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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30670/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza resa il 24 maggio 2021 confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa e ricettazione loro contestati in concorso e rideterminata la pena inflitta.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] deduce: vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza [OSCURATO:PERSONA] deduce : - violazione degli articoli 640 e 648 e carenza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza poiché la Corte si è limitata a richiamare le motivazioni del primo giudice; violazione dell'articolo 133 codice penale poiché la Corte avrebbe dovuto applicare una pena inferiore.

I ricorsi sono inammissibili perché del tutto generici.

Sul punto, si rammenta come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi sia anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie i ricorsi risultano privi dei requisiti prescritti dall'ari:. 581, comma 1, lett. d) c.p.p., in quanto non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Ciò a fronte di una motivazione della sentenza impugna:a che, diversamente da quanto acriticamente sostenuto dalla difesa, risulta ampia e logicamente corretta; difatti, il collegio di seconde cure ha compiutamente dato conto delle ragioni per le quali gli imputati possono essere considerati responsabili del reato loro ascritto; ha osservato che i due imputati non hanno reso dichiarazioni per giustificare la propria condotta,sicchè la tesi della loro buona fede è stata soltanto proposta dalla difesa e risulta del tutto sganciata dal compendio processuale.

Le censure in ordine alla pena sono manifestamente infondate, poiché a Corte ha reso sul punto adeguata motivazione, evidenziando l'estrema gravità del danno economico cagionato e osservando che il primo giudice ha stabilito la pena in misura molto ccntenuta.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza resa il 24 maggio 2021 confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa e ricettazione loro contestati in concorso e rideterminata la pena inflitta. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] deduce: vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza [OSCURATO:PERSONA] deduce : - violazione degli articoli 640 e 648 e carenza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza poiché la Corte si è limitata a richiamare le motivazioni del primo giudice; violazione dell'articolo 133 codice penale poiché la Corte avrebbe dovuto applicare una pena inferiore. I ricorsi sono inammissibili perché del tutto generici. Sul punto, si rammenta come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi sia anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie i ricorsi risultano privi dei requisiti prescritti dall'ari:. 581, comma 1, lett. d) c.p.p., in quanto non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ciò a fronte di una motivazione della sentenza impugna:a che, diversamente da quanto acriticamente sostenuto dalla difesa, risulta ampia e logicamente corretta; difatti, il collegio di seconde cure ha compiutamente dato conto delle ragioni per le quali gli imputati possono essere considerati responsabili del reato loro ascritto; ha osservato che i due imputati non hanno reso dichiarazioni per giustificare la propria condotta,sicchè la tesi della loro buona fede è stata soltanto proposta dalla difesa e risulta del tutto sganciata dal compendio processuale. Le censure in ordine alla pena sono manifestamente infondate, poiché a Corte ha reso sul punto adeguata motivazione, evidenziando l'estrema gravità del danno economico cagionato e osservando che il primo giudice ha stabilito la pena in misura molto ccntenuta. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle
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