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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 19063/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/06/2025 del TRIBUNALE di TRIESTE;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 4 giugno 2025 il Tribunale di Triestedichiarava l’imputata [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art.494-ter cod. pen. e la condannava alle pene di legge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione ilProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Triestechiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con ilquale deduceva violazione dell’art. 493-ter, secondo comma, cod. pen.,osservando che, nonostante si vertesse in ipotesi di confisca obbligatoria, ilgiudice di merito aveva omesso di disporre la confisca del profitto del reatoovvero, in caso di impossibilità, la confisca di beni, somme di denaro e altreutilità in disponibilità dell’imputata fino alla concorrenza del profitto, che nellaspecie, a tenore dell’imputazione, era pari a euro 421,00.3.

In data 27 febbraio 2026 la difesa dell’imputata depositava memoriadifensiva con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità delricorso assumendo che nella specie non si verteva in ipotesi di confiscaobbligatoria ex art. 493-ter, secondo comma, cod. pen., poiché il profitto o ilprodotto del reato appartenevano a persona estranea allo stesso, così chedoveva trovare applicazione il disposto dell’art. 240 cod. pen., che prevedeva lafacoltatività della misura ablatoria.Assumeva, ancora, che l’imputata era titolare della carta di creditoutilizzata, che possedeva unitamente al PIN della stessa, e che nel caso dispecie era configurabile il reato di appropriazione indebita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, a tenore dell’imputazione edi quanto accertato all’esito del giudizio di primo grado (con statuizione che nonè stata fatta oggetto di impugnazione), l’imputata ha indebitamente utilizzato lacarta di credito consegnatale dalla persona anziana da lei assistita affinchéprovvedesse ad acquistare generi alimentari, eseguendo operazioni (pagamentie prelievi) per le quali non era stata autorizzata dalla titolare.Ciò premesso, secondo l’orientamento del Giudice di legittimità, al qualequesto Collegio intende dare continuità, la condotta di chi utilizzi indebitamenteuna carta di credito consegnatagli dal titolare, effettuando, oltre all'operazionedelegata, dei prelievi di denaro in suo favore, integra il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e non quello di appropriazione indebita, non avendo il soggettoagente mai conseguito il possesso della carta, ma solo la sua detenzione,limitata nel tempo e nelle finalità (v., in tal senso,Sez. 5, n. 34768 del 05/07/2022, Merella, Rv. 283547 – 01).Si verte, pertanto, in ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 493-ter, secondocomma, cod. pen., e non, come preteso dalla difesa, di confisca facoltativa aisensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen.2.

Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trieste in diversa persona fisica.Così deciso in Roma il 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/06/2025 del TRIBUNALE di TRIESTE;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 4 giugno 2025 il Tribunale di Triestedichiarava l’imputata [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art.494-ter cod. pen. e la condannava alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione ilProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Triestechiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con ilquale deduceva violazione dell’art. 493-ter, secondo comma, cod. pen.,osservando che, nonostante si vertesse in ipotesi di confisca obbligatoria, ilgiudice di merito aveva omesso di disporre la confisca del profitto del reatoovvero, in caso di impossibilità, la confisca di beni, somme di denaro e altreutilità in disponibilità dell’imputata fino alla concorrenza del profitto, che nellaspecie, a tenore dell’imputazione, era pari a euro 421,00.3. In data 27 febbraio 2026 la difesa dell’imputata depositava memoriadifensiva con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità delricorso assumendo che nella specie non si verteva in ipotesi di confiscaobbligatoria ex art. 493-ter, secondo comma, cod. pen., poiché il profitto o ilprodotto del reato appartenevano a persona estranea allo stesso, così chedoveva trovare applicazione il disposto dell’art. 240 cod. pen., che prevedeva lafacoltatività della misura ablatoria.Assumeva, ancora, che l’imputata era titolare della carta di creditoutilizzata, che possedeva unitamente al PIN della stessa, e che nel caso dispecie era configurabile il reato di appropriazione indebita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, a tenore dell’imputazione edi quanto accertato all’esito del giudizio di primo grado (con statuizione che nonè stata fatta oggetto di impugnazione), l’imputata ha indebitamente utilizzato lacarta di credito consegnatale dalla persona anziana da lei assistita affinchéprovvedesse ad acquistare generi alimentari, eseguendo operazioni (pagamentie prelievi) per le quali non era stata autorizzata dalla titolare.Ciò premesso, secondo l’orientamento del Giudice di legittimità, al qualequesto Collegio intende dare continuità, la condotta di chi utilizzi indebitamenteuna carta di credito consegnatagli dal titolare, effettuando, oltre all'operazionedelegata, dei prelievi di denaro in suo favore, integra il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e non quello di appropriazione indebita, non avendo il soggettoagente mai conseguito il possesso della carta, ma solo la sua detenzione,limitata nel tempo e nelle finalità (v., in tal senso,Sez. 5, n. 34768 del 05/07/2022, Merella, Rv. 283547 – 01).Si verte, pertanto, in ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 493-ter, secondocomma, cod. pen., e non, come preteso dalla difesa, di confisca facoltativa aisensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen.2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trieste in diversa persona fisica.Così deciso in Roma il 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 19063/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris