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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23839/2026

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2025 depositatail 7/10/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante del compendio ereditariorelitto da [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso ex art. 67 l. 218/1995 allaCorte d’appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte onde vederaccertati i requisiti di riconoscibilità, ai fini dell’efficacia esecutiva in Italia,del provvedimento emesso dalla Corte della Florida in data 25 giugno 2015,Numero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026con cui era stata dichiarata l’invalidità del testamento olografo di AnnChristine Morris in data 15 febbraio 2014, all’interno del quale la de cuiusaveva nominato sua erede universale [OSCURATO:PERSONA].La Corte distrettuale, con ordinanza n. 4927/2016, riteneva che in baseall’art. 64, lett. b), l. 218/1995, il provvedimento della Corte della Floridanon possedesse i requisiti di riconoscibilità, giacché il relativo procedimento,pur avendo avuto natura contenziosa e malgrado fosse volto a definirequestioni successorie in senso pregiudizievole agli interessi di [OSCURATO:PERSONA], era stato celebrato senza coinvolgere quest’ultimo.2.

Questa Corte, con sentenza n. 19900/2023, riteneva che la Corted’appello di Roma avesse erroneamente negato l’esistenza della contestatacondizione di riconoscimento del provvedimento, poiché aveva confutato inmaniera inesatta la sussistenza del presupposto sub b) ex art. 64 l.218/1995, errando nel rilevare un vizio del contraddittorio; infatti, in tantola Corte territoriale aveva potuto (erroneamente) supporre la violazione delcontraddittorio, in quanto si era rappresentata l’idea che il testamentodichiarato nullo dalla Corte della Florida coincidesse con quello sul qualeBruno di Belmonte aveva fondato la sua pretesa.3.

La Corte d’appello di Roma, avanti alla quale la causa venivariassunta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella loro qualità di co-amministratoried esecutori della successione di [OSCURATO:PERSONA], una volta constatatoche il giudizio nell’ambito del quale era stata resa la decisione di cui sidomandava il riconoscimento aveva avuto natura contenziosa e avevadefinito questioni successorie in senso pregiudizievole, riteneva che laviolazione del contraddittorio andasse valutata, con riguardo al momento incui la statuizione era stata assunta, rispetto non soltanto agli interessi diLuigi Bruno di Belmonte, ma anche di [OSCURATO:PERSONA], che era statachiamata all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] in base al testamento olografodel 15 febbraio 2014, ritenuto invalido dalla decisione della Corte dellaNumero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026Giudicava che tale decisione non potesse essere riconosciuta in Italia,perché non appariva proceduralmente equa, giacché la parte convenuta –non Bruno di Belmonte, ma la beneficiaria dell’eredità di Ann ChristineMorris in base al testamento olografo del 15 febbraio 2014 - non era statamessa in condizione di partecipare fattivamente al giudizio e di esercitare idiritti che, per l’ordinamento italiano, integrano un processo equo.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità sopra indicata, hannoproposto ricorso per la cassazione di questa ordinanza, pubblicata in data 7ottobre 2025, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte.Ambedue le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE5.

Occorre preliminarmente rilevare la ritualità della notifica delricorso introduttivo e la conseguente valida instaurazione del contraddittorioin questa sede di legittimità.È pacifico tra le parti che il ricorso introduttivo è stato notificato al difensoredomiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte nel giudizio a quo in data 4dicembre 2025, due giorni dopo il suo decesso; non è in discussione chel’evento non era stato portato a conoscenza della controparte in epocaantecedente alla notifica, cosicché si deve ritenere ammissibile lanotificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito ai sensidell’art. 330, comma 1, cod. proc. civ., in applicazione della regoladell'ultrattività del mandato alla lite.Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui la morte o la perdita dicapacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso nondichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano - fra l’altro -,giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile lanotificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma1, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventiNumero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (Cass., Sez.

U.,15295/2014).6.1 Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 64 l. 218/1995 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.:l’affermazione della Corte territoriale su cui si fonda l’intera ordinanzaimpugnata, relativamente alla violazione del diritto di difesa di PascalNabaldian nel corso del procedimento americano, risulta – a dire di partericorrente - totalmente apodittica e non è coerente con le risultanzeistruttorie che, al contrario, attestavano la sua partecipazione attiva dinanzialla Corte della Florida, ove la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto di essere dichiarataerede della de cuius in base al testamento olografo francese in suopossesso.Il giudice di merito ha così omesso – sostengono i ricorrenti - di porredoverosamente alla base della propria decisione le prove disponibili eprodotte dalle parti, nonché i fatti non contestati dalle stesse nel corso digiudizio, e di darvi la dovuta valutazione ai fini dell’emissione di una correttapronuncia, in violazione del disposto degli artt. 115 e 116.Peraltro, il ruolo assunto nel procedimento straniero soddisfaceva il concettodi ordine pubblico processuale, che è riferibile ai principi inviolabili posti agaranzia del diritto di agire e resistere in giudizio, non anche alle modalitàcon cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie,e ciò anche alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza unionale,secondo cui il diritto di difesa non costituisce una prerogativa assoluta, mapuò soggiacere, entro certi limiti, anche a restrizioni.6.2 Il secondo mezzo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2,n. 4, cod. proc. civ.: la motivazione adottata dalla Corte distrettuale perrespingere la richiesta di riconoscimento del provvedimento straniero, sullascorta di un’asserita violazione del diritto di difesa della [OSCURATO:PERSONA], si rivela– sostiene parte ricorrente - apodittica e, come tale, del tutto al di sotto delNumero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026"minimo costituzionale", atteso che il giudice di merito ha omesso diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento rendendo, intal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza, sulla correttezza e sullalogicità del suo ragionamento.7.

I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loroparziale sovrapponibilità, risultano l’uno (il primo) inammissibile, il secondoinfondato.7.1 La Corte d’appello ha ritenuto non integrato il requisito previsto dall’art.64, lett. b), l. 218/1995 per procedere al riconoscimento di sentenzastraniere in quanto “la beneficiaria dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] inbase al testamento olografo del 15.2.2014 non [era] stata messa incondizione di partecipare fattivamente al giudizio e di esercitare i diritti che,per l’ordinamento italiano, integrano un processo equo” (§ 16).Ha poi aggiunto, al paragrafo successivo: “Anche se le regole a cui guardaresono quelle straniere, l’art. 64, lett. b), della legge n. 218/1995 non è certoispirato a uno scrupolo di legalità riferito alla normativa dello Stato d’origine.Il suo scopo è quello di soddisfare con realismo (da qui il riferimento alleprescrizioni a cui il processo straniero deve per forza conformarsi)un’esigenza che l’ordinamento italiano reputa imprescindibile agli effetti delriconoscimento: far sì che il convenuto, ricevendo una regolarenotificazione, sia ufficialmente informato dell’esistenza del processo e possadunque determinarsi in ordine alla condotta da assumere in rapporto adesso”.Una simile spiegazione lascia chiaramente intendere che, a parere deigiudici distrettuali, la Nalbandian, quale convenuta, non era stata messa ingrado di partecipare al giudizio perché non era stata ufficialmente informatadella sua esistenza attraverso una regolare notificazione.7.2 Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare come il primo motivo di ricorsodenunci l’erronea ricognizione di un fatto processuale, costituito dallaregolare instaurazione del contraddittorio fra le parti nell’ambito delNumero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026procedimento che aveva portato alla pronunzia della sentenza straniera dicui si domandava il riconoscimento.La denuncia di un simile vizio, che si sostanzia nella contestazione delcompimento di un'attività difforme rispetto al modello legale prescritto dallalegge del luogo dove il processo si era svolto e nella negazione dell’avvenutaviolazione dei diritti essenziali di difesa, fa sì che il giudice di legittimità nondebba limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicitàdella motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, masia investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti suiquali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrentein conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, in conformitàalle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n.4, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 8077/2012).Il mezzo in esame non adduce in alcun modo che l’atto introduttivo delgiudizio fosse stato portato a conoscenza della Nalbandian in conformità aquanto previsto dalla legge del luogo dove si era svolto il processo, ma silimita a sostenere che “la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] portò evidentemente taledocumento, peraltro nel suo originale, alla Corte americana per chiederecosì di essere dichiarata erede”.Una simile carenza costituisce una palese violazione del disposto dell’art.366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis,che imponeva la specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorsotrovava fondamento.È opportuno aggiungere, per ragioni di completezza della motivazione, chela stessa decisione di cui è stato chiesto il riconoscimento esordiscespiegando che “questo procedimento è giunto dinanzi questa Corte aseguito dell'istanza del rappresentante personale di ottenere un documentoche confermi a soggetti stranieri lo scopo della giurisdizione e autorità delrappresentante personale domiciliare e confermi questioni e leggi che sonoparte di questo procedimento successorio”.Numero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026L’avvio del giudizio, dunque, era stato sollecitato non dalla Nalbandian, madal “rappresentante personale” e non risultano agli atti iniziative di sorta diquest’ultimo per portare a conoscenza dell’erede testamentaria la pendenzadel procedimento.Una conferma in questo senso, del resto, viene dagli stessi atti processualidell’odierna parte ricorrente, ove si consideri che all’interno del ricorso inriassunzione è stato precisato che “il provvedimento de quo è stato emessoin seguito ad un procedimento c.d.

