CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 47687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lt) il 23/:3/1983 avverso la sentenza del 16/3/2023 del Tribunale di Cassino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. ed alla pena; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto - anche con memoria - l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cassino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 81 cod. pen., 17, comma 1, 18, comma 1, lett. g), d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, e la condannava alla pena di 1.638,00 euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione la Iazzetta, deducendo i seguenti motivi: P - nullità della sentenza, perché emessa senza che i testi indotti dalla difesa - e ritualmente indicati in lista - fossero escussi, senza essere espressamente revocati; - il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ricorrendone tutti i presupposti, compresa la successiva regolarizzazione del lavoratore; M ogni caso, nella sentenza non vi sarebbe alcun argomento al riguardo, nonostante la richiesta formulata in sede di conclusioni; - infine, si lamenta l'apparenza della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti e al trattamento sanzionatorio, specie in punto di aumenti a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta parzialmente fondato. 4. E' inammissibile la prima censura, che lamenta la violazione del contraddittorio per essere stati esclusi i testi della difesa. Premesso che il motivo neppure accenna a quali circostanze avrebbero potuto riferire questi testimoni, e quale rilievo le stesse avrebbero avuto sulla decisione, il Collegio osserva che - da verbale del 2/12/2022 - l'udienza era stata rinviata, su richiesta della difesa, per "esame imputato (e) chiusura del dibattimento"; alla successiva del 16/3/2023, nulla osservando le parti, il Giudice aveva quindi dichiarato c:hiusa l'istruttoria e dato la parola per la discussione. Nessuna eccezione, dunque, era stata avanzata quanto ad eventuali, residui testimoni indotti dallo Iazzetta. La doglianza, pertanto, è manifestamente infondata, non ravvisandosi alcuna lesione del diritto di difesa. 5. In ordine, poi, al merito della vicenda, il Collegio osserva che la sentenza - sia pur in maniera sintetica - risulta aver adeguatamente individuato le condotte di reato, identificandole con quelle imputate in rubrica: le stesse condotte, peraltro, emergono dalla descrizione dell'accertamento compiuto presso il cantiere di Minturno il 30/11/2018, quando un dipendente della ditta della ricorrente era stato trovato non assunto, privo di documentazione, non avviato a preventiva visita medica e non oggetto di preventiva formazione. La censura, pertanto, risulta inammissibile. 6. Alle stesse conclusioni, poi, si perviene quanto alla doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, che risulta adeguatamente motivato - attesane la misura - con richiamo ai criteri di equità; nessuna questione, invece, può essere posta in tema di continuazione, dato che nessun aumento in tal senso è stato • apportato dal Tribunale (che, individuata la pena base, l'ha poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche), né, peraltro, menzionato nel dispositivo. 7. Per contro, risulta fondato il motivo sub c). 7.1. La lettura del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], legittimamente compiuta da questa Corte per la natura della doglianza, consente infatti di verificare che la causa di esclusione della punlibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. aveva effettivamente formato oggetto di istanza difensiva, rimasta priva di ogni motivazione, anche se implicita. 8. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla valutazione sull'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; in sede di rinvio, pertanto, non potrà esser dichiarata la prescrizione del reato, qualora nel frattempo maturata, in quanto lo stesso illecito risulta ormai definitivamente accertato nelle sue componenti oggettive e psicologiche (tra le altre, Sez. 3, n. 30383 del 30/3/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590; Sez. 2, n. 20884 del 9/2/2023, Franchi, Rv. 284703). P.Q.NII. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sull'applicabilità o meno della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cassino in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il