CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 marzo 1931, titolare dell'omonima impresa, residente in Catan-zaro, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in proprio e quale Capogruppo mandatariadell'ATI costituita con l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso,in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 72P06 C352L; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 63P28 C352L; pec:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatonello Studio del secondo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 (fax presso cuiindirizzare le comunicazioni di Cancelleria: 06-80687995).RicorrentecontroA.T.E.R.P. Calabria - [OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia ResidenzialePubblica Calabria (istituita ex L.R. n. 24/13 - con Decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 99 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - con conseguente estinzionedelle A.T.E.R.P. provinciali istituite con L.R. n. 27/2006 - C.F./P.I.Numero registro generale 13075/2021Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19773/2026Data pubblicazione 14/06/202603479720793), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa nel presente giudizio in virtù di pro-cura speciale alle liti in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 73E09 C352R – PEC [OSCURATO:EMAIL]) giusta nomina con delibera n. 318 del 27 maggio 2021, ed eletti-vamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito inV.le Tiziano n.3 - 00196 ROMA, la quale inoltre dichiara insieme al suo di-fensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla pre-sente procedura a mezzo fax al seguente numero 0961.727245, oppure amezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n° 1758 depositatail 1° dicembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con contratto del 29 gennaio 1990 l'ATERP, ex IACP della [OSCURATO:PERSONA], affidava all'imprenditore individuale geom. [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale mandatario di ATI, la costruzione di nove fabbricati concentoventisei alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Catan-zaro, località Pistoia-[OSCURATO:PERSONA] (lotto n° 149/A).Insorte contestazioni tra le parti, il Barilaro conveniva l'ATERP davantial Tribunale della stessa città, che con sentenza 7 luglio 2016 accoglievain parte le sue domande, condannando la convenuta committente a pa-gargli euro 400.431,06.Con la stessa sentenza il Tribunale riconosceva parzialmente fondataanche la riconvenzionale di ATERP per euro 7.448,10.Numero registro generale 13075/2021Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19773/2026Data pubblicazione 14/06/2026Su impugnazione della Stazione appaltante, la Corte d'appello di Ca-tanzaro con la sentenza indicata in intestazione riformava parzialmente ladecisione del primo giudice, condannando ATERP a pagare all'appaltatorele minori somme di euro 114.070,63 (per oneri e danni da inaccessibilitàdel cantiere), euro 61.860,69 (per spese occorrenti all'eliminazione deidanni da saccheggi e vandalismi) ed euro 14.737,96 (per il saldo del corri-spettivo).Condannava, inoltre, il Barilaro a pagare ad ATERP euro 158.890,89per la penale sul ritardo nell'ultimazione dei lavori.2.- Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazionel'impresa, affidando il gravame a tre mezzi illustrati da memoria.Resiste ATERP con controricorso, concludendo per l'inammissibilitàdell'impugnazione e, comunque, per il suo rigetto.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Col primo motivo l'impresa ricorrente deduce, ai sensi dell'art.360 n° 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2720 cod. civ.La Corte ha accolto il quarto motivo di appello di ATERP e, dunque, ri-gettato le istanze dell'impresa contenute nella seconda riserva, facendomalgoverno del materiale istruttorio e, in particolare, dei testi assunti(Bruni, Saracco, Dastoli) e del verbale 15 febbraio 1991.Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, le risultanze istruttoriecomprovavano che le difficoltà insorte tra il 19 giugno ed il 24 dicembre1990 per l'accesso al cantiere erano dipese dalla impervietà della strada diingresso messa a disposizione dalla Stazione appaltante, con conseguentenecessità, per l'impresa, di utilizzare mezzi meccanici più leggeri, sino aNumero registro generale 13075/2021Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19773/2026Data pubblicazione 14/06/2026quando il 15 febbraio 1991 non venne messo a disposizione dell'impresaun nuovo passaggio.Inoltre, la decisione assunta sul punto sarebbe contraria a quella dellasentenza n° 1587/2020, resa dalla Corte in medesima composizione e nel-la medesima data, nonché tra le stesse parti processuali: decisione con laquale è stata ritenuta sussistente la carenza di una idonea pista di accessoal fondo.4.- Il mezzo è del tutto inammissibile.È noto, infatti (ex multis: Cass. sez. II, 23 aprile 2024, n° 10927), chela doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazio-ne normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo dibuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specificaregola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento.Ove, invece, si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizidi motivazione.Inoltre, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offi-ciosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa do-glianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitoNumero registro generale 13075/2021Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19773/2026Data pubblicazione 14/06/2026maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.Il mezzo in esame tende, per contro, ad ottenere da questa Corte unarivalutazione del materiale istruttorio, donde la sua totale inammissibilità.Giova solo aggiungere che la allegata contraddittorietà con la sentenzan° 1587/2020 è del tutto insussistente, poiché – come si desume dallostesso stralcio di motivazione riportato nel mezzo in esame – la Corte ca-tanzarese ha ben dato atto della diversa situazione fattuale sulla qualel'altra sentenza è intervenuta, trattandosi in quella vicenda del cantiere n°136/C, mentre l'appalto sul quale è intervenuta la sentenza qui gravataera il n° 149/A.5.- Col secondo motivo il ricorrente si duole, sempre in base all'art.360 n° 3 cod. proc. civ., della violazione e della falsa applicazione degliartt. 1218, 1256, secondo comma, 1382, 1659 cod. civ., degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. e, in quanto applicabili ratione temporis, degli artt.342, 343, 344 della legge 20 marzo 1865 n° 2248 allegato F, 20 del r.d.25 maggio 1895 n° 350 e 12, 13, 14, 29 e 30 del d.P.R. 16 luglio 1962 n°1063.La Corte avrebbe ritenuto legittima l'applicazione della penale a caricodell'appaltatore di euro 248,26 al giorno per 640 giorni, per un totale dieuro 158.890,89.Nondimeno, l'appalto aveva ad oggetto la costruzione di nove fabbrica-ti e, a seguito degli eventi atmosferici del dicembre 1990 – gennaio 1991,si era verificato uno smottamento del terreno di sedime, sicché non fu piùpossibile realizzare tutti gli edifici secondo l'originario progetto, ma percinque stabili si dovette attendere l'approvazione di una perizia di variante– con la quale venne prevista, a seguito di uno “slittamento planimetrico”,una diversa ubicazione degli immobili – ed il rilascio della relativa conces-sione, avvenuto solo il 16 febbraio 1994.Numero registro generale 13075/2021Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19773/2026Data pubblicazione 14/06/2026In conclusione, il termine contrattuale di sedici mesi per il termine deilavori avrebbe dovuto essere calcolato solo a far data dal 16 febbraio1994, con la conseguenza che esso era stato pacificamente rispettatodall'impresa.6.- Il mezzo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto, esso non critica adeguatamente la ratio decidendi della sen-tenza gravata.La Corte, infatti, ha ben chiarito che l'appaltatore, nonostante il bloccodei lavori di fondazione e, conseguentemente, di quelli di realizzazione dicinque edifici, avrebbe potuto continuare a costruire gli altri quattro, e datale premessa ha tratto la conclusione che il ritardo fosse imputabileall'impresa, con conseguente applicazione della penale.Tale premessa è condivisa anche dal ricorrente (ricorso pagine 30-31),che però contrappone apoditticamente una sua tesi, ossia che la perdu-rante impossibilità tecnica e giuridica di costruzione di cinque fabbricatiavrebbe determinato il blocco di tutti i lavori appaltati: circostanza che,invece, secondo la Corte, era smentita dai verbali di constatazione del 18luglio 1991 (già successivo alla richiesta di concessione in variante del 29maggio 1991) e del 10 novembre 1992, comprovanti “comunque la possi-bilità dell'intervento parziale” (sentenza pagina 40).In ogni modo, non sussiste alcuna violazione degli articoli menzionatinella rubrica del mezzo, in quanto, sotto il vigore del d.P.R. 16 luglio 1962n° 1063 (applicabile ratione temporis), la maggior durata dei lavori noncoperta da proroghe o da sospensioni comportava inevitabilmente l'appli-cazione della penale da parte del responsabile del procedimento, salva lafacoltà dell'appaltatore di chiedere alla Stazione appaltante la disapplica-zione di essa, ovviamente ove avesse espresso tempestiva riserva sulpunto (art. 29 del d.P.R. n° 1063/1962): sicché, la sola impossibilità par-ziale di prosecuzione dei lavori, protrattasi dal gennaio 1991 al 16 febbraio1994, non determina ex se l'illegittimità della penale applicata.Numero registro generale 13075/2021Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19773/2026Data pubblicazione 14/06/2026Va, poi, aggiunto che anche questo mezzo contiene una critica pretta-mente meritale del percorso motivazionale seguito della Corte d'appello etende ad ottenere in sede di legittimità un diverso apprezzamento delleprove assunte in corso di causa, che, invece, come già sopra spiegato, ètotalmente rimesso al giudice dei precedenti gradi, salvo il controllo sullalogicità degli snodi logici seguiti nella sentenza (che qui, tuttavia, non so-no messi in discussione).7.- Col terzo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 cod. proc.civ. ed in subordine rispetto al mancato accoglimento del secondo mezzo,il ricorrente lamenta, sotto due profili, la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 1218, 1256 secondo comma, 1326, 1372, 1382, 1659 del cod.civ., 115 e 116 del codice di rito, 342, 343, 344 della legge 20 marzo1865 n° 2248 all. F; 20, 24 e 25 del r.d. 25 maggio 1895 n° 350, nonché12, 13, 14, 29 e 30 del d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063.Secondo il primo profilo, nel corso dei lavori sarebbe intervenuta ancheun'altra perizia di variante, approvata il 15 giugno 1992, mentre il relativoCiò posto, la Corte avrebbe errato nel far decorrere il termine contrat-tuale di sedici mesi dalla data di approvazione della perizia di variante,piuttosto che dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione, dondel'illegittimo addebito di 89 giorni di ritardo (dal 15 giugno al 14 settembre1992) per un totale di euro 22.095,76 per una penale in realtà non dovu-Secondo l'ulteriore profilo, la Corte aveva accertato che il cantiere ed ilavori furono oggetto di saccheggio, vandalismo e distruzione: evenienzeche, a partire da una certa data in poi, individuata dalla Corte territorialenel giugno 1995, erano divenute causa di forza maggiore, non contrasta-bile dall'impresa.Sicché, anche l'ulteriore periodo di 48 giorni, dal 1° giugno al 18 luglio1995, non poteva essere conteggiato ai fini del calcolo della penale.Numero registro generale 13075/2021Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19773/2026Data pubblicazione 14/06/20268.- Il primo profilo del mezzo è infondato.Si osserva, infatti, che il regime delle varianti d'appalto sotto il vigoredel d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063 (applicabile ratione temporis) era disci-plinato dagli artt. 13 e 14 nel modo seguente.L'appaltatore era tenuto ad eseguire tutte le variazioni in più od in me-no ordinate dalla Stazione appaltante, purché non superassero il quintodell'importo contrattuale (cosiddetto “quinto d'obbligo”).In tal caso, pur spettando all'esecutore un'ulteriore frazione di corri-spettivo ragguagliato ai “prezzi di contratto”, nessuna indennità gli eradovuta.Qualora, poi, fosse stato necessario “eseguire categorie di lavori nonprevedute”, oppure “impiegare materiali per i quali non risulti fissato ilprezzo contrattuale”, allora si sarebbe dovuto provvedere “alla formazionedi nuovi prezzi a norma del regolamento approvato con regio decreto 25maggio 1895, n. 350”.Quest'ultimo decreto all'art. 343 prevedeva “una perizia suppletiva”che la Stazione appaltante avrebbe dovuto previamente approvare e sa-rebbe dovuta servire “di base ad una distinta sottomissione o ad un'ap-pendice al contratto principale”.Infine, era previsto che “[n]el caso di aumento si stabilisce, ove occor-ra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori”.Ora, la Corte – dopo aver osservato che la perizia di variante approva-ta il 15 giugno 1992 includeva “modifiche e aggiunte ai lavori” (pagina41), “nuovi lavori” e “nuovi prezzi” (pagine 42-43), sebbene essa fossecontenuta entro il quinto d'obbligo (pagina 43), e che la perizia predettaed il relativo atto di sottomissione avevano accordato “ulteriori giorni 40sul termine assegnato per il completamento dei lavori” (pur essendo evi-dente che, a quella data, il tempo trascorso era ben superiore a quellocontrattuale) – ha ritenuto che i sedici mesi, originariamente pattuiti incontratto per il compimento delle opere, potessero farsi decorrere dallaNumero registro generale 13075/2021Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19773/2026Data pubblicazione 14/06/2026“approvazione” della variante, intervenuta, come già detto, il 15 giugno1992 (sempre pagina 43).Tale snodo logico non sembra coerente con le norme sopra richiamate:la Corte, infatti, pur dando atto dell'assegnazione di una nuova scadenzaper l'ultimazione dei lavori, riprende il termine contrattuale di sedici mesi,originariamente pattuito, per farlo decorrere dalla approvazione della va-riante.Nella presente sede l'appaltatore, sfruttando l'errore nel quale è incor-sa la Corte, intende ottenere un ulteriore vantaggio da tale inesatta appli-cazione delle norme di legge, pretendendo che i sedici mesi pattuiti incontratto, ed erroneamente considerati dalla Corte al posto del termineassegnato nell'atto di sottomissione, siano calcolati dalla sottoscrizione ditale ultimo atto.Non è chi non veda che l'erronea applicazione delle norme da partedella Corte territoriale, benché esente da critica da parte degli odierni liti-ganti, non possa comunque fungere da base per ulteriori violazioni del te-sto normativo.9.- È invece inammissibile, in quanto privo di autosufficienza, il secon-do profilo.L'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n° 1063/1962 stabilisce che l'ap-paltatore è tenuto al pagamento di una penale nel caso di mancato rispet-to del termine contrattuale, “salvo il caso di ritardo a lui non imputabile”.Ora, il mezzo in esame non spiega quale nesso causale vi sia tra gli at-ti di vandalismo e la tardiva ultimazione dei lavori al 18 luglio 1995 e per-ché i primi, sicuramente non imputabili a negligenza del ricorrente dallametà di giugno 1995, cagionarono una dilazione della fine dei lavori dal 15ottobre 1993 (data di ultimazione dei lavori riconosciuta, come già detto,con la variante “planoaltimetrica”) al 18 luglio 1995 (data effettiva di ter-mine delle opere).Numero registro generale 13075/2021Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19773/2026Data pubblicazione 14/06/2026È vero che la stessa sentenza gravata, da un lato (nell'esaminare le ri-chieste dell'appaltatore concernenti il rimborso delle spese cagionate dastruzione divennero incontrollabili dal giugno 1995 (pagine 29-31) e, dun-que, che vi fu una “forza maggiore” dalla metà di giugno 1995; e, dall'al-tro, nell'esaminare il tema dell'imputabilità del ritardo, ha negato che essirappresentassero una “causa di forza maggiore” “fino alla data del 18 lu-glio 1995” (pagina 45): ma il ricorrente – pur in presenza di tale discrasianel percorso motivazionale – non si duole di essa, e della qualificazionedegli atti vandalici quale forza maggiore (predicata alle pagine 29-31, manegata alla pagina 45), dalla quale non è possibile ex se desumere che glidelle spese per l'eliminazione dei danni, riconosciuto in sentenza per lire119.779.000, pari ad euro 61.860,69) anche un impedimento all'ultima-zione tempestiva dell'appalto.In ogni caso, va aggiunto che la questione della riduzione della penalein ragione degli atti di vandalismo e della conseguente impossibilità dieseguire le opere non risulta trattata nella sentenza ed è, pertanto, nuo-va: il che costituisce un'ulteriore ragione di inammissibilità del profilo inesame.10.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifu-sione delle spese del presente grado in favore della controparte, per la cuiliquidazione si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorren-te, ove dovuto. P.Q.MNumero registro generale 13075/2021Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19773/2026Data pubblicazione 14/06/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al resistentele spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00 per compensied euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ra-gione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dà atto della sussistenzadei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presi-dente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del con-tributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 24 marzo 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino