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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 07962/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 238/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 3282/16 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA].

Staccata di Taranto, depositata il 21/1272016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3282/16, depositata il 21/12/2016, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia - Sez.

Staccata di Taranto - ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1255/03/11 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto che aveva accolto il ricorso da [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'avviso di liquidazione notificatole per il recupero delle imposte ipotecaria e catastale (pagate in misura fissa, anziché in misura proporzionale) dovute in relazione all'atto di acquisto di una porzione di un immobile, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", da D Castello s.r.I., assoggettato ad IVA, stipulato con rogito del 22/2/2008.

2. Il giudice di appello, richiamando la circolare n. 12/E del 12/3/2010 dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che del tutto correttamente "all'atto traslativo oggetto del presente giudizio è stata applicata VIVA e la corrispondente imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa in quanto ci troviamo di fronte ad un immobile strumentale - oggetto di cessione da soggetto passivo IVA ad altro soggetto passivo IVA - interessato da un intervento di restauro e risanamento conservativo ex art. 31 co. llett. e della Legge n. 457/1978 non ancora ultimato e, quindi, ancora presente nel ciclo produttivo come attestato dalla comunicazione di fine lavori datata 23.6.2008 (allegata in copia al ricorso introduttivo)".

Evidenziava, altresì, che "l'idoneità di un immobile a essere immesso nel consumo, ossia ad espletare la propria funzione di bene strumentale, al momento dell'ultimazione della costruzione del fabbricato o, comunque, al momento dell'intervento di recupero di cui art. 31 co. 1 lett. c) d) e) della legge n. 457/1978" rende evidente l'infondatezza della tesi dell'Ufficio secondo cui l'art. 35 co. 10-bis del d.l. n. 223 del 2006 "non fa alcuna distinzione tra beni strumentali ultimati e non ultimati".

4. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la società contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 10-bis, d.l. n. 223 del 2006, 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, 10, comma 1, d.lgs. n. 347 del 1990, per avere la CTR ritenuto applicabile la circolare n. 12/E del 12/3/2010 laddove, ai fini della determinazione delle imposte ipotecaria e catastale, assumesse rilievo non già la ultimazione o meno dei lavori all'epoca del trasferimento ma piuttosto l'accatastamento dell'immobile e la sua natura strumentale, considerato che le unità immobiliari acquistate dalla società contribuente erano classificate in catasto con la categoria propria degli strumentali (C1, C2 etc.) e munite di rendita catastale.

2. La censura è fondata e merita accoglimento.

3. La decisione della Commissione tributaria regionale si basa su una duplice affermazione, costituita dal carattere strumentale dell'immobile compravenduto, interessato da un intervento di restauro e risanamento, ex art. 31, comma 1 lett c),

I. n. 457 del 1978, in corso di esecuzione il 22/2/2008, data del trasferimento, circostanza, quest'ultima, desunta dalla comunicazione di fine lavori datata 23/6/2008, nonché dalla conseguente qualificabilità dello stesso come "bene ancora nel circuito produttivo".

4. Il giudice di appello, richiamando la circolare n. 12/E del 12/3/2010 dell'Agenzia delle Entrate, ha quindi rilevato trattarsi di cessione di immobile strumentale in corso di costruzione - operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'articolo 10 nn. 8-bis e 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972 - alla quale non si applicano, rispettivamente, l'articolo 1-bis della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 (imposta ipotecaria proporzionale del 3%) e l'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto (imposta catastale proporzionale dell'1°/0), disposizioni che si applicano agli atti che comportano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 8-ter), del decreto IVA, da cui, come sopra detto, sono esclusi i fabbricati non ultimati.

5. Conseguentemente, la CTR della Puglia ha concluso che risulta pienamente operante, nella fattispecie esaminata, il principio di alternatività tra IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale, per cui queste ultime sono dovute in misura fissa.

6. Va, tuttavia, considerato che la cessione per cui è causa (risalente al febbraio 2008) risulta sottoposta alla disciplina introdotta dall'articolo 35, comma 10 bis, d.l. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, secondo cui: "Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente: "1-bis.

Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8- ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento".

7. Come questa Corte ha affermato, "Dalle innovazioni così apportate alla disciplina dell'imposta ipotecaria e catastale si evince che tali imposte debbono essere applicate in misura proporzionale anche se relative ad atti di trasferimento di immobili strumentali; e ciò indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad Iva." (Cass, n. 17284/2017). nb precedente Stalla ...

8. La Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibile, ha osservato che "Il motivo (di ricorso del contribuente) non merita adesione, in quanto nella sentenza impugnata i giudici d'appello hanno ben evidenziato come l'immobile trasferito era costituito da un intero corpo di fabbrica, con pertinenze, in fase di ricostruzione, che era già accatastato in D2; da tale circostanza, secondo quanto correttamente evidenziato dai medesimi giudici, si evince come la ultimazione o meno della ricostruzione non potesse incidere sull'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale perché la natura del bene era strumentale (come confermato dalla sua distinzione catastale) e ciò era sufficiente per la sua assoggettabilità alle imposte in questione." (Cass. n. 22767/2016) nb Solaini ...

9. La Corte, poi, ha ribadito che è decisiva, ai fini qui considerati, "la individuazione dell'immobile come "strumentale", non potendosi considerare tale l'immobile non ancora ultimato e che non ha una classificazione catastale", per cui, nel caso esaminato, trattandosi di un immobile "la cui ristrutturazione (non la costruzione) non è ancora stata ultimata", immobile, peraltro, "che aveva già la destinazione catastale D1, ed i cui lavori di trasformazione avrebbero invece comportato l'attribuzione della categoria C6", il bene ceduto "aveva già acquisito la -qualità di immobile strumentale" e, in tal caso, "la ultimazione o meno della ricostruzione non può incidere sull'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale perché la natura del bene era già strumentale, essendo ciò sufficiente per la sua assoggettabilità alle imposte in questione." (Cass. n. 17398/2021). nb, russo

10. Si tratta di argomentazioni condivisibili che discendono dai richiamati dati normativi, dei quali il giudice di appello non ha tenuto conto avendo, invece, attribuito rilievo decisivo ed assorbente alla "ultimazione/non ultimazione" dell'immobile compravenduto, nonostante fosse circostanza incontestata che, già alla data del trasferimento, momento in cui viene ad esistenza il presupposto impositivo (Cass. n. 31275/2018), "le unità immobiliari acquistate dalla società contribuente erano classificate in catasto con la categoria propria degli strumentali (C1, C2 etc.) e munite di rendita catastale" non essendo l'intervento di recupero di cui art. 31 co. 1 lett. c) d) e),

I. n. 457/1978, di per sé idoneo a far perdere all'immobile la qualità di fabbricato strumentale.

11. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione dell'impugnata sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa, nel merito, rigettando l'originario ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di liquidazione.

12. La compensazione delie spese processuali dei gradi di merito è

13. giustificata dal progressivo consolidarsi dei principi innanzi richiamati, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente.

Compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna la società controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 238/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 3282/16 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA]. Staccata di Taranto, depositata il 21/1272016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3282/16, depositata il 21/12/2016, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia - Sez. Staccata di Taranto - ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1255/03/11 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto che aveva accolto il ricorso da [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'avviso di liquidazione notificatole per il recupero delle imposte ipotecaria e catastale (pagate in misura fissa, anziché in misura proporzionale) dovute in relazione all'atto di acquisto di una porzione di un immobile, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", da D Castello s.r.I., assoggettato ad IVA, stipulato con rogito del 22/2/2008. 2. Il giudice di appello, richiamando la circolare n. 12/E del 12/3/2010 dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che del tutto correttamente "all'atto traslativo oggetto del presente giudizio è stata applicata VIVA e la corrispondente imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa in quanto ci troviamo di fronte ad un immobile strumentale - oggetto di cessione da soggetto passivo IVA ad altro soggetto passivo IVA - interessato da un intervento di restauro e risanamento conservativo ex art. 31 co. llett. e della Legge n. 457/1978 non ancora ultimato e, quindi, ancora presente nel ciclo produttivo come attestato dalla comunicazione di fine lavori datata 23.6.2008 (allegata in copia al ricorso introduttivo)". Evidenziava, altresì, che "l'idoneità di un immobile a essere immesso nel consumo, ossia ad espletare la propria funzione di bene strumentale, al momento dell'ultimazione della costruzione del fabbricato o, comunque, al momento dell'intervento di recupero di cui art. 31 co. 1 lett. c) d) e) della legge n. 457/1978" rende evidente l'infondatezza della tesi dell'Ufficio secondo cui l'art. 35 co. 10-bis del d.l. n. 223 del 2006 "non fa alcuna distinzione tra beni strumentali ultimati e non ultimati". 4. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la società contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 10-bis, d.l. n. 223 del 2006, 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, 10, comma 1, d.lgs. n. 347 del 1990, per avere la CTR ritenuto applicabile la circolare n. 12/E del 12/3/2010 laddove, ai fini della determinazione delle imposte ipotecaria e catastale, assumesse rilievo non già la ultimazione o meno dei lavori all'epoca del trasferimento ma piuttosto l'accatastamento dell'immobile e la sua natura strumentale, considerato che le unità immobiliari acquistate dalla società contribuente erano classificate in catasto con la categoria propria degli strumentali (C1, C2 etc.) e munite di rendita catastale. 2. La censura è fondata e merita accoglimento. 3. La decisione della Commissione tributaria regionale si basa su una duplice affermazione, costituita dal carattere strumentale dell'immobile compravenduto, interessato da un intervento di restauro e risanamento, ex art. 31, comma 1 lett c), I. n. 457 del 1978, in corso di esecuzione il 22/2/2008, data del trasferimento, circostanza, quest'ultima, desunta dalla comunicazione di fine lavori datata 23/6/2008, nonché dalla conseguente qualificabilità dello stesso come "bene ancora nel circuito produttivo". 4. Il giudice di appello, richiamando la circolare n. 12/E del 12/3/2010 dell'Agenzia delle Entrate, ha quindi rilevato trattarsi di cessione di immobile strumentale in corso di costruzione - operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'articolo 10 nn. 8-bis e 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972 - alla quale non si applicano, rispettivamente, l'articolo 1-bis della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 (imposta ipotecaria proporzionale del 3%) e l'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto (imposta catastale proporzionale dell'1°/0), disposizioni che si applicano agli atti che comportano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 8-ter), del decreto IVA, da cui, come sopra detto, sono esclusi i fabbricati non ultimati. 5. Conseguentemente, la CTR della Puglia ha concluso che risulta pienamente operante, nella fattispecie esaminata, il principio di alternatività tra IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale, per cui queste ultime sono dovute in misura fissa. 6. Va, tuttavia, considerato che la cessione per cui è causa (risalente al febbraio 2008) risulta sottoposta alla disciplina introdotta dall'articolo 35, comma 10 bis, d.l. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, secondo cui: "Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente: "1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8- ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento". 7. Come questa Corte ha affermato, "Dalle innovazioni così apportate alla disciplina dell'imposta ipotecaria e catastale si evince che tali imposte debbono essere applicate in misura proporzionale anche se relative ad atti di trasferimento di immobili strumentali; e ciò indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad Iva." (Cass, n. 17284/2017). nb precedente Stalla ... 8. La Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibile, ha osservato che "Il motivo (di ricorso del contribuente) non merita adesione, in quanto nella sentenza impugnata i giudici d'appello hanno ben evidenziato come l'immobile trasferito era costituito da un intero corpo di fabbrica, con pertinenze, in fase di ricostruzione, che era già accatastato in D2; da tale circostanza, secondo quanto correttamente evidenziato dai medesimi giudici, si evince come la ultimazione o meno della ricostruzione non potesse incidere sull'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale perché la natura del bene era strumentale (come confermato dalla sua distinzione catastale) e ciò era sufficiente per la sua assoggettabilità alle imposte in questione." (Cass. n. 22767/2016) nb Solaini ... 9. La Corte, poi, ha ribadito che è decisiva, ai fini qui considerati, "la individuazione dell'immobile come "strumentale", non potendosi considerare tale l'immobile non ancora ultimato e che non ha una classificazione catastale", per cui, nel caso esaminato, trattandosi di un immobile "la cui ristrutturazione (non la costruzione) non è ancora stata ultimata", immobile, peraltro, "che aveva già la destinazione catastale D1, ed i cui lavori di trasformazione avrebbero invece comportato l'attribuzione della categoria C6", il bene ceduto "aveva già acquisito la -qualità di immobile strumentale" e, in tal caso, "la ultimazione o meno della ricostruzione non può incidere sull'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale perché la natura del bene era già strumentale, essendo ciò sufficiente per la sua assoggettabilità alle imposte in questione." (Cass. n. 17398/2021). nb, russo 10. Si tratta di argomentazioni condivisibili che discendono dai richiamati dati normativi, dei quali il giudice di appello non ha tenuto conto avendo, invece, attribuito rilievo decisivo ed assorbente alla "ultimazione/non ultimazione" dell'immobile compravenduto, nonostante fosse circostanza incontestata che, già alla data del trasferimento, momento in cui viene ad esistenza il presupposto impositivo (Cass. n. 31275/2018), "le unità immobiliari acquistate dalla società contribuente erano classificate in catasto con la categoria propria degli strumentali (C1, C2 etc.) e munite di rendita catastale" non essendo l'intervento di recupero di cui art. 31 co. 1 lett. c) d) e), I. n. 457/1978, di per sé idoneo a far perdere all'immobile la qualità di fabbricato strumentale. 11. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione dell'impugnata sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa, nel merito, rigettando l'originario ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di liquidazione. 12. La compensazione delie spese processuali dei gradi di merito è 13. giustificata dal progressivo consolidarsi dei principi innanzi richiamati, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna la società controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, n
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