“ex parte”, ovvero di volontariagiurisdizione senza necessità di citare in giudizio alcuna controparte,conformemente alla legge dello Stato della Florida ove stata aperta lasuccessione (la [OSCURATO:PERSONA] in the State of Florida, Chapter 732 ProbateCode: intestate succession and wills).

Così dispone la legge del luogo dovesi è svolto il processo, conformemente anche alle lettere b) e c) dell’art. 64L. 218/95.” (pag. 24) e che “dalla mancanza di contraddittorio formale -come stabilito dalla legge dello Stato della Florida - discende l’immediataesecutività del provvedimento americano...” (pag. 25).È poi di tutta evidenza che l’assenza di alcun contraddittorio nei confrontidell’erede nominata costituisce una lesione del diritto di difesa rispettoall'intero processo e si pone in contrasto con l'ordine pubblico processuale,con riferimento ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e diresistere in giudizio (Cass. 25064/2021, Cass. 17519/2015).7.3 La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma2, n. 4, cod. proc. civ. costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che lastessa assume i caratteri dell’apparenza ove sia intrinsecamente inidoneaad assolvere una simile funzione.La motivazione assume perciò carattere solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilNumero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 22232/2016).Nel caso di specie la corte territoriale ha fornito una chiara ed inequivocaspiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, constatandola mancata notifica all’erede indicata nel testamento olografo dell’attointroduttivo del giudizio.La doglianza non può quindi che essere rigettata, dato che nella statuizioneimpugnata una motivazione esiste ed è ben comprensibile.8.

Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata perviolazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: la regolamentazione delle spesedi lite fatta dalla Corte distrettuale si pone – in tesi di parte ricorrente - inviolazione del principio, ormai consolidato, che la parte interamentevincitrice non può essere condannata alle spese di lite, nemmeno in misuraparziale.[OSCURATO:PERSONA] di Belmonte era risultato totalmente soccombente nelprecedente grado di legittimità e nell’ambito del giudizio di rinvio avevavisto disattese tutte le sue domande dalla Corte distrettuale, che avevadeclinato il riconoscimento del provvedimento americano sulla base di unapropria autonoma valutazione.La Corte di merito, attesa la reiterata opposizione del “terzo” [OSCURATO:PERSONA] diBelmonte costituito in giudizio, avrebbe dovuto valutare – a dire degliodierni ricorrenti - di compensare le spese di lite di tutti i gradi di giudizioovvero perfino di condannare il soccombente [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte -anche eventualmente solo parzialmente, pro quota – al pagamento dellespese di lite per tutti i gradi di giudizio che aveva reso necessari per faracclarare la carenza della sua legittimazione ad opporre il riconoscimentodell’ordine americano.9.

Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.Numero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026La Corte distrettuale ha correttamente ritenuto di doversi attenere, qualegiudice del rinvio, al principio della soccombenza applicato all'esito globaledel processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato,sicché non doveva liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase delgiudizio, ma in relazione all'esito finale della lite (Cass. 9448/2023).Ciò posto, occorre poi aggiungere che il sindacato della Corte di cassazionein tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato ilprincipio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico dellaparte totalmente vittoriosa.E sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che, nel caso di specie, la domandadi riconoscimento della sentenza straniera è stata totalmente rigettata dallaCorte di merito.Non può neppure essere censurata in questa sede la mancata pronuncia diuna compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite.Difatti, la valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione dellespese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca chenelle altre ipotesi previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, Cass.8241/2017).10.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.Ai fini della regolazione delle spese di lite è necessario constatare come ilcontroricorso si sia limitato a dichiarare l’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], senza contraddire in alcun modo rispetto alle domandeavversarie.Un simile atto ha assunto soltanto la veste formale del controricorso, manon era dotato del suo contenuto sostanziale e non vale, ora, a ritenere chel’intimato abbia effettivamente preso parte al giudizio di legittimità,esimendo così il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 9 luglio 2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 depositatail 7/10/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante del compendio ereditariorelitto da [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso ex art. 67 l. 218/1995 allaCorte d’appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte onde vederaccertati i requisiti di riconoscibilità, ai fini dell’efficacia esecutiva in Italia,del provvedimento emesso dalla Corte della Florida in data 25 giugno 2015,Numero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026con cui era stata dichiarata l’invalidità del testamento olografo di AnnChristine Morris in data 15 febbraio 2014, all’interno del quale la de cuiusaveva nominato sua erede universale [OSCURATO:PERSONA].La Corte distrettuale, con ordinanza n. 4927/2016, riteneva che in baseall’art. 64, lett. b), l. 218/1995, il provvedimento della Corte della Floridanon possedesse i requisiti di riconoscibilità, giacché il relativo procedimento,pur avendo avuto natura contenziosa e malgrado fosse volto a definirequestioni successorie in senso pregiudizievole agli interessi di [OSCURATO:PERSONA], era stato celebrato senza coinvolgere quest’ultimo.2. Questa Corte, con sentenza n. 19900/2023, riteneva che la Corted’appello di Roma avesse erroneamente negato l’esistenza della contestatacondizione di riconoscimento del provvedimento, poiché aveva confutato inmaniera inesatta la sussistenza del presupposto sub b) ex art. 64 l.218/1995, errando nel rilevare un vizio del contraddittorio; infatti, in tantola Corte territoriale aveva potuto (erroneamente) supporre la violazione delcontraddittorio, in quanto si era rappresentata l’idea che il testamentodichiarato nullo dalla Corte della Florida coincidesse con quello sul qualeBruno di Belmonte aveva fondato la sua pretesa.3. La Corte d’appello di Roma, avanti alla quale la causa venivariassunta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella loro qualità di co-amministratoried esecutori della successione di [OSCURATO:PERSONA], una volta constatatoche il giudizio nell’ambito del quale era stata resa la decisione di cui sidomandava il riconoscimento aveva avuto natura contenziosa e avevadefinito questioni successorie in senso pregiudizievole, riteneva che laviolazione del contraddittorio andasse valutata, con riguardo al momento incui la statuizione era stata assunta, rispetto non soltanto agli interessi diLuigi Bruno di Belmonte, ma anche di [OSCURATO:PERSONA], che era statachiamata all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] in base al testamento olografodel 15 febbraio 2014, ritenuto invalido dalla decisione della Corte dellaNumero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026Giudicava che tale decisione non potesse essere riconosciuta in Italia,perché non appariva proceduralmente equa, giacché la parte convenuta –non Bruno di Belmonte, ma la beneficiaria dell’eredità di Ann ChristineMorris in base al testamento olografo del 15 febbraio 2014 - non era statamessa in condizione di partecipare fattivamente al giudizio e di esercitare idiritti che, per l’ordinamento italiano, integrano un processo equo.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità sopra indicata, hannoproposto ricorso per la cassazione di questa ordinanza, pubblicata in data 7ottobre 2025, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte.Ambedue le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE5. Occorre preliminarmente rilevare la ritualità della notifica delricorso introduttivo e la conseguente valida instaurazione del contraddittorioin questa sede di legittimità.È pacifico tra le parti che il ricorso introduttivo è stato notificato al difensoredomiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte nel giudizio a quo in data 4dicembre 2025, due giorni dopo il suo decesso; non è in discussione chel’evento non era stato portato a conoscenza della controparte in epocaantecedente alla notifica, cosicché si deve ritenere ammissibile lanotificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito ai sensidell’art. 330, comma 1, cod. proc. civ., in applicazione della regoladell'ultrattività del mandato alla lite.Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui la morte o la perdita dicapacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso nondichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano - fra l’altro -,giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile lanotificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma1, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventiNumero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (Cass., Sez. U.,15295/2014).6.1 Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 64 l. 218/1995 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.:l’affermazione della Corte territoriale su cui si fonda l’intera ordinanzaimpugnata, relativamente alla violazione del diritto di difesa di PascalNabaldian nel corso del procedimento americano, risulta – a dire di partericorrente - totalmente apodittica e non è coerente con le risultanzeistruttorie che, al contrario, attestavano la sua partecipazione attiva dinanzialla Corte della Florida, ove la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto di essere dichiarataerede della de cuius in base al testamento olografo francese in suopossesso.Il giudice di merito ha così omesso – sostengono i ricorrenti - di porredoverosamente alla base della propria decisione le prove disponibili eprodotte dalle parti, nonché i fatti non contestati dalle stesse nel corso digiudizio, e di darvi la dovuta valutazione ai fini dell’emissione di una correttapronuncia, in violazione del disposto degli artt. 115 e 116.Peraltro, il ruolo assunto nel procedimento straniero soddisfaceva il concettodi ordine pubblico processuale, che è riferibile ai principi inviolabili posti agaranzia del diritto di agire e resistere in giudizio, non anche alle modalitàcon cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie,e ciò anche alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza unionale,secondo cui il diritto di difesa non costituisce una prerogativa assoluta, mapuò soggiacere, entro certi limiti, anche a restrizioni.6.2 Il secondo mezzo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2,n. 4, cod. proc. civ.: la motivazione adottata dalla Corte distrettuale perrespingere la richiesta di riconoscimento del provvedimento straniero, sullascorta di un’asserita violazione del diritto di difesa della [OSCURATO:PERSONA], si rivela– sostiene parte ricorrente - apodittica e, come tale, del tutto al di sotto delNumero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026"minimo costituzionale", atteso che il giudice di merito ha omesso diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento rendendo, intal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza, sulla correttezza e sullalogicità del suo ragionamento.7. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loroparziale sovrapponibilità, risultano l’uno (il primo) inammissibile, il secondoinfondato.7.1 La Corte d’appello ha ritenuto non integrato il requisito previsto dall’art.64, lett. b), l. 218/1995 per procedere al riconoscimento di sentenzastraniere in quanto “la beneficiaria dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] inbase al testamento olografo del 15.2.2014 non [era] stata messa incondizione di partecipare fattivamente al giudizio e di esercitare i diritti che,per l’ordinamento italiano, integrano un processo equo” (§ 16).Ha poi aggiunto, al paragrafo successivo: “Anche se le regole a cui guardaresono quelle straniere, l’art. 64, lett. b), della legge n. 218/1995 non è certoispirato a uno scrupolo di legalità riferito alla normativa dello Stato d’origine.Il suo scopo è quello di soddisfare con realismo (da qui il riferimento alleprescrizioni a cui il processo straniero deve per forza conformarsi)un’esigenza che l’ordinamento italiano reputa imprescindibile agli effetti delriconoscimento: far sì che il convenuto, ricevendo una regolarenotificazione, sia ufficialmente informato dell’esistenza del processo e possadunque determinarsi in ordine alla condotta da assumere in rapporto adesso”.Una simile spiegazione lascia chiaramente intendere che, a parere deigiudici distrettuali, la Nalbandian, quale convenuta, non era stata messa ingrado di partecipare al giudizio perché non era stata ufficialmente informatadella sua esistenza attraverso una regolare notificazione.7.2 Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare come il primo motivo di ricorsodenunci l’erronea ricognizione di un fatto processuale, costituito dallaregolare instaurazione del contraddittorio fra le parti nell’ambito delNumero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026procedimento che aveva portato alla pronunzia della sentenza straniera dicui si domandava il riconoscimento.La denuncia di un simile vizio, che si sostanzia nella contestazione delcompimento di un'attività difforme rispetto al modello legale prescritto dallalegge del luogo dove il processo si era svolto e nella negazione dell’avvenutaviolazione dei diritti essenziali di difesa, fa sì che il giudice di legittimità nondebba limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicitàdella motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, masia investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti suiquali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrentein conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, in conformitàalle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n.4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 8077/2012).Il mezzo in esame non adduce in alcun modo che l’atto introduttivo delgiudizio fosse stato portato a conoscenza della Nalbandian in conformità aquanto previsto dalla legge del luogo dove si era svolto il processo, ma silimita a sostenere che “la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] portò evidentemente taledocumento, peraltro nel suo originale, alla Corte americana per chiederecosì di essere dichiarata erede”.Una simile carenza costituisce una palese violazione del disposto dell’art.366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis,che imponeva la specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorsotrovava fondamento.È opportuno aggiungere, per ragioni di completezza della motivazione, chela stessa decisione di cui è stato chiesto il riconoscimento esordiscespiegando che “questo procedimento è giunto dinanzi questa Corte aseguito dell'istanza del rappresentante personale di ottenere un documentoche confermi a soggetti stranieri lo scopo della giurisdizione e autorità delrappresentante personale domiciliare e confermi questioni e leggi che sonoparte di questo procedimento successorio”.Numero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026L’avvio del giudizio, dunque, era stato sollecitato non dalla Nalbandian, madal “rappresentante personale” e non risultano agli atti iniziative di sorta diquest’ultimo per portare a conoscenza dell’erede testamentaria la pendenzadel procedimento.Una conferma in questo senso, del resto, viene dagli stessi atti processualidell’odierna parte ricorrente, ove si consideri che all’interno del ricorso inriassunzione è stato precisato che “il provvedimento de quo è stato emessoin seguito ad un procedimento c.d. “ex parte”, ovvero di volontariagiurisdizione senza necessità di citare in giudizio alcuna controparte,conformemente alla legge dello Stato della Florida ove stata aperta lasuccessione (la [OSCURATO:PERSONA] in the State of Florida, Chapter 732 ProbateCode: intestate succession and wills). Così dispone la legge del luogo dovesi è svolto il processo, conformemente anche alle lettere b) e c) dell’art. 64L. 218/95.” (pag. 24) e che “dalla mancanza di contraddittorio formale -come stabilito dalla legge dello Stato della Florida - discende l’immediataesecutività del provvedimento americano...” (pag. 25).È poi di tutta evidenza che l’assenza di alcun contraddittorio nei confrontidell’erede nominata costituisce una lesione del diritto di difesa rispettoall'intero processo e si pone in contrasto con l'ordine pubblico processuale,con riferimento ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e diresistere in giudizio (Cass. 25064/2021, Cass. 17519/2015).7.3 La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma2, n. 4, cod. proc. civ. costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che lastessa assume i caratteri dell’apparenza ove sia intrinsecamente inidoneaad assolvere una simile funzione.La motivazione assume perciò carattere solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilNumero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).Nel caso di specie la corte territoriale ha fornito una chiara ed inequivocaspiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, constatandola mancata notifica all’erede indicata nel testamento olografo dell’attointroduttivo del giudizio.La doglianza non può quindi che essere rigettata, dato che nella statuizioneimpugnata una motivazione esiste ed è ben comprensibile.8. Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata perviolazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: la regolamentazione delle spesedi lite fatta dalla Corte distrettuale si pone – in tesi di parte ricorrente - inviolazione del principio, ormai consolidato, che la parte interamentevincitrice non può essere condannata alle spese di lite, nemmeno in misuraparziale.[OSCURATO:PERSONA] di Belmonte era risultato totalmente soccombente nelprecedente grado di legittimità e nell’ambito del giudizio di rinvio avevavisto disattese tutte le sue domande dalla Corte distrettuale, che avevadeclinato il riconoscimento del provvedimento americano sulla base di unapropria autonoma valutazione.La Corte di merito, attesa la reiterata opposizione del “terzo” [OSCURATO:PERSONA] diBelmonte costituito in giudizio, avrebbe dovuto valutare – a dire degliodierni ricorrenti - di compensare le spese di lite di tutti i gradi di giudizioovvero perfino di condannare il soccombente [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte -anche eventualmente solo parzialmente, pro quota – al pagamento dellespese di lite per tutti i gradi di giudizio che aveva reso necessari per faracclarare la carenza della sua legittimazione ad opporre il riconoscimentodell’ordine americano.9. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.Numero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026La Corte distrettuale ha correttamente ritenuto di doversi attenere, qualegiudice del rinvio, al principio della soccombenza applicato all'esito globaledel processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato,sicché non doveva liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase delgiudizio, ma in relazione all'esito finale della lite (Cass. 9448/2023).Ciò posto, occorre poi aggiungere che il sindacato della Corte di cassazionein tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato ilprincipio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico dellaparte totalmente vittoriosa.E sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che, nel caso di specie, la domandadi riconoscimento della sentenza straniera è stata totalmente rigettata dallaCorte di merito.Non può neppure essere censurata in questa sede la mancata pronuncia diuna compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite.Difatti, la valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione dellespese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca chenelle altre ipotesi previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, Cass.8241/2017).10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.Ai fini della regolazione delle spese di lite è necessario constatare come ilcontroricorso si sia limitato a dichiarare l’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], senza contraddire in alcun modo rispetto alle domandeavversarie.Un simile atto ha assunto soltanto la veste formale del controricorso, manon era dotato del suo contenuto sostanziale e non vale, ora, a ritenere chel’intimato abbia effettivamente preso parte al giudizio di legittimità,esimendo così il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 24513/2025Numero sezionale 3081/2026Numero di raccolta generale 23839/2026Data pubblicazione 22/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 9 luglio 2026.Il PresidenteAlberto Giusti
Sentenza Cassazione n. 23839/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris