CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10020/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'imputata, nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'incendio colposo di circa 19 ettari di bosco (ex art. 423-bis, comma secondo, cod. pen.). L'incendio boschivo è stato ritenuto innescato dalla propagazione della fiamma di un punto fuoco acceso presso il campo scout, del quale l'imputata era responsabile, non contemplato dal provvedimento di autorizzazione all'accensione di fuochi, rilasciato alla stessa prevenuta quale «responsabile dei fuochi», ed eseguito con modalità non conformi a quelle previste con riferimento ai punti fuoco invece autorizzati. 2. Avverso la sentenza, nell'interesse dell'imputatal è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazioni di legge (artt. 40, 41, 42 e 43 cod. pen.) e vizi cumulativi di motivazione in merito sia all'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento sia all'imputazione soggettiva di esso, con riferimento anche alla c.d. «causalità della colpa». 2.1. Quanto al primo profilo, i giudici di merito non avrebbero vagliato, se non con motivazione apodittica ovvero manifestamente illogica, la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa. Per essa, sulla base di deduzioni del consulente tecnico di parte circa il c.d. spotting fire, l'incendio si sarebbe propagato a causa del sollevamento in aria di faville da un punto fuoco che, peraltro, sempre per la tesok difensiva, non sarebbe necessariamente coincidente con quello acceso in violazione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione. Ne sarebbe altresì conseguita la mancata considerazione, quale causa interruttiva del nesso causale, dell'omessa revoca dell'autorizzazione rilasciata all'imputata, avente a oggetto l'accensione di punti fuoco. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione sarebbero difatti divenuti elevati gli indici di probabilità d'innesco e di velocità di propagazione, in ragione del mutato stato di disidratazione del combustibile costituito dalla vegetazione circostante, rendo dunque doverosa la revoca della stessa autorizzazione. 2.2. In ordine all'imputabilità soggettiva dell'evento, prosegue la ricorrente, i giudici di merito, proprio in considerazione della situazione di contesto prospettata dalla difesa (innanzi sintetizzata), avrebbero sostanzialmente preteso dalla ricorrente una condotta da ielkt‘ . non esigibile, ancorché prescritta dal provvedimento autorizzatorio: una pulizia del suolo da vegetazione secca che, stanti i suddetti elevati indici di innesco e di propagazione, solo un esperto di antincendio boschivo avrebbe potuto praticare in termini efficaci. Qualora i giudici di merito avessero correttamente individuato la causa dell'innesco, oltre che considerato la situazione di contesto caratterizzata dagli elevati indici di innesco e di propagazione, aggiunge infine la ricorrente, sarebbe stata peraltro esclusa la causalità della colpa: proprio la condotta tenuta avrebbe ridotto il rischio dell'innesco, in quanto sostanziatasi nell'accensione del fuoco all'interno di uno scavo nel terreno. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui profili di censura sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile, non confrontandosi le doglianze con la ragione fondante la sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. I giudici di merito, in termini di c.d. «doppia conforme», hanno individuato, quale innesco dell'incendio, il punto fuoco realizzato, diversamente da quanto autorizzato, non mediante l'accensione all'interno di un bidone, in zona distante dalla vegetazione e su suolo preventivamente ripulito della stessa, onde evitarne la propagazione, bensì con modalità contrarie a quelle di cui alle norme precauzionali imposte dal provvedimento autorizzativo. Si è difatti trattato di punto fuoco non autorizzato ed eseguito x in punto non contemplato dall'autorizzazione, utilizzando un bidone posto orizzontalmente nel terreno (con funzione di «forno») riscaldato da un fuoco acceso direttamente sul terreno sottostante, non correttamente ripulito della vegetazione infiammabile. Ne è conseguita la sua propagazione fino a raggiungere, con notevole capacità diffusiva, la vegetazione secca presente a una distanza di soli due metri. 2.1. Con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, è stato quindi escluso, quale causa dell'innesco, lo spotting fire in termini di sollevamento di faville, peraltro prospettato dalla difesa, in termini fattualmente diversi da quelli accertati, come originato, in ipotesi, da un punto fuoco diverso da quello eseguito in assenza di autorizzazione. La causa dell'incendio è stata difatti individuata nella propagazione del fuoco derivante dal punto fuoco non autorizzato, eseguito in luogo non contemplato dall'autorizzazione e contravvenendo alle norme precauzionali da essa previste. Norme che, come chiariscono i giudici di merito, prescrivevano di eseguire i punti fuoco all'interno del bidone e non direttamente sul terreno, previa ripulitura del terreno circostante da vegetazione secca, nonché dì distanziarsi dalla vegetazione, proprio al fine di evitare il concretizzarsi del rischio dì incendio mediante propagazione del fuoco eseguito, come nella specie, sul terreno e nelle descritte circostanze di contesto. A fronte di prospettazioni teoriche della difesa, fondate sostanzialmente sulla descrizione del fenomeno dello spotting fire, í giudici di merito sono invece pervenuti alla ricostruzione di cui innanzi, oltre che in ragione dell'accertata assenza di vento, in considerazione della lettura congiunta di diversi elementi probatori. Trattasi di dati e rilievi tecnici suppo4ati da documentazione fotografica, dalle deposizioni degli esperti intervenuti nell'immediatezza dei fatti e da quanto ammesso dalla stessa prevenuta circa l'innesco costituito dal punto fuoco non autorizzato, eseguito in luogo non autorizzato e contravvenendo alle norme precauzionali di cui all'autorizzazione. 2.2. Le censure, laddove deducenti la mancata considerazione della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, dimenticano peraltro che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (ex plurímís: Sez. 7, n. 39358 del 17/09/2024, Picarelli; Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare ( riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis: Sez. 7, n.39358 del 17/09/2024, Picarelli; Sez. 4, n. 30827/2022, Castello; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 2.3. Sono infine inconducenti le censure che si appuntano sull'interruzione del nesso causale in ragione dell'omessa revoca dell'autorizzazione oltre che sull'imputazione soggettiva dell'evento, per l'inesigibilità di una efficace ripulitura del terreno e per l'omessa individuazione della condotta alternativa lecita. Si è difatti trattato, per come emerge dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata, di punto fuoco che non sarebbe dovuto essere eseguito proprio in virtù del provvedimento autorizzatorio. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe