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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 883/2026

ECLI:EU:C:2026:258
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0357 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 26 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 1, lettera q), iv) – Nozione di “istituzione competente” – Datore di lavoro – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “prestazioni di malattia” – Mantenimento della retribuzione per inabilità temporanea al lavoro – Articolo 85, paragrafo 1 – Prestazioni dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro per danni verificatisi nel territorio di un altro Stato membro – Diritto di ricorso del datore di lavoro nei confronti del terzo responsabile – Diritti in capo alla vittima – Surrogazione – Limiti» Nella causa C‑357/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia), con decisione del 3 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2024, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] osiguranje d.d., LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen e A. Kornezov (relatore), giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per l’[OSCURATO:PERSONA] osiguranje d.d., da D. Lauc, odvjetnik; – per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da B.-R.

Killmann e A. Koričić, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, lettera q), iv), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 , e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 ( GU 2012, L 149, pag. 4 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e l’[OSCURATO:PERSONA] osiguranje d.d., una compagnia di assicurazioni di diritto croato (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), in merito al rimborso, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], delle indennità salariali versate dal [OSCURATO:PERSONA] al suo dipendente X a titolo di inabilità temporanea al lavoro derivante da un infortunio stradale verificatosi in Croazia.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004 prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…) q) “istituzione competente”: (…) iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l’assicuratore interessato o, in mancanza, l’organismo o l’autorità designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione». 4 L’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e f), di detto regolamento così recita: «Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; (…) f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali». 5 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell’articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3 (…)». 6 A norma dell’articolo 85, paragrafo 1, del medesimo regolamento: «Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l’istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro; b) quando l’istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto».

Diritto tedesco 7 L’articolo 6, paragrafo 1, del Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz) (legge relativa al pagamento della retribuzione nei giorni festivi e in caso di malattia), del 26 maggio 1994 (BGBl.

I S. 1014, 1065; in prosieguo: la «legge tedesca sul mantenimento della retribuzione»), prevede quanto segue: «Se, in forza di disposizioni di legge, un lavoratore ha il diritto di chiedere ad un terzo un risarcimento per perdita di reddito derivante da una sua inabilità al lavoro, tale diritto è trasferito al datore di lavoro nei limiti in cui egli continui a versare, conformemente alla presente legge, la retribuzione al lavoratore nonché i contributi a carico del datore di lavoro all’Agenzia federale del lavoro, per un verso, e i versamenti contributivi agli istituti previdenziali ai fini dell’assicurazione pensionistica complementare e delle pensioni ai superstiti, per altro verso».

Diritto croato 8 L’articolo 27 dello Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (legge sull’assicurazione obbligatoria per i trasporti), del 9 dicembre 2005 (NN 151/05), nella sua versione applicabile al procedimento principale (NN 36/09, 75/09, 76/13 e 152/14), ai suoi paragrafi 1 e 2 è così formulato: «(1) La compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire gli istituti incaricati dell’attività di assicurazione sanitaria, pensionistica o di invalidità per i danni effettivi subiti in ragione della responsabilità civile del suo assicurato e nei limiti degli obblighi assunti nel contratto di assicurazione. (2) Sono considerati danni effettivi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo le spese mediche e le altre spese necessarie sostenute conformemente alle disposizioni sull’assicurazione sanitaria, nonché l’importo proporzionale della pensione della persona danneggiata o dei suoi familiari». 9 L’articolo 36 dello Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (legge sull’assicurazione sanitaria obbligatoria), del 21 giugno 2013 (NN 80/13), nella versione applicabile al procedimento principale (NN 137/13) (in prosieguo: la «legge sull’assicurazione sanitaria»), al paragrafo 1, punto 1, così dispone: «Nell’ambito dei diritti conferiti dall’assicurazione sanitaria obbligatoria, gli assicurati hanno diritto:

1. all’indennità salariale nel periodo di inabilità temporanea al lavoro, vale a dire di incapacità lavorativa in ragione di cure mediche ovvero a causa di altre circostanze di cui all’articolo 39 della presente legge (in prosieguo: l’“indennità salariale”) (…)». 10 L’articolo 39 di tale legge, al suo punto 1, enuncia quanto segue: «Il diritto all’indennità salariale spetta all’assicurato in relazione alla fruizione di cure mediche dell’assicurazione sanitaria obbligatoria o alle altre circostanze previste dalla presente legge, se l’assicurato è:

1. temporaneamente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio, ovvero se è ricoverato in una struttura sanitaria per cure o accertamenti di tipo medico (…)». 11 L’articolo 40, punto 1, di detta legge ha il seguente tenore: «L’indennità salariale in relazione alla fruizione delle cure mediche di cui all’articolo 39, [punto 1], della presente legge è versata all’assicurato con risorse proprie:

1. dal datore di lavoro - persona fisica o giuridica - per i primi 42 giorni di inabilità temporanea al lavoro, nonché per l’intero periodo in cui l’assicurato lavora in un paese terzo nel quale è stato distaccato da una persona fisica o giuridica, o qualora l’assicurato eserciti un’attività autonoma in un paese terzo». 12 L’articolo 41, paragrafo 3, della stessa legge stabilisce quanto segue: «L’indennità salariale di cui all’articolo 39, [punto 1], della presente legge, (…) dovuta a partire dal 43° giorno (…) di inabilità temporanea al lavoro, è calcolata e versata dal datore di lavoro, persona fisica o giuridica, fermo restando che lo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje [[OSCURATO:PERSONA] croato per l’assicurazione sanitaria (in prosieguo: l’“[OSCURATO:PERSONA]”)] è tenuto a rimborsare l’indennità salariale versata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di rimborso». 13 L’articolo 136 della legge sull’assicurazione sanitaria enuncia, al paragrafo 1, quanto segue: «L’[OSCURATO:PERSONA] è tenuto ad esigere il risarcimento del danno da colui che ha provocato la malattia, le lesioni o la morte dell’assicurato». 14 L’articolo 140 di tale legge così prevede: «L’[OSCURATO:PERSONA] è tenuto a chiedere il risarcimento dei danni cagionati nei casi di cui all’articolo 136 della presente legge direttamente all’assicuratore presso il quale tali persone sono assicurate a titolo della responsabilità per danni cagionati a terzi, secondo le norme sull’assicurazione obbligatoria attinente a tale rischio». 15 A norma dell’articolo 142 della legge di cui trattasi: «L’[OSCURATO:PERSONA] è tenuto a chiedere il risarcimento dei danni nei casi previsti dalla presente legge, ancorché il danno derivi dal versamento di prestazioni spettanti di diritto all’assicurato a carico delle risorse dell’assicurazione sanitaria obbligatoria ovvero a carico del bilancio dello Stato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 16 Il 18 aprile 2015, mentre circolava in bicicletta a Šibenik (Croazia), X, dipendente del [OSCURATO:PERSONA], è stato vittima di un incidente stradale in cui era coinvolto un autoveicolo guidato da Y e assicurato presso l’[OSCURATO:PERSONA].

Y è stato dichiarato responsabile dell’incidente.

La questione se X abbia contribuito al verificarsi del danno da lui subito non è stata ancora risolta dai giudici competenti. 17 X è stato curato in [OSCURATO:PERSONA].

Egli ha affrontato tre periodi di inabilità temporanea al lavoro, rispettivamente, dal 21 aprile al 21 maggio 2015, dal 16 febbraio al 15 aprile 2016 e dall’8 novembre 2016 al 5 gennaio 2017.

Nel corso di tali periodi il [OSCURATO:PERSONA] ha versato a X, nella sua qualità di datore di lavoro di quest’ultimo, indennità salariali per un importo complessivo pari a EUR 28825,83. 18 Inoltre, nell’ambito di un procedimento di composizione amichevole, l’[OSCURATO:PERSONA] ha versato a X un risarcimento del danno effettivo causato dall’incidente, a copertura del costo dei servizi di assistenza e di cura, del danno patrimoniale, delle spese di rappresentanza e di altre spese, nonché del danno morale, per un importo totale di 43433,43 kune croate (HRK) (circa EUR 5764,61). 19 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia) chiedendo che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse condannata a rimborsargli le indennità salariali versate a

X. 20 A sostegno di tale ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che, in quanto datore di lavoro di X, esso deve essere considerato un’«istituzione competente» ai sensi dell’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004, in quanto le indennità salariali da esso versate a X rientrerebbero nella nozione di «prestazioni di malattia» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento in parola. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì sostenuto che, in forza dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, la sua surrogazione nei diritti del suo dipendente X nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], quale prevista dal diritto tedesco, deve essere riconosciuta nell’ambito del procedimento principale. 22 In proposito esso fa riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, della legge tedesca sul mantenimento della retribuzione, secondo cui il datore di lavoro è surrogato nei diritti risarcitori del suo dipendente nei confronti di un terzo per la perdita di reddito subita da tale dipendente in ragione di un’inabilità al lavoro, qualora tale datore di lavoro abbia continuato a versare la retribuzione in favore di detto dipendente e a corrispondere i contributi a suo carico. 23 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi sostenuto che il versamento a X delle indennità salariali ha fatto sì che quest’ultimo percepisse prestazioni ai sensi di tale legge a causa di lesioni subite in occasione dell’infortunio verificatosi in Croazia e che esso dev’essere, di conseguenza, surrogato nei diritti del suo dipendente nei confronti dei terzi. 24 L’[OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale argomento, sostenendo che le circostanze del caso di specie esulano dall’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004, per il motivo che, in particolare, quest’ultimo disciplinerebbe il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale e non il risarcimento del danno indiretto subito da un datore di lavoro in ragione del versamento, a titolo di inabilità temporanea al lavoro, di indennità salariali al proprio dipendente durante il suo congedo per malattia conseguente a un infortunio.

Essa rileva, inoltre, che solo le istituzioni incaricate della gestione dei regimi di sicurezza sociale degli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero la qualità di «istituzione competente» ai sensi di tale regolamento. 25 Il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), con sentenza del 21 novembre 2023, ha accolto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

L’[OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia), giudice del rinvio. 26 Quest’ultimo si chiede, in primo luogo, se un datore di lavoro, come il [OSCURATO:PERSONA], rientri nella nozione di «istituzione competente», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 883/2004.

Esso si chiede, in secondo luogo, se la nozione di «prestazioni di malattia», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, includa le indennità salariali versate a titolo di inabilità temporanea al lavoro durante un congedo di malattia a seguito di un infortunio verificatosi in un altro Stato membro, che non sia né un infortunio sul lavoro, né una malattia professionale.

Esso si chiede, in terzo luogo, se una compagnia di assicurazione automobilistica, come l’[OSCURATO:PERSONA], possa essere tenuta al rimborso delle indennità salariali versate alla vittima dal suo datore di lavoro, come quelle versate a X dal [OSCURATO:PERSONA]. 27 In caso di risposta affermativa a tali questioni, il giudice del rinvio si interroga altresì sull’interpretazione dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

Esso rileva che, nel diritto croato, qualora un dipendente benefici di prestazioni di malattia versate dal suo datore di lavoro, quest’ultimo non disporrebbe di alcun ricorso contro l’autore del danno o contro l’assicuratore del medesimo.

Egli non potrebbe neppure essere surrogato nei diritti della vittima nei confronti dell’autore del danno o del suo assicuratore.

Esso aggiunge che la recente giurisprudenza del Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia) confermerebbe che un siffatto diritto al risarcimento deve essere espressamente previsto dalla legge e che nessuna disposizione della legge relativa all’assicurazione sanitaria riconoscerebbe al datore di lavoro un diritto di ricorso contro l’autore del danno o il suo assicuratore al fine di ottenere il rimborso delle indennità salariali che ha versato al proprio dipendente a causa di una siffatta inabilità temporanea al lavoro. 28 In tale contesto, il Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 85, paragrafo 1, del [regolamento n. 883/2004] debba essere interpretato nel senso che, affinché un datore di lavoro, in quanto istituzione debitrice, abbia il diritto di chiedere la ripetizione delle prestazioni di malattia erogate al proprio dipendente per un evento dannoso risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, ad un terzo, tenuto al risarcimento del danno, o all’assicuratore della responsabilità civile di quest’ultimo, deve sussistere, nello Stato membro in cui si è verificato l’evento dannoso, una base giuridica che consenta di richiedere un siffatto risarcimento del danno».

Procedimento dinanzi alla Corte 29 Con decisione del presidente della Corte del 3 ottobre 2024 il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia dell’emananda sentenza nella causa C‑7/24.

A seguito della pronuncia della sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr ( C‑7/24 , EU:C:2025:439 ), tale procedimento è stato ripreso con decisione del presidente della Corte del 18 giugno 2025. 30 Con lettera del 18 giugno 2025 la Corte ha notificato tale sentenza al giudice del rinvio e gli ha chiesto se, alla luce di quest’ultima, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa. 31 Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 22 luglio 2025 detto giudice ha dichiarato di mantenere la sua domanda.

Esso ha precisato che la presente causa solleva questioni di interpretazione dell’articolo 1, lettera q), iv), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, che non sarebbero state affrontate dalla Corte in detta sentenza, dal momento che, da un lato, l’inabilità al lavoro di cui trattasi nella fattispecie pendente dinanzi ad esso non deriva da un infortunio sul lavoro né da una malattia professionale e che, dall’altro, la domanda di rimborso delle prestazioni erogate proverrebbe dal datore di lavoro della persona lesa.

Sulla questione pregiudiziale 32 Con la sua questione, come precisata nella sua risposta alla domanda della Corte menzionata al punto 31 della presente sentenza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «istituzione competente», ai sensi di tale disposizione, il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro che abbia versato, a titolo di inabilità temporanea al lavoro, indennità salariali a un dipendente durante il suo congedo di malattia a seguito di un infortunio verificatosi in un altro Stato membro, che non è né un infortunio sul lavoro né una malattia professionale, e, dall’altro, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che siffatte indennità rientrano nella nozione di «prestazioni di malattia» di cui alla citata disposizione.

In caso di risposta affermativa a questi due primi quesiti, esso chiede, inoltre, se l’articolo 85, paragrafo 1, di detto regolamento debba essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, in quanto istituzione debitrice, è legittimato a chiedere il rimborso delle prestazioni di malattia versate al suo dipendente, in ragione di un danno verificatosi in un altro Stato membro, presso il terzo responsabile o presso l’assicuratore di quest’ultimo, solo qualora esista, nello Stato membro in cui tale danno si è verificato, una base giuridica che consenta di ottenere un siffatto rimborso. 33 Occorre, in primo luogo, ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004, la nozione di «istituzione competente», ai sensi di tale disposizione, designa in particolare, «se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l’assicuratore interessato o, in mancanza, l’organismo o l’autorità designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione». 34 Da detta disposizione si evince che un datore di lavoro può essere considerato un’«istituzione competente», ai sensi della stessa, quando è tenuto, in forza di un determinato regime, a garantire prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento stesso. 35 Occorre, in secondo luogo, precisare l’ambito delle prestazioni di cui a tale articolo 3, paragrafo

1. Ai sensi della lettera a) della citata disposizione, tale regolamento si applica a «tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti (…) le prestazioni di malattia». 36 Al riguardo, l’articolo 9 di detto regolamento prevede che gli «[OSCURATO:PERSONA] membri notificano per iscritto alla Commissione (…) le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3». 37 Nel caso di specie, la Commissione precisa che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004, il mantenimento della retribuzione in caso di inabilità temporanea al lavoro come «prestazione di malattia in denaro» e ha designato il datore di lavoro come l’«istituzione competente» ai sensi dell’articolo 1, lettera q), iv), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. 38 Si deve tuttavia sottolineare che la distinzione fra le prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 883/2004 e le prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare le sue finalità ed i presupposti della sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia o meno qualificata come previdenziale dalla normativa nazionale (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23 , EU:C:2024:292 , punto 32 e giurisprudenza citata). 39 Emerge, quindi, da una giurisprudenza costante che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se, dall’altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento in parola.

Queste due condizioni sono cumulative (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23 , EU:C:2024:292 , punto 33 e giurisprudenza citata). 40 La prima delle due condizioni è soddisfatta laddove la concessione di una prestazione avvenga secondo criteri oggettivi che, ove soddisfatti, danno diritto alla prestazione senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23 , EU:C:2024:292 , punto 34 e giurisprudenza citata). 41 Nel caso di specie, il mantenimento in [OSCURATO:PERSONA] della retribuzione in caso di inabilità temporanea al lavoro sembra essere concesso alla luce di criteri oggettivi che danno diritto alla prestazione senza che il datore di lavoro possa tener conto di circostanze personali del suo dipendente diverse da quelle all’origine di tale inabilità.

Risulta quindi soddisfatta la prima delle due condizioni, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare. 42 Per quanto attiene alla seconda di tali condizioni, la nozione di «prestazioni di malattia», figurante all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, riguarda le prestazioni che hanno come scopo essenziale la guarigione del paziente, procurando le cure che il suo stato di salute richiede, e coprono, quindi, il rischio connesso ad uno stato morboso (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23 , EU:C:2024:292 , punto 36 e giurisprudenza citata). 43 A tal riguardo, occorre considerare che il mantenimento della retribuzione in caso di inabilità temporanea al lavoro si riferisce al rischio connesso a uno stato morboso, in quanto garantisce il mantenimento dei redditi del dipendente che sia posto in congedo di malattia durante la sua inabilità temporanea al lavoro al fine, in particolare, di beneficiare del riposo e delle cure che il suo stato di salute richiede. 44 Così, la Corte ha considerato, in sostanza, ai punti da 15 a 19 della sentenza del 3 giugno 1992, Paletta ( C‑45/90 , EU:C:1992:236 ), con riferimento ad una normativa tedesca anteriore alla legge tedesca sul mantenimento della retribuzione, che siffatte prestazioni di mantenimento della retribuzione in caso di malattia soddisfano le due condizioni ricordate al punto 39 della presente sentenza e devono essere pertanto considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 ( GU 1997, L 28, pag. 1 ), disposizione alla quale è succeduto l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. 45 In tali circostanze si deve constatare, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che le prestazioni di mantenimento della retribuzione versate, in uno Stato membro, a titolo di inabilità temporanea al lavoro durante un congedo di malattia conseguente a un infortunio verificatosi in un altro Stato membro, che non è né un infortunio sul lavoro né una malattia professionale, quali le indennità salariali versate a X, rientrano nella nozione di «prestazioni di malattia» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

Ne consegue che il datore di lavoro che ha versato siffatte prestazioni deve essere considerato un’«istituzione competente» ai sensi dell’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004. 46 In terzo luogo, per quanto attiene all’interpretazione dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, occorre ricordare, anzitutto, che tale disposizione è volta a consentire ad un ente previdenziale di uno Stato membro, che ha erogato prestazioni previdenziali per un danno verificatosi nel territorio di un altro Stato membro, di promuovere nei confronti del terzo responsabile del danno le azioni predisposte dal diritto che esso applica, vuoi mediante surrogazione, vuoi mediante azione diretta.

Il diritto così attribuito agli enti previdenziali nazionali costituisce la logica ed equa contropartita dell’estensione degli obblighi di detti enti all’intero territorio dell’Unione, estensione disposta da tale regolamento (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 28 e giurisprudenza citata). 47 Tale disposizione costituisce quindi una norma di conflitto che impone al giudice nazionale adito con un’azione per risarcimento danni promossa nei confronti del responsabile del danno di applicare il diritto dello Stato membro dell’istituzione debitrice non soltanto per accertare se quest’ultima sia subentrata legalmente nei diritti della vittima o dei suoi aventi causa, ma anche per determinare la natura e l’entità dei crediti in cui l’istituzione debitrice è subentrata (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 29 e giurisprudenza citata). 48 Infatti, qualora il giudice nazionale applicasse il diritto dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno per determinare la portata del diritto di azione dell’istituzione debitrice, esso potrebbe essere portato a privare l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, completamente o in parte, del suo effetto utile.

Ciò si verificherebbe in particolare qualora la normativa dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno prevedesse che non ci si può avvalere della surrogazione legale o dell’azione diretta per taluni tipi di crediti che l’istituzione debitrice può far valere, tramite surroga o azione diretta, nello Stato membro di tale istituzione (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 30 e giurisprudenza citata). 49 Ne consegue che l’esistenza del diritto di surrogazione di cui beneficia l’istituzione debitrice, nella fattispecie il [OSCURATO:PERSONA], nonché la natura e la portata dei crediti nei quali si trova surrogata, sono determinate dal diritto dello Stato membro cui appartiene quest’ultima, e quindi, nel caso di specie, dal diritto tedesco. 50 Occorre poi precisare che l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 mira, per contro, soltanto a garantire che il diritto di azione di cui può avvalersi l’istituzione debitrice in virtù della legislazione che essa applica sia riconosciuto dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Esso non è inteso a modificare le norme che si applicano per stabilire se ed entro quali limiti sorga la responsabilità extracontrattuale del terzo responsabile del danno.

La responsabilità del terzo resta soggetta alle norme sostanziali che vengono di solito applicate dal giudice nazionale adito dalla vittima o dai suoi aventi causa, cioè in linea di principio alla legge dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 32 e giurisprudenza citata). 51 Ne consegue che i diritti che la vittima o i suoi aventi causa vantano nei confronti dell’autore del danno nonché i presupposti dell’azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 33 e giurisprudenza citata). 52 Soltanto nei diritti così determinati si può surrogare l’istituzione debitrice.

Infatti, una tale surrogazione non può produrre l’effetto di creare, in capo al beneficiario delle prestazioni, diritti supplementari nei confronti di un terzo (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 34 e giurisprudenza citata). 53 In terzo luogo, il diritto di surrogazione comprende, tra gli indennizzi riconosciuti alla vittima o ai suoi aventi causa dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio il danno si è prodotto, soltanto quelli che corrispondono alle prestazioni erogate dall’istituzione debitrice, con esclusione dei risarcimenti a titolo di danni morali o di altri elementi di danno a carattere personale (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 35 e giurisprudenza citata). 54 Pertanto, il diritto di surrogazione previsto dalla legislazione di uno Stato membro per una prestazione versata in forza di questa stessa legislazione, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, può estendersi ad una prestazione prevista dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si sono verificati i fatti all’origine di un evento generatore, come un incidente stradale, solo quando entrambe tali prestazioni sono sufficientemente comparabili quanto ai loro rispettivi oggetti e alle loro rispettive finalità (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 43 e giurisprudenza citata) 55 Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che il diritto croato non conferisce al datore di lavoro il diritto di ottenere dal terzo responsabile del danno, o dal suo assicuratore, il rimborso delle indennità salariali che ha versato a un dipendente per inabilità temporanea al lavoro, né conferisce a tale dipendente un diritto a siffatte indennità che egli possa far valere nei confronti del terzo responsabile del danno, o del suo assicuratore, e in cui il datore di lavoro possa essere surrogato. 56 In particolare, dalla descrizione fornita dal giudice del rinvio della normativa croata in materia di assicurazione degli autoveicoli e di assicurazione sanitaria, nonché dalle osservazioni della Repubblica di Croazia e della Commissione presentate alla Corte risulta che, in forza del diritto croato, il datore di lavoro versa ai suoi dipendenti, mediante risorse proprie, un’indennità salariale dal 1 o al 42° giorno di inabilità temporanea al lavoro.

Per contro, a partire dal 43° giorno di inabilità temporanea al lavoro, l’[OSCURATO:PERSONA] che gestisce l’assicurazione sanitaria obbligatoria in Croazia è tenuto a rimborsare al datore di lavoro, su richiesta, le indennità salariali che versa e che sono dovute a partire da tale data. [OSCURATO:PERSONA] è poi tenuto, a sua volta, a chiedere all’autore del danno o al suo assicuratore il rimborso delle somme che ha versato al datore di lavoro a tale titolo. 57 Risulta quindi che, se, per il periodo compreso tra il 1 o e il 42° giorno di inabilità temporanea al lavoro, la normativa croata non riconosce al datore di lavoro alcun diritto che gli consenta di chiedere all’autore del danno o al suo assicuratore il rimborso delle indennità salariali che ha versato al suo dipendente, a partire dal 43° giorno, il datore di lavoro può ottenere il rimborso di tali indennità dall’[OSCURATO:PERSONA], al quale spetta poi chiedere all’autore del danno e, se del caso, al suo assicuratore il rimborso delle indennità che ha versato al datore di lavoro a tale titolo. 58 Nel caso di specie, come osserva la Commissione, l’articolo 3 della legge tedesca sul mantenimento della retribuzione sembra limitare a 6 settimane, ossia 42 giorni, l’obbligo del datore di lavoro tedesco di versare indennità salariali al suo dipendente in caso di inabilità temporanea al lavoro per malattia.

Ne consegue che l’oggetto del ricorso nel procedimento principale sembra essere circoscritto alle indennità salariali versate a X dal 1 o al 42° giorno della sua inabilità temporanea al lavoro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

In tali circostanze, la surrogazione invocata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 non può, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, avere come conseguenza la creazione, in capo a X, di diritti supplementari che il diritto croato non riconosce nei confronti del terzo tenuto al risarcimento del danno derivante dall’infortunio o del suo assicuratore. 59 Per contro, nessun elemento della domanda di pronuncia pregiudiziale consente di concludere che la controversia principale verta anche sul rimborso di indennità salariali versate oltre il 42° giorno di inabilità temporanea al lavoro, cosicché la questione se il [OSCURATO:PERSONA], nell’ipotesi in cui abbia versato siffatte indennità, possa chiederne il rimborso all’[OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro non è parte nel procedimento principale, o all’assicuratore del terzo tenuto al risarcimento del danno derivante dall’infortunio, non appare pertinente ai fini della soluzione della controversia principale. 60 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che: – l’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che può rientrare nella nozione di «istituzione competente», ai sensi di tale disposizione, il datore di lavoro tenuto, in forza di un regime relativo ai suoi obblighi, a garantire prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento stesso; – l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che possono rientrare nella nozione di «prestazioni di malattia», di cui a tale disposizione, le prestazioni di mantenimento della retribuzione, versate in uno Stato membro, a titolo di inabilità temporanea al lavoro durante un congedo di malattia conseguente a un infortunio verificatosi in un altro Stato membro, che non sia né un infortunio sul lavoro né una malattia professionale; e – l’articolo 85, paragrafo 1, del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, in quanto istituzione debitrice, è legittimato a chiedere il rimborso delle prestazioni di malattia versate al suo dipendente a titolo di un danno verificatosi in un altro Stato membro al terzo responsabile, o all’assicuratore di quest’ultimo, solo qualora esista, nello Stato membro in cui si è verificato il danno, una base giuridica che consenta di ottenere il rimborso di tali prestazioni o di prestazioni comparabili quanto ai loro rispettivi oggetti e alle loro rispettive finalità.

Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento e del Consiglio, del 22 maggio 2012, dev’essere interpretato nel senso che può rientrare nella nozione di «istituzione competente», ai sensi di tale disposizione, il datore di lavoro tenuto, in forza di un regime relativo ai suoi obblighi, a garantire prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, come modificato.

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, dev’essere interpretato nel senso che possono rientrare nella nozione di «prestazioni di malattia», di cui a tale disposizione, le prestazioni di mantenimento della retribuzione, versate in uno Stato membro, a titolo di inabilità temporanea al lavoro durante un congedo di malattia conseguente a un infortunio verificatosi in un altro Stato membro, che non sia né un infortunio sul lavoro né una malattia professionale.

L’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, dev’essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, in quanto istituzione debitrice, è legittimato a chiedere il rimborso delle prestazioni di malattia versate al suo dipendente a titolo di un danno verificatosi in un altro Stato membro al terzo responsabile, o all’assicuratore di quest’ultimo, solo qualora esista, nello Stato membro in cui si è verificato il danno, una base giuridica che consenta di ottenere il rimborso di tali prestazioni o di prestazioni comparabili quanto ai loro rispettivi oggetti e alle loro rispettive finalità.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il croato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0357 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 26 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 1, lettera q), iv) – Nozione di “istituzione competente” – Datore di lavoro – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “prestazioni di malattia” – Mantenimento della retribuzione per inabilità temporanea al lavoro – Articolo 85, paragrafo 1 – Prestazioni dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro per danni verificatisi nel territorio di un altro Stato membro – Diritto di ricorso del datore di lavoro nei confronti del terzo responsabile – Diritti in capo alla vittima – Surrogazione – Limiti» Nella causa C‑357/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia), con decisione del 3 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] osiguranje d.d., LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen e A. Kornezov (relatore), giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per l’[OSCURATO:PERSONA] osiguranje d.d., da D. Lauc, odvjetnik; – per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e A. Koričić, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, lettera q), iv), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 , e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 ( GU 2012, L 149, pag. 4 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e l’[OSCURATO:PERSONA] osiguranje d.d., una compagnia di assicurazioni di diritto croato (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), in merito al rimborso, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], delle indennità salariali versate dal [OSCURATO:PERSONA] al suo dipendente X a titolo di inabilità temporanea al lavoro derivante da un infortunio stradale verificatosi in Croazia. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004 prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…) q) “istituzione competente”: (…) iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l’assicuratore interessato o, in mancanza, l’organismo o l’autorità designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione». 4 L’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e f), di detto regolamento così recita: «Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; (…) f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali». 5 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell’articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3 (…)». 6 A norma dell’articolo 85, paragrafo 1, del medesimo regolamento: «Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l’istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro; b) quando l’istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto». Diritto tedesco 7 L’articolo 6, paragrafo 1, del Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz) (legge relativa al pagamento della retribuzione nei giorni festivi e in caso di malattia), del 26 maggio 1994 (BGBl. I S. 1014, 1065; in prosieguo: la «legge tedesca sul mantenimento della retribuzione»), prevede quanto segue: «Se, in forza di disposizioni di legge, un lavoratore ha il diritto di chiedere ad un terzo un risarcimento per perdita di reddito derivante da una sua inabilità al lavoro, tale diritto è trasferito al datore di lavoro nei limiti in cui egli continui a versare, conformemente alla presente legge, la retribuzione al lavoratore nonché i contributi a carico del datore di lavoro all’Agenzia federale del lavoro, per un verso, e i versamenti contributivi agli istituti previdenziali ai fini dell’assicurazione pensionistica complementare e delle pensioni ai superstiti, per altro verso». Diritto croato 8 L’articolo 27 dello Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (legge sull’assicurazione obbligatoria per i trasporti), del 9 dicembre 2005 (NN 151/05), nella sua versione applicabile al procedimento principale (NN 36/09, 75/09, 76/13 e 152/14), ai suoi paragrafi 1 e 2 è così formulato: «(1) La compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire gli istituti incaricati dell’attività di assicurazione sanitaria, pensionistica o di invalidità per i danni effettivi subiti in ragione della responsabilità civile del suo assicurato e nei limiti degli obblighi assunti nel contratto di assicurazione. (2) Sono considerati danni effettivi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo le spese mediche e le altre spese necessarie sostenute conformemente alle disposizioni sull’assicurazione sanitaria, nonché l’importo proporzionale della pensione della persona danneggiata o dei suoi familiari». 9 L’articolo 36 dello Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (legge sull’assicurazione sanitaria obbligatoria), del 21 giugno 2013 (NN 80/13), nella versione applicabile al procedimento principale (NN 137/13) (in prosieguo: la «legge sull’assicurazione sanitaria»), al paragrafo 1, punto 1, così dispone: «Nell’ambito dei diritti conferiti dall’assicurazione sanitaria obbligatoria, gli assicurati hanno diritto: 1.   all’indennità salariale nel periodo di inabilità temporanea al lavoro, vale a dire di incapacità lavorativa in ragione di cure mediche ovvero a causa di altre circostanze di cui all’articolo 39 della presente legge (in prosieguo: l’“indennità salariale”) (…)». 10 L’articolo 39 di tale legge, al suo punto 1, enuncia quanto segue: «Il diritto all’indennità salariale spetta all’assicurato in relazione alla fruizione di cure mediche dell’assicurazione sanitaria obbligatoria o alle altre circostanze previste dalla presente legge, se l’assicurato è: 1.   temporaneamente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio, ovvero se è ricoverato in una struttura sanitaria per cure o accertamenti di tipo medico (…)». 11 L’articolo 40, punto 1, di detta legge ha il seguente tenore: «L’indennità salariale in relazione alla fruizione delle cure mediche di cui all’articolo 39, [punto 1], della presente legge è versata all’assicurato con risorse proprie: 1.   dal datore di lavoro - persona fisica o giuridica - per i primi 42 giorni di inabilità temporanea al lavoro, nonché per l’intero periodo in cui l’assicurato lavora in un paese terzo nel quale è stato distaccato da una persona fisica o giuridica, o qualora l’assicurato eserciti un’attività autonoma in un paese terzo». 12 L’articolo 41, paragrafo 3, della stessa legge stabilisce quanto segue: «L’indennità salariale di cui all’articolo 39, [punto 1], della presente legge, (…) dovuta a partire dal 43° giorno (…) di inabilità temporanea al lavoro, è calcolata e versata dal datore di lavoro, persona fisica o giuridica, fermo restando che lo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje [[OSCURATO:PERSONA] croato per l’assicurazione sanitaria (in prosieguo: l’“[OSCURATO:PERSONA]”)] è tenuto a rimborsare l’indennità salariale versata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di rimborso». 13 L’articolo 136 della legge sull’assicurazione sanitaria enuncia, al paragrafo 1, quanto segue: «L’[OSCURATO:PERSONA] è tenuto ad esigere il risarcimento del danno da colui che ha provocato la malattia, le lesioni o la morte dell’assicurato». 14 L’articolo 140 di tale legge così prevede: «L’[OSCURATO:PERSONA] è tenuto a chiedere il risarcimento dei danni cagionati nei casi di cui all’articolo 136 della presente legge direttamente all’assicuratore presso il quale tali persone sono assicurate a titolo della responsabilità per danni cagionati a terzi, secondo le norme sull’assicurazione obbligatoria attinente a tale rischio». 15 A norma dell’articolo 142 della legge di cui trattasi: «L’[OSCURATO:PERSONA] è tenuto a chiedere il risarcimento dei danni nei casi previsti dalla presente legge, ancorché il danno derivi dal versamento di prestazioni spettanti di diritto all’assicurato a carico delle risorse dell’assicurazione sanitaria obbligatoria ovvero a carico del bilancio dello Stato». Procedimento principale e questione pregiudiziale 16 Il 18 aprile 2015, mentre circolava in bicicletta a Šibenik (Croazia), X, dipendente del [OSCURATO:PERSONA], è stato vittima di un incidente stradale in cui era coinvolto un autoveicolo guidato da Y e assicurato presso l’[OSCURATO:PERSONA]. Y è stato dichiarato responsabile dell’incidente. La questione se X abbia contribuito al verificarsi del danno da lui subito non è stata ancora risolta dai giudici competenti. 17 X è stato curato in [OSCURATO:PERSONA]. Egli ha affrontato tre periodi di inabilità temporanea al lavoro, rispettivamente, dal 21 aprile al 21 maggio 2015, dal 16 febbraio al 15 aprile 2016 e dall’8 novembre 2016 al 5 gennaio 2017. Nel corso di tali periodi il [OSCURATO:PERSONA] ha versato a X, nella sua qualità di datore di lavoro di quest’ultimo, indennità salariali per un importo complessivo pari a EUR 28825,83. 18 Inoltre, nell’ambito di un procedimento di composizione amichevole, l’[OSCURATO:PERSONA] ha versato a X un risarcimento del danno effettivo causato dall’incidente, a copertura del costo dei servizi di assistenza e di cura, del danno patrimoniale, delle spese di rappresentanza e di altre spese, nonché del danno morale, per un importo totale di 43433,43 kune croate (HRK) (circa EUR 5764,61). 19 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia) chiedendo che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse condannata a rimborsargli le indennità salariali versate a X. 20 A sostegno di tale ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che, in quanto datore di lavoro di X, esso deve essere considerato un’«istituzione competente» ai sensi dell’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004, in quanto le indennità salariali da esso versate a X rientrerebbero nella nozione di «prestazioni di malattia» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento in parola. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì sostenuto che, in forza dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, la sua surrogazione nei diritti del suo dipendente X nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], quale prevista dal diritto tedesco, deve essere riconosciuta nell’ambito del procedimento principale. 22 In proposito esso fa riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, della legge tedesca sul mantenimento della retribuzione, secondo cui il datore di lavoro è surrogato nei diritti risarcitori del suo dipendente nei confronti di un terzo per la perdita di reddito subita da tale dipendente in ragione di un’inabilità al lavoro, qualora tale datore di lavoro abbia continuato a versare la retribuzione in favore di detto dipendente e a corrispondere i contributi a suo carico. 23 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi sostenuto che il versamento a X delle indennità salariali ha fatto sì che quest’ultimo percepisse prestazioni ai sensi di tale legge a causa di lesioni subite in occasione dell’infortunio verificatosi in Croazia e che esso dev’essere, di conseguenza, surrogato nei diritti del suo dipendente nei confronti dei terzi. 24 L’[OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale argomento, sostenendo che le circostanze del caso di specie esulano dall’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004, per il motivo che, in particolare, quest’ultimo disciplinerebbe il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale e non il risarcimento del danno indiretto subito da un datore di lavoro in ragione del versamento, a titolo di inabilità temporanea al lavoro, di indennità salariali al proprio dipendente durante il suo congedo per malattia conseguente a un infortunio. Essa rileva, inoltre, che solo le istituzioni incaricate della gestione dei regimi di sicurezza sociale degli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero la qualità di «istituzione competente» ai sensi di tale regolamento. 25 Il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), con sentenza del 21 novembre 2023, ha accolto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia), giudice del rinvio. 26 Quest’ultimo si chiede, in primo luogo, se un datore di lavoro, come il [OSCURATO:PERSONA], rientri nella nozione di «istituzione competente», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 883/2004. Esso si chiede, in secondo luogo, se la nozione di «prestazioni di malattia», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, includa le indennità salariali versate a titolo di inabilità temporanea al lavoro durante un congedo di malattia a seguito di un infortunio verificatosi in un altro Stato membro, che non sia né un infortunio sul lavoro, né una malattia professionale. Esso si chiede, in terzo luogo, se una compagnia di assicurazione automobilistica, come l’[OSCURATO:PERSONA], possa essere tenuta al rimborso delle indennità salariali versate alla vittima dal suo datore di lavoro, come quelle versate a X dal [OSCURATO:PERSONA]. 27 In caso di risposta affermativa a tali questioni, il giudice del rinvio si interroga altresì sull’interpretazione dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Esso rileva che, nel diritto croato, qualora un dipendente benefici di prestazioni di malattia versate dal suo datore di lavoro, quest’ultimo non disporrebbe di alcun ricorso contro l’autore del danno o contro l’assicuratore del medesimo. Egli non potrebbe neppure essere surrogato nei diritti della vittima nei confronti dell’autore del danno o del suo assicuratore. Esso aggiunge che la recente giurisprudenza del Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia) confermerebbe che un siffatto diritto al risarcimento deve essere espressamente previsto dalla legge e che nessuna disposizione della legge relativa all’assicurazione sanitaria riconoscerebbe al datore di lavoro un diritto di ricorso contro l’autore del danno o il suo assicuratore al fine di ottenere il rimborso delle indennità salariali che ha versato al proprio dipendente a causa di una siffatta inabilità temporanea al lavoro. 28 In tale contesto, il Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 85, paragrafo 1, del [regolamento n. 883/2004] debba essere interpretato nel senso che, affinché un datore di lavoro, in quanto istituzione debitrice, abbia il diritto di chiedere la ripetizione delle prestazioni di malattia erogate al proprio dipendente per un evento dannoso risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, ad un terzo, tenuto al risarcimento del danno, o all’assicuratore della responsabilità civile di quest’ultimo, deve sussistere, nello Stato membro in cui si è verificato l’evento dannoso, una base giuridica che consenta di richiedere un siffatto risarcimento del danno». Procedimento dinanzi alla Corte 29 Con decisione del presidente della Corte del 3 ottobre 2024 il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia dell’emananda sentenza nella causa C‑7/24. A seguito della pronuncia della sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr ( C‑7/24 , EU:C:2025:439 ), tale procedimento è stato ripreso con decisione del presidente della Corte del 18 giugno 2025. 30 Con lettera del 18 giugno 2025 la Corte ha notificato tale sentenza al giudice del rinvio e gli ha chiesto se, alla luce di quest’ultima, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa. 31 Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 22 luglio 2025 detto giudice ha dichiarato di mantenere la sua domanda. Esso ha precisato che la presente causa solleva questioni di interpretazione dell’articolo 1, lettera q), iv), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, che non sarebbero state affrontate dalla Corte in detta sentenza, dal momento che, da un lato, l’inabilità al lavoro di cui trattasi nella fattispecie pendente dinanzi ad esso non deriva da un infortunio sul lavoro né da una malattia professionale e che, dall’altro, la domanda di rimborso delle prestazioni erogate proverrebbe dal datore di lavoro della persona lesa. Sulla questione pregiudiziale 32 Con la sua questione, come precisata nella sua risposta alla domanda della Corte menzionata al punto 31 della presente sentenza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «istituzione competente», ai sensi di tale disposizione, il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro che abbia versato, a titolo di inabilità temporanea al lavoro, indennità salariali a un dipendente durante il suo congedo di malattia a seguito di un infortunio verificatosi in un altro Stato membro, che non è né un infortunio sul lavoro né una malattia professionale, e, dall’altro, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che siffatte indennità rientrano nella nozione di «prestazioni di malattia» di cui alla citata disposizione. In caso di risposta affermativa a questi due primi quesiti, esso chiede, inoltre, se l’articolo 85, paragrafo 1, di detto regolamento debba essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, in quanto istituzione debitrice, è legittimato a chiedere il rimborso delle prestazioni di malattia versate al suo dipendente, in ragione di un danno verificatosi in un altro Stato membro, presso il terzo responsabile o presso l’assicuratore di quest’ultimo, solo qualora esista, nello Stato membro in cui tale danno si è verificato, una base giuridica che consenta di ottenere un siffatto rimborso. 33 Occorre, in primo luogo, ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004, la nozione di «istituzione competente», ai sensi di tale disposizione, designa in particolare, «se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l’assicuratore interessato o, in mancanza, l’organismo o l’autorità designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione». 34 Da detta disposizione si evince che un datore di lavoro può essere considerato un’«istituzione competente», ai sensi della stessa, quando è tenuto, in forza di un determinato regime, a garantire prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento stesso. 35 Occorre, in secondo luogo, precisare l’ambito delle prestazioni di cui a tale articolo 3, paragrafo 1. Ai sensi della lettera a) della citata disposizione, tale regolamento si applica a «tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti (…) le prestazioni di malattia». 36 Al riguardo, l’articolo 9 di detto regolamento prevede che gli «[OSCURATO:PERSONA] membri notificano per iscritto alla Commissione (…) le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3». 37 Nel caso di specie, la Commissione precisa che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004, il mantenimento della retribuzione in caso di inabilità temporanea al lavoro come «prestazione di malattia in denaro» e ha designato il datore di lavoro come l’«istituzione competente» ai sensi dell’articolo 1, lettera q), iv), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. 38 Si deve tuttavia sottolineare che la distinzione fra le prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 883/2004 e le prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare le sue finalità ed i presupposti della sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia o meno qualificata come previdenziale dalla normativa nazionale (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23 , EU:C:2024:292 , punto 32 e giurisprudenza citata). 39 Emerge, quindi, da una giurisprudenza costante che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se, dall’altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento in parola. Queste due condizioni sono cumulative (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23 , EU:C:2024:292 , punto 33 e giurisprudenza citata). 40 La prima delle due condizioni è soddisfatta laddove la concessione di una prestazione avvenga secondo criteri oggettivi che, ove soddisfatti, danno diritto alla prestazione senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23 , EU:C:2024:292 , punto 34 e giurisprudenza citata). 41 Nel caso di specie, il mantenimento in [OSCURATO:PERSONA] della retribuzione in caso di inabilità temporanea al lavoro sembra essere concesso alla luce di criteri oggettivi che danno diritto alla prestazione senza che il datore di lavoro possa tener conto di circostanze personali del suo dipendente diverse da quelle all’origine di tale inabilità. Risulta quindi soddisfatta la prima delle due condizioni, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare. 42 Per quanto attiene alla seconda di tali condizioni, la nozione di «prestazioni di malattia», figurante all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, riguarda le prestazioni che hanno come scopo essenziale la guarigione del paziente, procurando le cure che il suo stato di salute richiede, e coprono, quindi, il rischio connesso ad uno stato morboso (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23 , EU:C:2024:292 , punto 36 e giurisprudenza citata). 43 A tal riguardo, occorre considerare che il mantenimento della retribuzione in caso di inabilità temporanea al lavoro si riferisce al rischio connesso a uno stato morboso, in quanto garantisce il mantenimento dei redditi del dipendente che sia posto in congedo di malattia durante la sua inabilità temporanea al lavoro al fine, in particolare, di beneficiare del riposo e delle cure che il suo stato di salute richiede. 44 Così, la Corte ha considerato, in sostanza, ai punti da 15 a 19 della sentenza del 3 giugno 1992, Paletta ( C‑45/90 , EU:C:1992:236 ), con riferimento ad una normativa tedesca anteriore alla legge tedesca sul mantenimento della retribuzione, che siffatte prestazioni di mantenimento della retribuzione in caso di malattia soddisfano le due condizioni ricordate al punto 39 della presente sentenza e devono essere pertanto considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 ( GU 1997, L 28, pag. 1 ), disposizione alla quale è succeduto l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. 45 In tali circostanze si deve constatare, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che le prestazioni di mantenimento della retribuzione versate, in uno Stato membro, a titolo di inabilità temporanea al lavoro durante un congedo di malattia conseguente a un infortunio verificatosi in un altro Stato membro, che non è né un infortunio sul lavoro né una malattia professionale, quali le indennità salariali versate a X, rientrano nella nozione di «prestazioni di malattia» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Ne consegue che il datore di lavoro che ha versato siffatte prestazioni deve essere considerato un’«istituzione competente» ai sensi dell’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004. 46 In terzo luogo, per quanto attiene all’interpretazione dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, occorre ricordare, anzitutto, che tale disposizione è volta a consentire ad un ente previdenziale di uno Stato membro, che ha erogato prestazioni previdenziali per un danno verificatosi nel territorio di un altro Stato membro, di promuovere nei confronti del terzo responsabile del danno le azioni predisposte dal diritto che esso applica, vuoi mediante surrogazione, vuoi mediante azione diretta. Il diritto così attribuito agli enti previdenziali nazionali costituisce la logica ed equa contropartita dell’estensione degli obblighi di detti enti all’intero territorio dell’Unione, estensione disposta da tale regolamento (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 28 e giurisprudenza citata). 47 Tale disposizione costituisce quindi una norma di conflitto che impone al giudice nazionale adito con un’azione per risarcimento danni promossa nei confronti del responsabile del danno di applicare il diritto dello Stato membro dell’istituzione debitrice non soltanto per accertare se quest’ultima sia subentrata legalmente nei diritti della vittima o dei suoi aventi causa, ma anche per determinare la natura e l’entità dei crediti in cui l’istituzione debitrice è subentrata (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 29 e giurisprudenza citata). 48 Infatti, qualora il giudice nazionale applicasse il diritto dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno per determinare la portata del diritto di azione dell’istituzione debitrice, esso potrebbe essere portato a privare l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, completamente o in parte, del suo effetto utile. Ciò si verificherebbe in particolare qualora la normativa dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno prevedesse che non ci si può avvalere della surrogazione legale o dell’azione diretta per taluni tipi di crediti che l’istituzione debitrice può far valere, tramite surroga o azione diretta, nello Stato membro di tale istituzione (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 30 e giurisprudenza citata). 49 Ne consegue che l’esistenza del diritto di surrogazione di cui beneficia l’istituzione debitrice, nella fattispecie il [OSCURATO:PERSONA], nonché la natura e la portata dei crediti nei quali si trova surrogata, sono determinate dal diritto dello Stato membro cui appartiene quest’ultima, e quindi, nel caso di specie, dal diritto tedesco. 50 Occorre poi precisare che l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 mira, per contro, soltanto a garantire che il diritto di azione di cui può avvalersi l’istituzione debitrice in virtù della legislazione che essa applica sia riconosciuto dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Esso non è inteso a modificare le norme che si applicano per stabilire se ed entro quali limiti sorga la responsabilità extracontrattuale del terzo responsabile del danno. La responsabilità del terzo resta soggetta alle norme sostanziali che vengono di solito applicate dal giudice nazionale adito dalla vittima o dai suoi aventi causa, cioè in linea di principio alla legge dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 32 e giurisprudenza citata). 51 Ne consegue che i diritti che la vittima o i suoi aventi causa vantano nei confronti dell’autore del danno nonché i presupposti dell’azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 33 e giurisprudenza citata). 52 Soltanto nei diritti così determinati si può surrogare l’istituzione debitrice. Infatti, una tale surrogazione non può produrre l’effetto di creare, in capo al beneficiario delle prestazioni, diritti supplementari nei confronti di un terzo (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 34 e giurisprudenza citata). 53 In terzo luogo, il diritto di surrogazione comprende, tra gli indennizzi riconosciuti alla vittima o ai suoi aventi causa dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio il danno si è prodotto, soltanto quelli che corrispondono alle prestazioni erogate dall’istituzione debitrice, con esclusione dei risarcimenti a titolo di danni morali o di altri elementi di danno a carattere personale (sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 35 e giurisprudenza citata). 54 Pertanto, il diritto di surrogazione previsto dalla legislazione di uno Stato membro per una prestazione versata in forza di questa stessa legislazione, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, può estendersi ad una prestazione prevista dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si sono verificati i fatti all’origine di un evento generatore, come un incidente stradale, solo quando entrambe tali prestazioni sono sufficientemente comparabili quanto ai loro rispettivi oggetti e alle loro rispettive finalità (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] e BG Verkehr, C‑7/24 , EU:C:2025:439 , punto 43 e giurisprudenza citata) 55 Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che il diritto croato non conferisce al datore di lavoro il diritto di ottenere dal terzo responsabile del danno, o dal suo assicuratore, il rimborso delle indennità salariali che ha versato a un dipendente per inabilità temporanea al lavoro, né conferisce a tale dipendente un diritto a siffatte indennità che egli possa far valere nei confronti del terzo responsabile del danno, o del suo assicuratore, e in cui il datore di lavoro possa essere surrogato. 56 In particolare, dalla descrizione fornita dal giudice del rinvio della normativa croata in materia di assicurazione degli autoveicoli e di assicurazione sanitaria, nonché dalle osservazioni della Repubblica di Croazia e della Commissione presentate alla Corte risulta che, in forza del diritto croato, il datore di lavoro versa ai suoi dipendenti, mediante risorse proprie, un’indennità salariale dal 1 o al 42° giorno di inabilità temporanea al lavoro. Per contro, a partire dal 43° giorno di inabilità temporanea al lavoro, l’[OSCURATO:PERSONA] che gestisce l’assicurazione sanitaria obbligatoria in Croazia è tenuto a rimborsare al datore di lavoro, su richiesta, le indennità salariali che versa e che sono dovute a partire da tale data. [OSCURATO:PERSONA] è poi tenuto, a sua volta, a chiedere all’autore del danno o al suo assicuratore il rimborso delle somme che ha versato al datore di lavoro a tale titolo. 57 Risulta quindi che, se, per il periodo compreso tra il 1 o e il 42° giorno di inabilità temporanea al lavoro, la normativa croata non riconosce al datore di lavoro alcun diritto che gli consenta di chiedere all’autore del danno o al suo assicuratore il rimborso delle indennità salariali che ha versato al suo dipendente, a partire dal 43° giorno, il datore di lavoro può ottenere il rimborso di tali indennità dall’[OSCURATO:PERSONA], al quale spetta poi chiedere all’autore del danno e, se del caso, al suo assicuratore il rimborso delle indennità che ha versato al datore di lavoro a tale titolo. 58 Nel caso di specie, come osserva la Commissione, l’articolo 3 della legge tedesca sul mantenimento della retribuzione sembra limitare a 6 settimane, ossia 42 giorni, l’obbligo del datore di lavoro tedesco di versare indennità salariali al suo dipendente in caso di inabilità temporanea al lavoro per malattia. Ne consegue che l’oggetto del ricorso nel procedimento principale sembra essere circoscritto alle indennità salariali versate a X dal 1 o al 42° giorno della sua inabilità temporanea al lavoro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In tali circostanze, la surrogazione invocata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 non può, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, avere come conseguenza la creazione, in capo a X, di diritti supplementari che il diritto croato non riconosce nei confronti del terzo tenuto al risarcimento del danno derivante dall’infortunio o del suo assicuratore. 59 Per contro, nessun elemento della domanda di pronuncia pregiudiziale consente di concludere che la controversia principale verta anche sul rimborso di indennità salariali versate oltre il 42° giorno di inabilità temporanea al lavoro, cosicché la questione se il [OSCURATO:PERSONA], nell’ipotesi in cui abbia versato siffatte indennità, possa chiederne il rimborso all’[OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro non è parte nel procedimento principale, o all’assicuratore del terzo tenuto al risarcimento del danno derivante dall’infortunio, non appare pertinente ai fini della soluzione della controversia principale. 60 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che: – l’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che può rientrare nella nozione di «istituzione competente», ai sensi di tale disposizione, il datore di lavoro tenuto, in forza di un regime relativo ai suoi obblighi, a garantire prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento stesso; – l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che possono rientrare nella nozione di «prestazioni di malattia», di cui a tale disposizione, le prestazioni di mantenimento della retribuzione, versate in uno Stato membro, a titolo di inabilità temporanea al lavoro durante un congedo di malattia conseguente a un infortunio verificatosi in un altro Stato membro, che non sia né un infortunio sul lavoro né una malattia professionale; e – l’articolo 85, paragrafo 1, del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, in quanto istituzione debitrice, è legittimato a chiedere il rimborso delle prestazioni di malattia versate al suo dipendente a titolo di un danno verificatosi in un altro Stato membro al terzo responsabile, o all’assicuratore di quest’ultimo, solo qualora esista, nello Stato membro in cui si è verificato il danno, una base giuridica che consenta di ottenere il rimborso di tali prestazioni o di prestazioni comparabili quanto ai loro rispettivi oggetti e alle loro rispettive finalità. Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 1, lettera q), iv), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento e del Consiglio, del 22 maggio 2012, dev’essere interpretato nel senso che può rientrare nella nozione di «istituzione competente», ai sensi di tale disposizione, il datore di lavoro tenuto, in forza di un regime relativo ai suoi obblighi, a garantire prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, come modificato. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, dev’essere interpretato nel senso che possono rientrare nella nozione di «prestazioni di malattia», di cui a tale disposizione, le prestazioni di mantenimento della retribuzione, versate in uno Stato membro, a titolo di inabilità temporanea al lavoro durante un congedo di malattia conseguente a un infortunio verificatosi in un altro Stato membro, che non sia né un infortunio sul lavoro né una malattia professionale. L’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, dev’essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, in quanto istituzione debitrice, è legittimato a chiedere il rimborso delle prestazioni di malattia versate al suo dipendente a titolo di un danno verificatosi in un altro Stato membro al terzo responsabile, o all’assicuratore di quest’ultimo, solo qualora esista, nello Stato membro in cui si è verificato il danno, una base giuridica che consenta di ottenere il rimborso di tali prestazioni o di prestazioni comparabili quanto ai loro rispettivi oggetti e alle loro rispettive finalità. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il croato.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 883/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris