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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 07976/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2777-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2332/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -Vito e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, respingendo il gravame da essi proposto, ha rigettato la loro domanda formulata avanti al Tribunale F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 di Napoli sezione distaccata di Ischia nei confronti della viNumero di raccolta generale 7976/2022cinaData pubblicazione 11/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]. -In particolare, con atto di citazione del 2005 i signori Pero, rispettivamente cousufruttuario e nudo proprietario di un terreno sito in Forio, avevano convenuto in giudizio la proprietaria confinante deducendo la apposizione, sul viale corrente fra i due terreni, di un palo di ferro lungo 4 m sul quale vi era scritta la frase “PO-ROMPO- PO-PERO-OLE” ritenuta canzonatoria del loro cognome Pero; aggiungevano che tale azione costituiva fatto emulativo vietato e fonte di disagio psicologico e agitazione da stress, a loro dire compiuto in ritorsione rispetto alle querele da loro presentate nei confronti della convenuta e dei suoi figli per le condotte di distruzione dei termini di confine mediante trasporto delle pietre costituenti il muro di sua delimitazione e per il deposito di rottami ferrosi ingombranti e pericolosi, tutti appoggiati sul muro di confine e per le quali condotte i querelati erano stati rinviati a giudizio. -La convenuta si costituiva proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per essere stata falsamente accusata di aver arrecato lesioni.

La stessa riconosceva di avere apposto il palo di ferro ma sosteneva di averlo posizionato sul proprio fondo negando di avere scritto la frase che riteneva comunque non ingiuriosa.

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia respingeva le domande di entrambe le parti. -Avverso la pronuncia proponevano appello gli attori soccombenti, criticando la decisione di primo grado sia in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, sia in ordine ai danni ed alle spese di lite. -Si costituiva l’appellata e la Corte d’Appello pronunciava sentenza di rigetto della impugnazione con condanna degli appellanti alle spese di lite; -La corte territoriale ha escluso l’esistenza di un atto emulativo vietato dalla legge ai sensi dell’art. 833 cod. civ., dal momento che F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 la posa del tubo non concretava alcun esercizio di potestà dominicali Numero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 e non poteva essere considerato di per sé solo come comportamento passibile di ledere l’onore o la reputazione della persona attinta dalla frase giudicata sconveniente; -secondo la Corte di merito, la circostanza che la scritta sia comparsa solo dopo le querele proposte dai Pero nei confronti della Schioppa non provava che l’autore della scritta sia l’appellata e, pertanto, in applicazione del principio dell’onere probatorio, incombente sulla parte che ne assumeva la natura dannosa, non poteva ritenersi dimostrata l’imputabilità della scritta alla Schioppa, prima ancora di ogni valutazione sul tenore della frase e dei danni da essa asseritamente provocati; -sempre secondo la Corte di merito, entrambe le parti avevano riconosciuto che l’accessibilità al confine tra i due fondi era possibile da parte di terzi, con la conseguenza che, in mancanza di prova della responsabilità della condotta, non poteva ritenersi acclarata la responsabilità della Schioppa. -La cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a sei motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata Schioppa; [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 113,115 e 116, commi 1 e 2 , cod. civ., in relazione all’art. 183, comma 1, cod. proc. civ. e agli articoli 833, 2697, 2727, 2729, 1226, 2043 cod. civ. per avere la Corte territoriale escluso che la collocazione del tubo di ferro fosse privo di qualunque utilità e che la frase ivi scritta non era un semplice ritornello di presa in giro ma una scritta diretta a canzonare il cognome dei ricorrenti “PERO”, la cui autrice doveva essere individuata, sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, nella Schioppa. -Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ, la violazione e falsa applicazione dell’art. 833 cod.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 civ., per avere la Corte territoriale escluso che nella scritta sia Numero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 ravvisabile un emulativo per mancanza dello scopo di nuocere potendosi ravvisare nella frase una blanda finalità di scherno, ma non l’intento palese di ledere o di recare pregiudizio ad altri. -Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli articoli 2797,833, 2051, 2727, 2729, 1226, 2043 cod. civ., per avere la Corte escluso che l’aver posizionato il palo di ferro costituisse atto emulativo e che la scritta dovesse essere apprezzata quale atto di ingiuria rispetto al quale applicarsi analogamente al principio in dubio pro reo da cui la considerazione che ove non si provi la responsabilità della persona per una determinata condotta, non si possa condannare al risarcimento dei danni da essa derivanti nonostante che nell’ambito civile il principio applicabile sia quello del “più probabile che non”, sulla scorta del quale si sarebbe dovuta ritenere la responsabilità della Schioppa. -I primi tre motivi sono strettamente connessi perché contestano la statuizione della Corte d’Appello che ha escluso la configurabilità di atto emulativo nell’apposizione del palo e possono essere esaminati congiuntamente. -Essi sono infondati. -L'atto emulativo vietato ex art. 833 cod.civ. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi (Cass.1298/2016). -In tale prospettiva interpretativa appare corretta la conclusione della corte territoriale, a mente della quale l’apposizione del palo sul terreno di proprietà della Schioppa, e dalla stessa riconosciuto, non F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 assume in sé alcun rilievo come atto emulativo, poiché l’atto dal Numero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 quale deriva il danno allegato è la scritta sullo stesso apposta, che avrebbe potuto essere astrattamente apposta su un cartello o altra superficie. -Da ciò il giudice d’appello ha tratto l’ulteriore legittima argomentazione della necessità di fornire la prova circa l’autore della scritta, non potendosi ritenere, alla stregua dell’accertata accessibilità al fondo da parte di terzi, che la presenza della scritta sul palo apposto dalla Schioppa sia apprezzabile quale circostanza grave precisa e concordante del fatto che ella ne sia anche l’autrice; -si tratta all’evidenza di contestazioni che non denunciano fondatamente l’errata interpretazione di legge né l’errata sussunzione della fattispecie nell’atto emulativo, mancando da parte dei ricorrenti l’allegazione di qualunque utilità, astratta o concreta nel comportamento posto in essere dalla Schioppa con l’apposizione del palo. -Al tempo stesso, non è ravvisabile alcuna violazione degli articoli 115 e 116 cod.proc.civ., configurabile allorchè il giudice del merito, in contraddizione espressa o implicita con dette norme abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), ovvero abbia errato nel giudizio delle risultanze probatorie ove espressamente attribuito dalla legge (cfr. Cass. Sez.

Un. 20867/2020) mentre nel caso di specie la censura si appunta sulla conclusione del prudente apprezzamento del giudice, senza tuttavia indicare quale fatto omesso avrebbe potuto condurre ad una diversa conclusione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. -Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 115,116, commi 1 e 2, 183 cod. proc. civ., e articoli 2727, 2729, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 2697,833 cod. civ. e dell’art. 111 Cost. per avere omessoNumero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 la Corte d’Appello di considerare che la Schioppa aveva mentito sulle reali finalità che l’avevano spinta ad apporre il tubo e per avere, altresì, trascurato di considerare che la Schioppa aveva il movente rappresentato dall’astio che nutriva nei confronti dei ricorrenti a seguito del sopralluogo dei carabinieri per le querele subite ed il successivo rinvio a giudizio. -Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 132, n.4, cod. proc.civ., degli art. 24 e 111 Cost., degli art.112,116,183, cod. proc. civ. e degli articoli 2627, 2727, 2729, 833 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello valutato il comportamento processuale ed extraprocessuale della convenuta Schioppa (la menzogna sulle reali finalità dell’apposizione del palo, il movente costituito dall’astio nei confronti dei Pero, la sottrazione all’interrogatorio libero, la mancata cancellazione della scritta per oltre quattro anni dalla notifica della citazione, la natura oggettivamente canzonatoria della frase PO-RO-MPO-PERO-OLE’ atteso il richiamo al cognome PERO), così trascurando di evidenziare elementi costituenti indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla sua responsabilità per la scritta apposta sul palo avente evidente natura canzonatoria. -Questi due motivi denunciano la non adeguata considerazione della circostanza che la Schioppa aveva motivi di astio nei confronti dei sigg.ri Pero in conseguenza del fatto che era stata querelata dai medesimi e che la stessa aveva falsamente dichiarato che il tubo serviva da collegamento ad un serbatoio d’acqua posto nelle vicinanze. -Le censure, che si prestano ad esame unitario, sono infondate perché investono l’apprezzamento dei fatti svolto dal giudice del merito (l’avere ritenuto che l’ammissione di avere apposto il palo e la insussistente finalità della posa, nonché la mancata comparizione F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 della Schioppa alla prima udienza di trattazione non giustificassero il Numero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 rovesciamento dell’onere probatorio circa l’accertamento dell’autore della frase l’aver escluso l’esistenza di indizi gravi precisi e concordanti). -In definitiva, le critiche sono indirizzate alla valutazione del materiale probatorio, che, però, rientra nel discrezionale apprezzamento dei fatti operato dal giudice del merito ed insindacabile in cassazione.

Va richiamato al riguardo, il principio, affermato dalle sezioni unite (cfr. sentenza n. 8053/2014), secondo cui l’anomalia motivazionale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, ipotesi qui non sussistenti.

Infatti: -nel caso di specie, la Corte territoriale ha argomentato il ragionamento ribadendo l’impossibilità di ricavare dalla riconosciuta apposizione del palo, un palo della luce, situato in un punto accessibile a terzi la prova che la scritta fosse stata apposta dalla Schioppa, in forza della non utilizzabilità del palo per il trasporto di acqua e per il fatto che l’apposizione sia avvenuta dopo la querela proposta dai Pero; -al tempo stesso la Corte territoriale ha spiegato che la mancata comparizione all’udienza di trattazione per l’eventuale risposta ai chiarimenti del giudice, peraltro, ad un’udienza ripetutamente rinviata e senza alcuna indicazione in tale senso da parte del giudice non rilevava ai fini della prova della responsabilità in ordine alla scrittura della frase. -Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 101,112,115,116,117,183, 126,100 30,281 sexies cod. proc. civ. e Numero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 dell’art. 2700 cod. civ., nonché degli articoli 24 e 111 Cost. per nullità della sentenza del procedimento.

Assumono i ricorrenti che erroneamente la Corte d’appello ha disatteso il terzo motivo di gravame con cui si contestava l’affermazione contenuta nella sentenza del primo giudice riguardante il riconoscimento effettuato in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cod proc. civ. che il confine tra i due fondi era accessibile da parte di terzi. -La censura è infondata perché attiene alla valutazione del materiale probatorio che spetta al giudice di merito.

In conclusione, il ricorso è da rigettare. -Nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata; sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 19 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2777-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2332/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -Vito e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, respingendo il gravame da essi proposto, ha rigettato la loro domanda formulata avanti al Tribunale F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 di Napoli sezione distaccata di Ischia nei confronti della viNumero di raccolta generale 7976/2022cinaData pubblicazione 11/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]. -In particolare, con atto di citazione del 2005 i signori Pero, rispettivamente cousufruttuario e nudo proprietario di un terreno sito in Forio, avevano convenuto in giudizio la proprietaria confinante deducendo la apposizione, sul viale corrente fra i due terreni, di un palo di ferro lungo 4 m sul quale vi era scritta la frase “PO-ROMPO- PO-PERO-OLE” ritenuta canzonatoria del loro cognome Pero; aggiungevano che tale azione costituiva fatto emulativo vietato e fonte di disagio psicologico e agitazione da stress, a loro dire compiuto in ritorsione rispetto alle querele da loro presentate nei confronti della convenuta e dei suoi figli per le condotte di distruzione dei termini di confine mediante trasporto delle pietre costituenti il muro di sua delimitazione e per il deposito di rottami ferrosi ingombranti e pericolosi, tutti appoggiati sul muro di confine e per le quali condotte i querelati erano stati rinviati a giudizio. -La convenuta si costituiva proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per essere stata falsamente accusata di aver arrecato lesioni. La stessa riconosceva di avere apposto il palo di ferro ma sosteneva di averlo posizionato sul proprio fondo negando di avere scritto la frase che riteneva comunque non ingiuriosa. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia respingeva le domande di entrambe le parti. -Avverso la pronuncia proponevano appello gli attori soccombenti, criticando la decisione di primo grado sia in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, sia in ordine ai danni ed alle spese di lite. -Si costituiva l’appellata e la Corte d’Appello pronunciava sentenza di rigetto della impugnazione con condanna degli appellanti alle spese di lite; -La corte territoriale ha escluso l’esistenza di un atto emulativo vietato dalla legge ai sensi dell’art. 833 cod. civ., dal momento che F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 la posa del tubo non concretava alcun esercizio di potestà dominicali Numero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 e non poteva essere considerato di per sé solo come comportamento passibile di ledere l’onore o la reputazione della persona attinta dalla frase giudicata sconveniente; -secondo la Corte di merito, la circostanza che la scritta sia comparsa solo dopo le querele proposte dai Pero nei confronti della Schioppa non provava che l’autore della scritta sia l’appellata e, pertanto, in applicazione del principio dell’onere probatorio, incombente sulla parte che ne assumeva la natura dannosa, non poteva ritenersi dimostrata l’imputabilità della scritta alla Schioppa, prima ancora di ogni valutazione sul tenore della frase e dei danni da essa asseritamente provocati; -sempre secondo la Corte di merito, entrambe le parti avevano riconosciuto che l’accessibilità al confine tra i due fondi era possibile da parte di terzi, con la conseguenza che, in mancanza di prova della responsabilità della condotta, non poteva ritenersi acclarata la responsabilità della Schioppa. -La cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a sei motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata Schioppa; [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 113,115 e 116, commi 1 e 2 , cod. civ., in relazione all’art. 183, comma 1, cod. proc. civ. e agli articoli 833, 2697, 2727, 2729, 1226, 2043 cod. civ. per avere la Corte territoriale escluso che la collocazione del tubo di ferro fosse privo di qualunque utilità e che la frase ivi scritta non era un semplice ritornello di presa in giro ma una scritta diretta a canzonare il cognome dei ricorrenti “PERO”, la cui autrice doveva essere individuata, sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, nella Schioppa. -Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ, la violazione e falsa applicazione dell’art. 833 cod. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 civ., per avere la Corte territoriale escluso che nella scritta sia Numero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 ravvisabile un emulativo per mancanza dello scopo di nuocere potendosi ravvisare nella frase una blanda finalità di scherno, ma non l’intento palese di ledere o di recare pregiudizio ad altri. -Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli articoli 2797,833, 2051, 2727, 2729, 1226, 2043 cod. civ., per avere la Corte escluso che l’aver posizionato il palo di ferro costituisse atto emulativo e che la scritta dovesse essere apprezzata quale atto di ingiuria rispetto al quale applicarsi analogamente al principio in dubio pro reo da cui la considerazione che ove non si provi la responsabilità della persona per una determinata condotta, non si possa condannare al risarcimento dei danni da essa derivanti nonostante che nell’ambito civile il principio applicabile sia quello del “più probabile che non”, sulla scorta del quale si sarebbe dovuta ritenere la responsabilità della Schioppa. -I primi tre motivi sono strettamente connessi perché contestano la statuizione della Corte d’Appello che ha escluso la configurabilità di atto emulativo nell’apposizione del palo e possono essere esaminati congiuntamente. -Essi sono infondati. -L'atto emulativo vietato ex art. 833 cod.civ. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi (Cass.1298/2016). -In tale prospettiva interpretativa appare corretta la conclusione della corte territoriale, a mente della quale l’apposizione del palo sul terreno di proprietà della Schioppa, e dalla stessa riconosciuto, non F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 assume in sé alcun rilievo come atto emulativo, poiché l’atto dal Numero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 quale deriva il danno allegato è la scritta sullo stesso apposta, che avrebbe potuto essere astrattamente apposta su un cartello o altra superficie. -Da ciò il giudice d’appello ha tratto l’ulteriore legittima argomentazione della necessità di fornire la prova circa l’autore della scritta, non potendosi ritenere, alla stregua dell’accertata accessibilità al fondo da parte di terzi, che la presenza della scritta sul palo apposto dalla Schioppa sia apprezzabile quale circostanza grave precisa e concordante del fatto che ella ne sia anche l’autrice; -si tratta all’evidenza di contestazioni che non denunciano fondatamente l’errata interpretazione di legge né l’errata sussunzione della fattispecie nell’atto emulativo, mancando da parte dei ricorrenti l’allegazione di qualunque utilità, astratta o concreta nel comportamento posto in essere dalla Schioppa con l’apposizione del palo. -Al tempo stesso, non è ravvisabile alcuna violazione degli articoli 115 e 116 cod.proc.civ., configurabile allorchè il giudice del merito, in contraddizione espressa o implicita con dette norme abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), ovvero abbia errato nel giudizio delle risultanze probatorie ove espressamente attribuito dalla legge (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020) mentre nel caso di specie la censura si appunta sulla conclusione del prudente apprezzamento del giudice, senza tuttavia indicare quale fatto omesso avrebbe potuto condurre ad una diversa conclusione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. -Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 115,116, commi 1 e 2, 183 cod. proc. civ., e articoli 2727, 2729, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 2697,833 cod. civ. e dell’art. 111 Cost. per avere omessoNumero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 la Corte d’Appello di considerare che la Schioppa aveva mentito sulle reali finalità che l’avevano spinta ad apporre il tubo e per avere, altresì, trascurato di considerare che la Schioppa aveva il movente rappresentato dall’astio che nutriva nei confronti dei ricorrenti a seguito del sopralluogo dei carabinieri per le querele subite ed il successivo rinvio a giudizio. -Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 132, n.4, cod. proc.civ., degli art. 24 e 111 Cost., degli art.112,116,183, cod. proc. civ. e degli articoli 2627, 2727, 2729, 833 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello valutato il comportamento processuale ed extraprocessuale della convenuta Schioppa (la menzogna sulle reali finalità dell’apposizione del palo, il movente costituito dall’astio nei confronti dei Pero, la sottrazione all’interrogatorio libero, la mancata cancellazione della scritta per oltre quattro anni dalla notifica della citazione, la natura oggettivamente canzonatoria della frase PO-RO-MPO-PERO-OLE’ atteso il richiamo al cognome PERO), così trascurando di evidenziare elementi costituenti indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla sua responsabilità per la scritta apposta sul palo avente evidente natura canzonatoria. -Questi due motivi denunciano la non adeguata considerazione della circostanza che la Schioppa aveva motivi di astio nei confronti dei sigg.ri Pero in conseguenza del fatto che era stata querelata dai medesimi e che la stessa aveva falsamente dichiarato che il tubo serviva da collegamento ad un serbatoio d’acqua posto nelle vicinanze. -Le censure, che si prestano ad esame unitario, sono infondate perché investono l’apprezzamento dei fatti svolto dal giudice del merito (l’avere ritenuto che l’ammissione di avere apposto il palo e la insussistente finalità della posa, nonché la mancata comparizione F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 della Schioppa alla prima udienza di trattazione non giustificassero il Numero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 rovesciamento dell’onere probatorio circa l’accertamento dell’autore della frase l’aver escluso l’esistenza di indizi gravi precisi e concordanti). -In definitiva, le critiche sono indirizzate alla valutazione del materiale probatorio, che, però, rientra nel discrezionale apprezzamento dei fatti operato dal giudice del merito ed insindacabile in cassazione. Va richiamato al riguardo, il principio, affermato dalle sezioni unite (cfr. sentenza n. 8053/2014), secondo cui l’anomalia motivazionale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, ipotesi qui non sussistenti. Infatti: -nel caso di specie, la Corte territoriale ha argomentato il ragionamento ribadendo l’impossibilità di ricavare dalla riconosciuta apposizione del palo, un palo della luce, situato in un punto accessibile a terzi la prova che la scritta fosse stata apposta dalla Schioppa, in forza della non utilizzabilità del palo per il trasporto di acqua e per il fatto che l’apposizione sia avvenuta dopo la querela proposta dai Pero; -al tempo stesso la Corte territoriale ha spiegato che la mancata comparizione all’udienza di trattazione per l’eventuale risposta ai chiarimenti del giudice, peraltro, ad un’udienza ripetutamente rinviata e senza alcuna indicazione in tale senso da parte del giudice non rilevava ai fini della prova della responsabilità in ordine alla scrittura della frase. -Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2777/2017 Numero sezionale 2221/2021 101,112,115,116,117,183, 126,100 30,281 sexies cod. proc. civ. e Numero di raccolta generale 7976/2022Data pubblicazione 11/03/2022 dell’art. 2700 cod. civ., nonché degli articoli 24 e 111 Cost. per nullità della sentenza del procedimento. Assumono i ricorrenti che erroneamente la Corte d’appello ha disatteso il terzo motivo di gravame con cui si contestava l’affermazione contenuta nella sentenza del primo giudice riguardante il riconoscimento effettuato in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cod proc. civ. che il confine tra i due fondi era accessibile da parte di terzi. -La censura è infondata perché attiene alla valutazione del materiale probatorio che spetta al giudice di merito. In conclusione, il ricorso è da rigettare. -Nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata; sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 19 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9
Sentenza Cassazione n. 07976/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris