CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01821/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO chiede l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al competente Giudice territoriale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO si associa alla richiesta del co- difensore e si riporta ai restanti motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 giugno 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale della medesima città, emessa in data 15 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato rispettivamente gli imputati, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art.223 comma 1 n.1 in relazione all'art.216 comma 1 n.1 I.fall di cui al capo la) e, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt.223 comma 1 n.1 in relazione all'art.216 comma 1 n.1 e 2 I. fall. di cui ai capi 2a e 2b; In particolare, è contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di avere, in qualità di amministratore della A+ S.r.l. dal 10.09.2010 al 1.10.2012, distratto dal conto corrente intestato alla società presso l'Unipol banca, tramite assegni bancari non giustificati, la somma di euro 37.582 dal 17 Febbraio 2012 al 6 Marzo 2012; e all'imputato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore dal 1.10.2012 al fallimento (15.9.2016), di avere sottratto, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio, nonché di avere distratto attrezzature informatiche dì proprietà del Monte dei Paschi di Siena e consegnate alla fallita in data 25.10.2011 del valore di euro 33.589,60. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione autonomamente gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] affida le censure ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 223 comma 1 n.1 in relazione all'art.216, comma 1, n.1 I. fall. nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale, in ordine agli elementi posti a carico del giudizio di responsabilità in capo alla ricorrente, ha richiamato il contenuto della relazione del [OSCURATO:PERSONA] di cui all'art.33 I.fall, affermando che quest'ultimo non era stato in grado di identificare le cause del dissesto e di ricostruire i movimenti degli affari ed il patrimonio della società; sulla base di essa ha sottolineato che nell'anno 2012 erano stati addebitati sul conto corrente intestato alla società otto assegni per un ammontare complessivo di euro 37.582,37 di cui si ignorava la causale, in assenza di una documentazione giustificativa. A tal riguardo, la difesa sottolinea l'inerzia dell'Ufficio della Curatela e dell'Ufficio lnquirente per non avere richiesto all'Istituto di Credito ove era aperto il conto corrente della fallita, copia di quei titoli di credito al fine di comprendere il destinatario ed i giustificativi delle somme corrisposte nonché se queste ultime fossero riconducibili o meno ad una attività distrattiva posta in essere dalla ricorrente. La signora Riva aveva dichiarato che gli assegni erano stati emessi da lei stessa per pagare i fornitori della fallita o per operazioni di giroconto. La Corte, non trovando riscontro nei documenti forniti, ha motivato in maniera inadeguata limitandosi ad affermare che "l'assenza di qualsivoglia documento contabile imponeva la qualificazione di tali pagamenti come atti distrattivi", non assumendo rilievo che la carica di amministratore dell'imputata era da anni cessata, risultando invece decisivo - a parere della Corte - che gli atti distrattivi fossero riconducibili temporalmente al periodo in cui la stessa gestiva la società. Illogica appare la motivazione della Corte che ha imposto alla ricorrente l'inversione dell'onere della prova, facendo così, di fatto, ricadere su di lei gli effetti pregiudizievoli della imputazione di bancarotta fraudolenta documentale contestata e riconosciuta al solo [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea la difesa che la ricorrente aveva lasciato la carica di amministratore quattro anni prima del fallimento e che nel corso del procedimento fallimentare il curatore non aveva mai interpellato la Riva in ordine alla causale degli assegni, né aveva autonomamente provveduto ad interpellare i fornitori della fallita. La difesa ha comunque prodotto copia di sette assegni, ciò nonostante, i giudici di merito hanno ritenuto insufficiente tale dimostrazione a causa della mancanza di riscontri nelle scritture contabili, non depositate, che potessero ricondurre quei pagamenti a specifiche forniture. La motivazione della Corte è inoltre censurabile nel punto in cui sottolinea che la relazione di parentela fra i coimputati avrebbe reso il compito di reperimento della documentazione (se fosse davvero esistita) più agevole. Fallace è tale impostazione, ed invero, la giurisprudenza in tema di misure di prevenzione evidenzia che l'equazione tra rapporto familiare e comunanza degli interessi economici in assenza di indicatori di conferma, ammette deroghe e può risultare meramente congetturale; in conclusione, la difesa afferma che la massima di esperienza considerata, in realtà non è tale e non è idonea a sostenere una valutazione di "rapporto di contaminazione perdurante" (Cass. Pen. Sez. 1, 11.04.2023, n.15156). Sicché del tutto apparente si appalesa la motivazione resa dalla Corte di appello al riguardo. 4. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] affida le censure a quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge penale in ordine all'art. 223 n.1 comma 1 in relazione all'art.216 comma 1 n.1 e 2 l.fall. L'imputato è stato legale rappresentante della Società A+ S.r.l. dal 1 ottobre 2012 fino alla data del fallimento (sentenza di fallimento emessa in data 15.09.2016 dal Tribunale di Milano), prima di allora, e sin dalla costituzione, era stata amministratore unico della Società la [OSCURATO:PERSONA]. Pur se dalla relazione di cui all'art. 33 I.fall. sembrerebbe che il Curatore non fosse riuscito a ricostruire i movimenti degli affari, nel procedimento si è dimostrato che, pur in assenza della documentazione, il Curatore è invece riuscito a ricostruire alcune circostanze rilevanti della società fallita, risalendo anche al volume d'affari nel periodo ci operatività della stessa. In riferimento ai reati contestati all'imputato nei capi di imputazione 2, a) e b), va evidenziato che, per consolidata giurisprudenza, l'elemento oggettivo è integrato dalla fisica sottrazione delle scritture contabili agli organi del fallimento (causata dalla sottrazione o dalla distruzione delle stesse ovvero dalla omessa tenuta), e che l'elemento soggettivo deve avere come scopo accertato quello di recare pregiudizio all'interesse dei creditori. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, Voccultamento delle scritture contabili (per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture (che integra una ipotesi di reato a dolo generico). La motivazione risulta inadeguata in quanto si limita a dimostrare l'avvenuta omessa consegna integrale della documentazione, tacendo sulla finalità di recare pregiudizio ai creditori, che viene semplicemente affermata, ma appunto, mai provata. Il ricorrente aveva riferito che la documentazione era stata conservata presso l'immobile ove la fallita aveva esercitato l'attività nell'ultimo periodo rappresentando la propria impossibilità di accedervi; il Curatore avrebbe potuto verificare la circostanza mettendosi in contatto con chi aveva la disponibilità dell'immobile. Si evidenzia, poi, quanto alla bancarotta distrattiva, che non è stato in alcun modo dimostrato che i beni oggetto di leasing che il Curatore ha riferito essere stati distratti, fossero presenti al momento in cui il ricorrente era stato investito della carica societaria; si rappresenta altresì che trattandosi di beni oggetto di leasing, essi non possono ritenersi rientrati nel patrimonio del fallimento, con la conseguenza che la loro dispersione non ha arrecato alcun pregiudizio ai creditori. Nel caso di spese non vi è stato neppure il pregiudizio economico derivante dalla mancata restituzione al concedente del bene oggetto di leasing, posto che, come risulta in atti, tra la proprietaria Monte dei Paschi di Siena e la fallita A+ s.r.l. è intercorso un accordo transattivo di cui si è dato atto anche in sentenza 4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge penale in ordine all'art.223 comma 1 n 1 in relazione all'art.216 comma 1 n.1 I.fall, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.217 I.fall. In riferimento alla contestata violazione di legge penale, la difesa evidenzia come i fatti esposti avrebbero dovuto, al più, ricondurre alla diversa ipotesi delittuosa dell'art.217 I.fall. considerando l'indirizzo giurisprudenziale per il quale è configurabile il reato di bancarotta semplice in capo all'amministratore della società se le omissioni nelle scritture contabili riguardano periodi limitati e potrebbero essere il risultato di trascuratezza, dovendo essere necessaria ai fini della configurazione della bancarotta fraudolenta la prova della coscienza del danno ai creditori e delle conseguenze della condotta (Cass. Pen. Sez. V 26613 del 22/02/2019), avendo l'imputato semplicemente trascurato la regolare tenuta delle scritture senza considerare le conseguenze di tale condotta, integrando dunque l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art.217, comma 2 I.fall. Anche sul punto la sentenza impugnata appare carente, limitandosi ad un richiamo della giurisprudenza di legittimità e sostenendo che relemento soggettivo dovesse desumersi dalla non credibilità delle dichiarazioni rese dal Riva laddove lo stesso ha risarcito il fallimento ed ha sottoscritto un accordo transattivo con l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena. 4.3.Col terzo motivo, il difensore denuncia vizio di motivazione, ritenendo che la Corte territoriale abbia omesso di valutare tutti gli elementi a disposizione nonché di rispondere in ordine alle doglianze evidenziate nell'atto di appello. 4.4. Col quarto motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art.62-bis cod. pen. ritenendo irragionevole il criterio seguito dalla Corte territoriale secondo il quale vengono negate le attenuanti generiche "in assenza di presupposti fondanti diversi dalla formale incensuratezza"; al riguardo si sottolinea il comportamento sempre corretto del ricorrente che non si è mai sottratto alla convocazione del curatore e ha solo riferito dell'impossibilità di accedere ai luoghi ove la documentazione contabile era stata conservata. Si evidenzia illogico l'argomentare della Corte di appello in ordine ai precedenti del ricorrente, di cui uno anche di natura colposa, risalenti nel tempo. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è proteso ad evidenziare che il curatore non si era attivato per verificare la destinazione degli otto assegni al pagamento dei fornitori, né aveva mai interpellato l'imputata al riguardo, laddove la paventata "inversione dell'onere della prova" trova fondamento nel fatto che l'imputata non ha allegato alcuna produzione contabile utile che consentisse di dare riscontro all'esatta ricostruzione della destinazione delle somme, la cui indicazione è, in definitiva, rimasta affidata alle affermazioni, prive di riscontri, della stessa imputata (che ha riferito gli assegni a pagamenti di fornitori o giroconti ed ha ritenuto di potere, in appello, sopperire alle carenze documentali con la richiesta di escussione testimoniale dei fornitori della società, ritenuta non necessaria dalla Corte territoriale). Secondo i giudici di merito, in buona sostanza, la mera indicazione o risultanza di nominativi di società non costituisce un elemento idoneo a dimostrare la destinazione degli assegni in favore di soggetti che vantavano crediti per quelle somme portate dagli assegni verso la società fallita non essendosi appurato — di là delle mancanze attribuibili all'amministratore in termini di mancata allegazione — un effettivo collegamento in tal senso (così ad esempio, rispetto alla VGS Vantellino non si era riscontrata corrispondenza tra le fatture e gli importi dell'assegno). I giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno quindi dato atto dell'inconferenza dei documenti offerti ai fini della ricostruzione della destinazione effettiva delle somme, a fronte della quale la Corte di appello ha ritenuto non risolutive le eventuali dichiarazioni rese dai fornitori. La Corte territoriale, in maniera non affatto incongrua, evidenzia inoltre — e solo ad abundantiam - che l'imputata è la sorella dell'ultimo amministratore — il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - che non aveva proceduto a consegnare le scritture contabili al curatore assumendo che esse si trovassero presso l'ultima sede della società cui non si poteva accedere perché di proprietà altrui, sicché — si afferma - la Riva ben avrebbe potuto attivarsi per cercare di recuperare eventuali ulteriori documenti a lei utili -- non ritenendosi in buona sostanza insormontabile la circostanza che l'immobile ove essi erano custoditi non fosse più nella disponibilità della società fallita. Né si tratta di far ricadere su di lei le inadempienze dell'amministratore che era succeduto, dal momento che l'input ricostruttivo rimane comunque a carico dell'amministratore dell'epoca a cui risalgono le contestazioni; né peraltro la ricorrente ha affermato di avere proceduto alla consegna di tutti i documenti al riguardo al fratello che le era succeduto nell'amministrazione. D'altra parte nel caso di specie non è in contestazione la esistenza dei beni — le somme dì cui agli assegni - all'epoca dell'amministrazione della ricorrente, non si verte cioè nel caso in cui i beni fossero ancora disponibili all'epoca dell'amministratore poi subentrato, sicché la ricostruzione era da effettuare con riferimento al periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratrice la ricorrente; sicché — ancora - se è vero che l'obbligo di fornire i documenti contabili incombeva su colui che era amministratore al momento della dichiarazione di fallimento, è altrettanto vero che tale circostanza non esclude che fosse interesse precipuo della ricorrente dimostrare la destinazione degli assegni di cui trattasi, quantomeno in sede penale ove l'imputata si è invece limitata a chiedere l'assunzione testimoniale degli asseriti fornitori, ritenuta non necessaria dalla Corte di appello che ha evidenziato come la questione dell'asserito utilizzo del denaro per pagare i fornitori fosse stato già ampiamente approfondita in primo grado e nella relativa sentenza (laddove residuavano peraltro i giroconti rimasti anch'essi privi di giustificazione). Del tutto inconferente è, poi, la giurisprudenza citata in ricorso che inerisce alle fattispecie proprie delle misure di prevenzione. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto ai primi due motivi che ruotano intorno alla bancarotta fraudolenta documentale, essi sono entrambi aspecifici e meramente reiterativi di questioni già affrontate adeguatamente nelle conformi pronunce di primo e secondo grado. Precisano, innanzitutto, i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, che le scritture contabili erano state - in tutto o in parte — tenute, considerato che i professionisti incaricati di curare la contabilità avevano dichiarato di avere consegnato la stessa all'imputato,; d'altra parte dalle visure camerali risultavano pubblicati i bilanci degli esercizi 2009, 2010 e 2011 mentre dal cassetto fiscale risultavano trasmesse le dichiarazioni Unico 2010 e 2012. A fronte di ciò, nonostante i solleciti del curatore, nulla produceva l'imputato che assumeva a giustificazione che le scritture erano state lasciate nella sede della società presa in locazione alla quale non aveva più possibilità di accedere. Tale giustificazione è stata giustamente ritenuta del tutto inadeguata dai giudici di merito che hanno ritenuto di concludere, alla stregua del comportamento pretestuoso assunto dal ricorrente e dell'avvenuta pacifica distrazione di macchinari, per la sussistenza di sufficienti indicatori del dolo specifico dell'omessa consegna/tenuta, evidentemente non intervenuta per recare pregiudizi ai creditori ovvero per assicurare un qualche profitto a sé o ad altri (per occultare appunto, tra l'altro, proprio le distrazioni accertate). Si precisa, ulteriormente, nella sentenza di primo grado — a sostegno della piena sussistenza del dolo specifico - che se la contabilità fosse stata consegnata al curatore sarebbe emersa innanzitutto l'esistenza dei beni in leasing sottratti dall'imputato, così come sarebbe stato possibile ricostruire il fatturato della società e la destinazione dei ricavi (con possibile emersione di eventuali ulteriori condotte distrattive come quelle relative agli ingiustificati pagamenti eseguiti con assegni bancari tratti sul conto corrente della società); parimenti sarebbe stato possibile comprendere l'utilizzo degli affidamenti concessi dagli istituti di credito emersi soltanto dalla documentazione prodotta dalla difesa; sarebbero poi risultate anche le violazioni tributarie e le omissioni contributive emerse solo dalle insinuazione al passivo di Equitalia; sarebbe stato possibile identificare e sentire, quali persone informate sui fatti, dipendenti, fornitori, clienti e quindi ricostruire il movimento degli affari e il patrimonio della società. Si è aggiunto, solo ad ulteriore conforto dello spessore del substrato soggettivo, che Riva non era nuovo ad iniziative imprenditoriali fallimentari ed era stato già condannato nel 2012 per bancarotta, sicché era pienamente consapevole dei doveri su di lui incombenti e delle conseguenze penali derivanti dalla loro violazione.C'è solo da aggiungere che non è certamente compito del curatore reperire le scritture contabili che l'imputato indica come rinvenibilì in un determinato luogo non potendo trasferirsi su quest'ultimo l'obbligo gravante ex lege sull'amministratore, né potrebbe in alcun modo rilevare la circostanza — su cui pure si fa leva in ricorso — secondo cui il curatore sarebbe comunque riuscito a ricostruire sia pure in parte le vicende societarie. Va ricordato che infatti la ricostruzione "aliunde" della documentazione non esclude la bancarotta fraudolenta documentale, atteso che la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014 Ud. (dep. 21/01/2015), Rv. 262588 — 01), Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale afferente i beni concessi in leasing, ha precisato la sentenza impugnata che la società fallita né pagava i canoni di locazione, né provvedeva alla restituzione dei beni alla concedente che infatti presentava denuncia-querela in data 27.11.2017 e che il curatore aveva rilevato che non solo tali beni non erano stati rinvenuti ma che l'imputato neppure aveva fornito alcuna informazione al riguardo, celandone anzi l'esistenza. Indi, conclude la sentenza impugnata che il mancato rinvenimento di tali beni e la totale assenza dì ogni giustificazione al riguardo da parte dell'amministratore imponesse di qualificare tale condotta come distrazione penalmente rilevante. Ed invero, costituisce principio consolidato affermato da questa Corte — a cui si è appellata anche la sentenza impugnata - quello secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare (cfr. tra tante, Sez. 5 n. 15403 del 13/02/2020, Rv. 279212 — 01), né potrebbe assumere rilievo la prospettata transazione che sarebbe poi intervenuta della quale non si conoscono neppure gli esatti termini, trattandosi di atto non necessariamente, interamente, liberatorio. 2.2. Il terzo motivo è del tutto generico e comunque deduce aspetti riconducibili alle questioni già trattate nei precedenti motivi. 2.3. Il quarto motivo sulle negate attenuanti generiche, è aspecifico. Dell'intervenuto risarcimento del danno invero si è già tenuto conto riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda precipuamente sui precedenti penali risultanti a carico dell'imputai:o di cui uno specifico (per bancarotta semplice) e sull'inesistente collaborazione fornita a curatore. In buona sostanza a fronte dei precedenti penali non sono stati comunque individuati elementi favorevoli ai fini di una diversa valutazione. In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto — come nel caso di specie - anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.„ la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e concruo determinare in Euro 3.000,00 in rel