CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13073-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6678/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13073 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- 3. Rg 13073/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia sul silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio alla richiesta di rimborso del 90% degli importi versati a titolo di Irpef da [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli eventi sismici del 1990, ha accolto l'appello del contribuente. La CTP aveva rigettato il ricorso introduttivo, ritenendo non provati gli importi versati; la CTR ha riformato la sentenza, sulla base della valutazione congiunta delle attestazioni del [OSCURATO:PERSONA] del personale del Credito siciliano spa e delle risultanze dell'anagrafe tributaria, ritenendo altresì che la disciplina introdotta dall'art. 16 octies non incidesse sui giudizi in corso. Il contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione degli art. 18,19,21, d.lgs. 546/92 e 113 e 116 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 2697 c.c ex art. 360 n. 3 c.p.c., mancando la prova di quanto versato dal contribuente e non potendo il giudice in materia di rimborso ricorrere a una valutazione basata sul suo prudente apprezzamento né al criterio equitativo. 2. Col secondo motivo deduce violazione dell'art. 1 comma 665, essendo lo ius superveniens estensibile alla fattispecie, in ragione della data di deposito della sentenza. 3. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. 4. Ai senSidell'art. 1 comma 665 della L. 190/2014" i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007; n. 248". 5. Alla luce della normativa nazionale e comunitaria è evidente che il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di imposte dirette non poteva essere erogato in favore delle imprese. 6. I lavoratori autonomi pur essendo espressamente contemplati nella normativa nazionale sono riconducibili, sulla base del diritto comunitario, nella categoria dei soggetti economici utilizzati dalla Commissione Europea nella propria decisione finale. 7. Rilevano sul piano normativo l'art. 9 par. 1 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilisce - in maniera sostanzialmente idetica alla precedente Sesta Direttiva (77/388/CEE) che sia considerato soggetto passivo "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività", specificando che per attività economica deve intendersi qualsiasi attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, cui si unisce ogni forma di sfruttamento di un bene materiale o immateriale cui consegua un guadagno stabile; ma anche l'art. 1, par.8 della Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, secondo cui "i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi". 8. La costante giurisprudenza della Corte di giustizia, inoltre, definisce "impresa" qualsiasi entità che esercita un'attività economica, consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato. Sono ininfluenti lo status giuridico dell'impresa, le sue modalità di finanziamento, e la circostanza che il soggetto sia stato costituito o meno per conseguire degli utili. Con riferimento a soggetti che non perseguono scopi di lucro, essi rientreranno nella normativa in materia di aiuti di stato qualora l'offerta di beni e servizi avvenga in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro (Corte di [OSCURATO:PERSONA]222/04, [OSCURATO:PERSONA]219/99). Tali principi trovano conferma anche nell'orientamento di questo Collegio (cfr. Cass. 2995/2017; Cass. n. 9908/2018; Cass. n. 9784/2018). 9. Ciò premesso nel caso di specie è incontroverso che il soggetto richiedente il rimborso, esercente la libera professione, fosse titolare di redditi da lavoro autonomo, 10. Accertando lo svolgimento di un'attività economica (commerciale o professionale) da parte del contribuente- come nel caso di specie-, va verificato se la richiesta di rimborso rispetti il regolamento de minimis. 11. Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che "l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 18, par.3 del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015,Ia quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107 par. 2, lett. B) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovrac:ompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "de minimis" applicabile" (cfr. Cass.2208/2019, 8408/2019) il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o di altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione). Inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo" (Cass. n. 14465/2017). 12. Al riguardo, occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017, cit., l'applicazione dello ius superveniens (alla cui stregua va ricondotta la decisione della Commissione UE) consente, in sede di rinvio, l'esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998). 13. Nella specie, la CTR ha accertato in concreto la sussistenza dei presupposti di applicabilità del regolamento de minimis, rilevando che l'importo complessivo del rimborso richiesto e riconosciuto (euro 52.935,02) limitato al recupero di Irpef e all'Irap, era inferiore a quello limite (C 200.000,00 nel triennio) fissato dal legislatore comunitario per poter usufruire del beneficio. Orbene, ritiene il Collegio che il deliano gus superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione, della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimento liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Inoltre, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile 24/04/2015 n. 8373 in tema di IVA). Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in materia da questa Corte. 14. Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigettg il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 2.410,00 oltre euro 200,00 per esborsi, spese