente contattava [OSCURATO:PERSONA], per fargli tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni. Nello specifico, come riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], l'indagato si sarebbe reso sempre disponibile a fare da tramite tra le imprese estorte e i vertici del sodalizio e a favorire tra loro gli incontri, mettendo a disposizione il proprio capannone che, in quanto sede di un viavai di acquirenti e fornitori della ditta Bova, rappresentava un presidio sicuro, che verosimilmente non avrebbe destato sospetti nelle Forze dell'ordine. Inoltre, dai dialoghi captati del cugino [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emersa la contiguità dell'indagato con la consorteria di Vallefiorita, nota anche a estranei, tanto da avere partecipato, in rappresentanza della cosca, a matrimoni di appartenenti ad altri sodalizi. Dai dialoghi sarebbe emerso anche che [OSCURATO:PERSONA] riteneva il cugino un affiliato, di guisa da avergli suggerito di lasciare la Calabria e godersi la famiglia, pena la possibilità di avere problemi con la giustizia e, di conseguenza, perdere la libertà personale. 3. Il 30 settembre 2024 è pervenuta una memoria a firma degli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, in quanto teso a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi emersi dagli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata resiste alle censure tl.L.teaskkaat PZA-A- •frhl e42 "A44 3. Dalla lettura del provvedimento in disamina, infatti, risulta che il Tribunale ha passato in rassegna tutti gli elementi valorizzati nell'ordinanza genetica e, attraverso un percorso argomentativo esente da vizi, ha sovvertito la decisione del Giudice per le indagini preliminari, non avendo ravvisato elementi idonei ad affermare una qualificata probabilità di colpevolezza a carico dell'indagato per l'ipotesi di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, in qualità di imprenditore colluso. In particolare, il Collegio del riesame ha evidenziato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cugino dei fratelli Bruno e intraneo all'omonimo sodalizio, erano attendibili ma generiche, non avendo il collaboratore di giustizia indicato con sufficiente precisione le fonti delle informazioni riferite o, comunque, le imprese coinvolte, i periodi e le circostanze in cui l'indagato avrebbe beneficiato, quale tornaconto del suo appoggio alle iniziative criminose della cosca Bruno e nell'ottica di un rapporto sinallagmatico, di un'indebita intromissione nello svolgimento delle gare pubbliche tramite il meccanismo del subappalto. Il Tribunale ha osservato che — fermo restando il difetto di specificità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il quale non aveva individuato alcuna specifica operazione commerciale interessata dal meccanismo della sovrafatturazione (che prevede l'indicazione, nelle fatture emesse, di importi superiori rispetto a quelli realmente corrisposti, per dissimulare il versamento predatorio, con vantaggio anche per lo stesso committente, che può inserire in bilancio costi maggiori di quelli effettivamente sostenuti) — era emersa anche l'assoluta mancanza di riscontri contabili, acquisibili attraverso l'esame della documentazione bancaria afferente al fatturato delle imprese edili dei fratelli Bova.[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito anche che, durante il periodo in cui [OSCURATO:PERSONA], cugino di Paolo, aveva ricoperto la carica di sindaco del Comune di Amaroni (da giugno 2009 a gennaio 2015), i lavori pubblici erano stati prevalentemente assegnati all'impresa edile di [OSCURATO:PERSONA], di fatto riconducibile, secondo l'impianto accusatorio, al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Tale specifica circostanza, tuttavia, era confutata dalle risultanze documentali in atti, da cui si evinceva che su quattordici gare pubbliche, espletate nel relativo periodo, soltanto tre erano state aggiudicate all'impresa di [OSCURATO:PERSONA], mentre numerosi lavori erano stati appaltati ad altre imprese del circondario. Anche nell'ambito dell'affidamento dei lavori di somma urgenza, che consentono il ricorso a procedure semplificate, la predetta ditta aveva ricevuto appena quattro assegnazioni su ventisei. Questi dati numerici, tratti dalle acquisizioni documentali della Polizia giudiziaria, confutavano il generico propalato del collaboratore, il quale aveva descritto un sostanziale monopolio di fatto di Bova nella gestione degli appalti pubblici presso il Comune di Amaro ne. Per di più, il collaboratore aveva fatto riferimento anche a una somma pagata dall'indagato a titolo estorsivo. Quanto agli esiti dei servizi di intercettazione telefonica e telematica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cugino dell'indagato, che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero confortato che quest'ultimo era un concorrente esterno, operante a favore della cosca Bruno, il Tribunale ha affermato che, invece, ciò che era emerso dalle captazioni era una nutrita serie di commenti circa la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti criminali, da cui il cugino lo aveva invitato ad allontanarsi per preservare la sua serenità personale. La frase, pronunciata da [OSCURATO:PERSONA], valorizzata nel corpo del compendio indiziario ("sui lavori Paolo devi dare la metà alla mafia"), letteralmente intesa indicava con alto grado di verosimiglianza uno stato di soggezione dell'imprenditore, piuttosto che il frutto di un paritario accordo lecito con la consorteria. Peraltro, le esternazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano consistite in lamentele ed espressioni anche di acceso rammarico per le conoscenze del cugino ed erano verosimilmente state originate dalla particolare esposizione istituzionale e mediatica cui lo stesso era sottoposto in qualità di Presidente della Commissione anti ‘ndrangheta presso la Regione Calabria. Dagli ulteriori dialoghi, secondo il Collegio della cautela, era emersa una forma di sottomissione di [OSCURATO:PERSONA] alle superiori volontà e, del resto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva ipotizzato contestualmente una vera e propria contiguità o appartenenza al sodalizio, avendo sottolineato con particolare enfasi la vicinanza personale del cugino con il solo [OSCURATO:PERSONA] ed esternato anche il timore che [OSCURATO:PERSONA] venisse coinvolto suo malgrado in situazioni più pericolose.Secondo il Tribunale, anche la circostanza fondata sull'intercettazione del dialogo avvenuto tra l'indagato e Vitiello il 14 dicembre 2020 (secondo cui, in passato, il primo aveva recato messaggi o ambasciate ad altri imprenditori per conto di Felicetta e Vitiello, qualificati, nel capo di imputazione provvisorio n. 16, rispettivamente come reggente e organizzatore della cosca Bruno di Vallefiorita) rivestiva carattere ambivalente, non comprendendosi chiaramente se l'attività dell'indagato fosse stata frutto di imposizione minatoria o di una libera scelta utilitaristica, volta all'ottenimento di vantaggi personali tramite l'instaurazione di cointeressenze illecite. 3.1. A fronte di tali analitiche argomentazioni, con cui il Tribunale ha dato conto di avere effettuato una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi emersi, che ha ritenuto non idonei, sia pure nei termini richiesti dall'art.273 cod. proc. pen., a delineare la figura dell'indagato come imprenditore colluso, che avesse instaurato con la cosca in regime di parità un rapporto foriero di reciproci vantaggi, deve osservarsi che il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione atti a disarticolare la complessiva tenuta della motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare le deduzioni e osservazioni esposte nell'ordinanza genetica e a sottoporre all'attenzione di questa Corte una serie di elementi assertivamente prospettati come rilevanti per l'individuazione del compendio probatorio. Il che non soddisfa gli indispensabili requisiti di una critica specifica, che deve permeare di sé l'intero atto di impugnazione. Si è sollecitata, così, questa Corte a effettuare una diversa valutazione degli elementi indiziari ma ciò è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché pretende di imporre una inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito, del complesso delle emergenze probatorie. 4. Trattandosi di Parte pubblica ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non conseguono le pro
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