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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14191/2026

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ppello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMARILIA [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto,lette le conclusioni del difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA],alla pena di mesi sei di arresto, per il reato previsto dall'art. 10 comma 2, d.l. n.14 del 2017 conv. con la legge n. 48 del 2017, per aver contravvenuto al divietodi accedere all’area di parcheggio del cimitero di Maddaloni, in forza di daspo delQuestore di Caserta notificatole l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], fatto accertato il 07/09/2022.2.

Ricorre per cassazione la difesa dell'imputata deducendo con un unicomotivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art.10 comma 2, d.l. n. 14 del 2017 conv. con la legge n. 48 del 2017 stante lamancata valutazione della legittimità del provvedimento questorile.

Argomenta laricorrente che la Corte territoriale, erroneamente, avrebbe affermato che ilprovvedimento del questore, avendo natura amministrativa, non potrebbe esseredisapplicato in ambito penale.

Osserva al riguardo che il divieto di accesso ad unadeterminata area può essere disposto con provvedimento motivato dall'autoritàsoltanto nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9 comma 1 e 2.Quanto al caso in esame, il provvedimento adottato potrà dirsi legittimo seadeguatamente motivato con riguardo alla condotta tenuta dalla prevenuta“parcheggiatore abusivo” che non appare di per sé sintomatica di una particolareallarmante pericolosità sociale.

Il provvedimento questorile sarebbe privo dimotivazione nell'individuazione dei comportamenti che costituiscono pericolo perla sicurezza della stessa e la motivazione sarebbe apodittica laddove individua ilpericolo “per evitare la reiterazione di condotte lesive dell'ordinamento dellasicurezza pubblica”.

Si tratterebbe sostanzialmente di affermazioni apodittiche chenon troverebbero riscontro in un'adeguata motivazione, non consentendo dicomprendere quale siano le condotte antisociali in grado di mettere a rischio lasicurezza dell'area indicata.

Da quanto esposto conseguirebbe che l'ordine delquestore di disporre il divieto di accesso è privo di indicazione circa gli effettivipericoli della sicurezza e come tale illegittimo, da cui la conclusione dell'illegittimitàdel provvedimento che deve essere disapplicato con la conseguenza che il fatto direato non sussiste.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui chiede ilrigetto del ricorso.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il ricorso è infondato.A partire dall’introduzione dell’art. 9 comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, conv.con la legge n. 48 del 2017, l’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore, cheè vietata e sanzionata dall’art. 7, comma 15 bis del CDS (Sez. 1, n. 17476 del06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 – 01), può comportare l’ordine diallontanamento del trasgressore e, in caso di reiterazione delle condotte vietate,il divieto di “accesso ad aree urbane” da parte del Questore.A propria volta, l’art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito con la l.48 del 2017, dopo aver disciplinato, al comma 1, l’ordine di allontanamentoadottato dagli organi accertatori ai sensi del precedente articolo (prevedendone inspecie la trasmissione al questore), stabilisce, al comma 2, che «nei casi direiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualoradalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, conprovvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto diaccesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nelprovvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibilicon le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto».La violazione del divieto è punita con la pena dell’arresto da sei mesi a unanno, sanzione introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, in vigora dal 4 dicembre 2018.5.

Quanto al caso in scrutinio, va rilevato che è stato accertato, e nonoggetto di contestazione, che l’imputata, destinataria di daspo urbano, notificatolein data 01/03/2022, con cui le si vietava di accedere all’area di parcheggio delcimitero di Maddaloni, vi accedeva, contravvenendo al provvedimento di daspo, indata 07/09/2022.Ciò detto, va rilevato che la violazione del divieto di accesso, imposto conil provvedimento del Questore, integra il reato contestato di cui all’art. 10, che alcomma 2 della norma prevede per il caso di trasgressione la pena dell’arresto dasei mesi ad un anno di arresto.Il contenuto inibitorio del provvedimento assistito da tale sanzione èindicato come “divieto di accesso”.Inoltre, non viene in rilievo, nel caso concreto, l'esercizio abusivodell'attività di parcheggio, sanzionato dagli art. 7 e 15-bis del codice della stradache puniscono la condotta del parcheggiatore abusivo, ma, si ripete, la violazionedell'ordine del Questore che ha imposto il divieto di accesso in ragione dellatrasgressione all’ordine di allontanamento.Nel caso in esame, va ancora rilevato che il daspo non è stato oggetto diimpugnazione davanti all’autorità amministrativa.6.

La questione posta dalla ricorrente attiene al sindacato del giudice penaledel provvedimento di daspo urbano che ha pacificatamene natura amministrativa.Sulla questione sollevata dalla ricorrente la corte di cassazione, in relazioneal daspo sportivo, che presenta rilevanti similitudini nella struttura e funzione, haaffermato che ha natura amministrativa e va impugnato davanti alla giurisdizioneamministrativa (Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, Rv. 251031 - 01; Sez. 3, n.37964 del 25/10/2006 Rv. 235112 e Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 Rv. 241064- 01).Come per il daspo sportivo, la fattispecie penale punisce la violazione deldivieto di accesso disposto dal Questore e spetta al giudice penale unicamente lavalutazione dei profili formali dell’atto amministrativo e non i presupposti per lasua adozione né il requisito di pericolosità che possono essere fatti valere davantiall’autorità amministrativa.Anche in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il Giudice nonpuò sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dalQuestore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacatogiurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, mentre gli è consentito soltantoun sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità delprovvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazionesugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 44221 del17/9/2014, Chirila, Rv. 260897; Sez.

F , n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv.274649 – 01).

In questa ultima pronuncia si è chiarito che la valutazione delgiudice penale non può tradursi in una rivalutazione del giudizio di pericolositàespresso dal provvedimento stesso e deve riguardare la verifica della conformitàdi quest'ultimo alle prescrizioni di legge.Entro questi limiti deve essere letta la pronuncia di Questa Sezione n.50765 del 2023, in fattispecie analoga, là dove fa riferimento al controllo che èdemandato al giudice penale, di conformità del provvedimento alle prescrizioni dilegge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui vienedesunto il giudizio di pericolosità, senza possibilità di rivalutazione del merito delladecisione.

Ciò che non è consentito al giudice penale è un sindacato dellelegittimità del provvedimento, ma unicamente la valutazione della ricorrenza deipresupposti di legge nel provvedimento questorile.

In altri termini, resta esclusoun controllo sostanziale dei presupposti dell’atto da parte del giudice penale,essendo, il giudice penale, tenuto a verificare previamente la base legale delprovvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazionedi legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza.7.

Nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione difensiva, ilprovvedimento ha base legale, nel senso sopra indicato, contenendo l’esposizionedel presupposto applicativo là dove, come risulta dallo stesso ricorso, fermal’accertata violazione del divieto di accesso presidiato dalla sanzione penale, lacompetenza del Questore ad emetterlo, ancora il presupposto, ex art. 9 cit., dallacondotta tenuta dalla stessa (parcheggiatrice abusiva) da cui deriva pericolo perla sicurezza della stessa ricorrente e per la sicurezza degli utenti della strada acausa del continuo flusso di conducenti di autovetture sul luogo (cimitero deiMaddaloni).

Del resto, il ricorrente invoca il sindacato del giudice penalerichiedendo una rivalutazione della pericolosità delle condotte, che, come si è giàdetto, è preclusa al Giudice penale.Per completezza, osserva il Collegio che non viene in rilievo, nel caso inesame, il diverso profilo della ricorrenza dell’illecito presidiato dalla sanzioneamministrativa prevista dall'art. 7, comma 15 bis, cod. strada (Sez. 1, n. 17476del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 - 01), ma la violazione del divieto diaccesso, di cui all’art. 10 comma 2 cit, presidiato dalla pena dell’arresto da seimesi a un anno, sanzione introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, in vigora dal 4dicembre 2018.8.

Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMARILIA [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto,lette le conclusioni del difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA],alla pena di mesi sei di arresto, per il reato previsto dall'art. 10 comma 2, d.l. n.14 del 2017 conv. con la legge n. 48 del 2017, per aver contravvenuto al divietodi accedere all’area di parcheggio del cimitero di Maddaloni, in forza di daspo delQuestore di Caserta notificatole l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], fatto accertato il 07/09/2022.2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputata deducendo con un unicomotivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art.10 comma 2, d.l. n. 14 del 2017 conv. con la legge n. 48 del 2017 stante lamancata valutazione della legittimità del provvedimento questorile. Argomenta laricorrente che la Corte territoriale, erroneamente, avrebbe affermato che ilprovvedimento del questore, avendo natura amministrativa, non potrebbe esseredisapplicato in ambito penale. Osserva al riguardo che il divieto di accesso ad unadeterminata area può essere disposto con provvedimento motivato dall'autoritàsoltanto nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9 comma 1 e 2.Quanto al caso in esame, il provvedimento adottato potrà dirsi legittimo seadeguatamente motivato con riguardo alla condotta tenuta dalla prevenuta“parcheggiatore abusivo” che non appare di per sé sintomatica di una particolareallarmante pericolosità sociale. Il provvedimento questorile sarebbe privo dimotivazione nell'individuazione dei comportamenti che costituiscono pericolo perla sicurezza della stessa e la motivazione sarebbe apodittica laddove individua ilpericolo “per evitare la reiterazione di condotte lesive dell'ordinamento dellasicurezza pubblica”. Si tratterebbe sostanzialmente di affermazioni apodittiche chenon troverebbero riscontro in un'adeguata motivazione, non consentendo dicomprendere quale siano le condotte antisociali in grado di mettere a rischio lasicurezza dell'area indicata. Da quanto esposto conseguirebbe che l'ordine delquestore di disporre il divieto di accesso è privo di indicazione circa gli effettivipericoli della sicurezza e come tale illegittimo, da cui la conclusione dell'illegittimitàdel provvedimento che deve essere disapplicato con la conseguenza che il fatto direato non sussiste.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui chiede ilrigetto del ricorso.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è infondato.A partire dall’introduzione dell’art. 9 comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, conv.con la legge n. 48 del 2017, l’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore, cheè vietata e sanzionata dall’art. 7, comma 15 bis del CDS (Sez. 1, n. 17476 del06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 – 01), può comportare l’ordine diallontanamento del trasgressore e, in caso di reiterazione delle condotte vietate,il divieto di “accesso ad aree urbane” da parte del Questore.A propria volta, l’art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito con la l.48 del 2017, dopo aver disciplinato, al comma 1, l’ordine di allontanamentoadottato dagli organi accertatori ai sensi del precedente articolo (prevedendone inspecie la trasmissione al questore), stabilisce, al comma 2, che «nei casi direiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualoradalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, conprovvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto diaccesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nelprovvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibilicon le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto».La violazione del divieto è punita con la pena dell’arresto da sei mesi a unanno, sanzione introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, in vigora dal 4 dicembre 2018.5. Quanto al caso in scrutinio, va rilevato che è stato accertato, e nonoggetto di contestazione, che l’imputata, destinataria di daspo urbano, notificatolein data 01/03/2022, con cui le si vietava di accedere all’area di parcheggio delcimitero di Maddaloni, vi accedeva, contravvenendo al provvedimento di daspo, indata 07/09/2022.Ciò detto, va rilevato che la violazione del divieto di accesso, imposto conil provvedimento del Questore, integra il reato contestato di cui all’art. 10, che alcomma 2 della norma prevede per il caso di trasgressione la pena dell’arresto dasei mesi ad un anno di arresto.Il contenuto inibitorio del provvedimento assistito da tale sanzione èindicato come “divieto di accesso”.Inoltre, non viene in rilievo, nel caso concreto, l'esercizio abusivodell'attività di parcheggio, sanzionato dagli art. 7 e 15-bis del codice della stradache puniscono la condotta del parcheggiatore abusivo, ma, si ripete, la violazionedell'ordine del Questore che ha imposto il divieto di accesso in ragione dellatrasgressione all’ordine di allontanamento.Nel caso in esame, va ancora rilevato che il daspo non è stato oggetto diimpugnazione davanti all’autorità amministrativa.6. La questione posta dalla ricorrente attiene al sindacato del giudice penaledel provvedimento di daspo urbano che ha pacificatamene natura amministrativa.Sulla questione sollevata dalla ricorrente la corte di cassazione, in relazioneal daspo sportivo, che presenta rilevanti similitudini nella struttura e funzione, haaffermato che ha natura amministrativa e va impugnato davanti alla giurisdizioneamministrativa (Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, Rv. 251031 - 01; Sez. 3, n.37964 del 25/10/2006 Rv. 235112 e Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 Rv. 241064- 01).Come per il daspo sportivo, la fattispecie penale punisce la violazione deldivieto di accesso disposto dal Questore e spetta al giudice penale unicamente lavalutazione dei profili formali dell’atto amministrativo e non i presupposti per lasua adozione né il requisito di pericolosità che possono essere fatti valere davantiall’autorità amministrativa.Anche in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il Giudice nonpuò sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dalQuestore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacatogiurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, mentre gli è consentito soltantoun sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità delprovvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazionesugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 44221 del17/9/2014, Chirila, Rv. 260897; Sez. F , n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv.274649 – 01). In questa ultima pronuncia si è chiarito che la valutazione delgiudice penale non può tradursi in una rivalutazione del giudizio di pericolositàespresso dal provvedimento stesso e deve riguardare la verifica della conformitàdi quest'ultimo alle prescrizioni di legge.Entro questi limiti deve essere letta la pronuncia di Questa Sezione n.50765 del 2023, in fattispecie analoga, là dove fa riferimento al controllo che èdemandato al giudice penale, di conformità del provvedimento alle prescrizioni dilegge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui vienedesunto il giudizio di pericolosità, senza possibilità di rivalutazione del merito delladecisione. Ciò che non è consentito al giudice penale è un sindacato dellelegittimità del provvedimento, ma unicamente la valutazione della ricorrenza deipresupposti di legge nel provvedimento questorile. In altri termini, resta esclusoun controllo sostanziale dei presupposti dell’atto da parte del giudice penale,essendo, il giudice penale, tenuto a verificare previamente la base legale delprovvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazionedi legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza.7. Nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione difensiva, ilprovvedimento ha base legale, nel senso sopra indicato, contenendo l’esposizionedel presupposto applicativo là dove, come risulta dallo stesso ricorso, fermal’accertata violazione del divieto di accesso presidiato dalla sanzione penale, lacompetenza del Questore ad emetterlo, ancora il presupposto, ex art. 9 cit., dallacondotta tenuta dalla stessa (parcheggiatrice abusiva) da cui deriva pericolo perla sicurezza della stessa ricorrente e per la sicurezza degli utenti della strada acausa del continuo flusso di conducenti di autovetture sul luogo (cimitero deiMaddaloni). Del resto, il ricorrente invoca il sindacato del giudice penalerichiedendo una rivalutazione della pericolosità delle condotte, che, come si è giàdetto, è preclusa al Giudice penale.Per completezza, osserva il Collegio che non viene in rilievo, nel caso inesame, il diverso profilo della ricorrenza dell’illecito presidiato dalla sanzioneamministrativa prevista dall'art. 7, comma 15 bis, cod. strada (Sez. 1, n. 17476del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 - 01), ma la violazione del divieto diaccesso, di cui all’art. 10 comma 2 cit, presidiato dalla pena dell’arresto da seimesi a un anno, sanzione introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, in vigora dal 4dicembre 2018.8. Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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