Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 21673/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

04/07/1973;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleCristina Marzagalli, che ha concluso riportando alla memoria depositata echiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erigettarsi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], per NovellaSarina, che hanno concluso riportandosi ai rispettivi ricorsi chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 15/01/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza emessa dal Tribunale di Locri in data 17/04/2025,appellata, per quel che qui rileva, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], checondannava al pagamento delle spese del grado di giudizio.2.

Avverso la sentenza propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, 546,192 e 530 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente e travisamentocon riferimento a prova decisiva.Al riguardo, rileva come, pur confermando la sentenza di primo grado, laCorte di appello abbia introdotto una diversa ricostruzione fattuale, affermando,contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la assoluta mancanza diproduzione documentale idonea a dimostrare la disponibilità, in capo alricorrente, nel 2019, dei terreni di proprietà del Comune.Censura vieppiù sul punto il ritenuto disconoscimento, da parte del giudicedi primo grado, del documento prodotto dalla difesa, sulla base di dichiarazioneresa da funzionario INPS senza indicare la fonte, la modalità o il contenuto dellaverifica effettuata.La motivazione della sentenza di appello viene poi censurata comeapodittica e apparente in relazione alla prova della disponibilità dei terreni di cuialle ulteriori nove particelle indicate nella denuncia aziendale, laddove, pur afronte di specifiche deduzioni formulate in atto di appello, la Corte territoriale haritenuto decisivo che detti terreni fossero stati indicati anche da altra aziendaagricola nella comunicazione all’Inps: lamenta il ricorrente, al riguardo, comesarebbe stato omesso qualsiasi accertamento sulla reale titolarità e disponibilitàdei terreni nell’anno 2019 e sulla eventuale compatibilità di una pluralità diutilizzazioni dei medesimi terreni; osserva, vieppiù, come la mera indicazione inuna comunicazione amministrativa non possa equivalere a prova di esclusivadisponibilità.Richiamando ampio stralcio delle argomentazioni portate nell’atto di appello,il ricorrente lamenta, inoltre, la omessa motivazione a fronte delle specifichecensure difensive.

Censura, poi, la motivazione della sentenza comemanifestamente illogica, nella parte in cui ha tratto prova della fittizietà delrapporto di lavoro dagli esiti di un sopralluogo avvenuto a distanza di oltre unanno dai fatti.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 63, 64, 191, 192, 195e 526 cod. proc. pen.Al riguardo, richiamando anche giurisprudenza di legittimità, deduce lainutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Russo, siccome assunte in violazionedell’art. 195 cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n.305 del 2008.2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione al capo 25, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge conriferimento agli artt. 483 cod. pen. e 125, 192 e 530 cod. proc. pen.Al riguardo, richiamando giurisprudenza ii legittimità, il ricorrente censura lamotivazione in punto di operata sussunzione dei fatti nella fattispecie di cuiall’art. 483 cod. pen., lamentando come non sia stato individuato l’atto pubblicoe come tale non possa essere qualificata la denuncia aziendale, né le altredichiarazioni (variazione aziendale e modelli D-mag) ritenute mendaci.2.4.

Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione in relazione gli artt. 32-quater, 62-bis e 133 cod. pen.In particolare, il ricorrente reitera il motivo di appello con cui era statacensurata la comminazione della pena accessoria, deducendo non trattarsi direato per cui è prevista la statuizione relativa e non potendo ritenersi alcunaazienda avvantaggiata dalle assunte condotte illecite: a tal fine rileva lacontraddittorietà della stessa sentenza di primo grado sul punto.Censura vieppiù la sentenza impugnata in punto di mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche, in quanto carente di motivazioneadeguata siccome tratta da quella utilizzata per escludere la particolare tenuitàdel fatto, priva di contenuto specifico; il ricorrente assume, invece, che laconcessione delle circostanze attenuanti generiche sarebbe doverosa, inconsiderazione delle modalità di commissione e della non particolare gravità delfatto.2.5.

In data 7 maggio 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria di replica allarequisitoria scritta del Procuratore generale.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso anche l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di mancanza emanifesta illogicità della motivazione.Al riguardo, rileva come le argomentazioni poste a base della sentenzaimpugnata siano prive di pregio giuridico ed assolutamente illogiche, siccomefondate su semplici indizi, privi dei caratteri della gravità, precisione econcordanza, insufficienti, quindi, per l’affermazione di penale responsabilità.Lamenta poi la assenza di ‘accertamento oggettivo’ sullo stato dei luoghi perpotere affermare che non fosse stata svolta alcuna attività lavorativa.4.

Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Spadaro, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.4.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delreato di truffa aggravata.Al riguardo, lamenta come la Corte territoriale non si sia confrontata con laspecifica doglianza avanzata nell’atto di appello circa la inattendibilità dell’esitodel sopralluogo, effettuato a distanza di oltre un anno dai fatti e trattandosi disettore in cui le tracce sono per natura soggette a modifiche, in ragione degliagenti atmosferici e dei cicli stagionali: la motivazione resa sul punto sarebbedunque, da un lato, meramente apparente e, dall’altro, affetta da manifestaillogicità, siccome basata su una inferenza congetturale, non rispondente aicanoni della logica e del ragionevole dubbio.4.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di manifesta illogicitàdella motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.Al riguardo, rileva la esiguità del danno patrimoniale, pari ad euro 1.609,60,e censura il ragionamento operato dalla Corte territoriale, che ha desunto lagravità della condotta dalla mera struttura del reato di truffa, senza indicarealcun ulteriore elemento concreto e specifico, assumendo a elemento di rilievo lamancata restituzione della somma.4.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazioneapparente in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.In particolare, deduce essere stata adottata una mera clausola di stile(ovvero il non essere il [OSCURATO:PERSONA] incensurato e trattarsi di fatti che presentanointrinseca gravità), senza che sia specificata natura, gravità e risalenza neltempo dei precedenti penali, indicato il loro valore sintomatico o spiegata laaffermazione di gravità dei fatti, non consentendo così di comprendere l’iterlogico-giuridico posto a base della decisione.5.

Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] proponericorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolandoun unico motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., omessa pronuncia su specifiche censure mosse coi motivi di appello,in relazione agli artt. 125, 192, comma 3, 533, 546, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. e 110, 640 cod. pen.Al riguardo, lamenta, riportando ampio stralcio dell’atto di appello, come, afronte delle specifiche censure formulate, la motivazione della Corte territoriale asostegno del disconoscimento del rapporto di lavoro di cui al capo 19 siameramente apparente: in particolare, i giudici di appello non avrebberoconsiderato che l’accertamento degli ispettori Inps è stato effettuatotardivamente e svolto solo sulla base dell’esame di atti; inoltre, non sarebbestata operata alcuna valutazione dei singoli rapporti di lavoro, con riferimento alperiodo temporale in contestazione, ma solo una generalizzata ricostruzione deifatti.Mancherebbe dunque, a parere della ricorrente, anche una autonomavalutazione, da parte del giudice di appello, in relazione alle specifiche doglianzee censure difensive, limitandosi la sentenza impugnata a conformarsi a quella diprimo grado, così eludendo l’obbligo di motivazione.6.

Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] proponericorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolandovari motivi.6.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, 546,192 e 530 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente e travisamentocon riferimento a prova decisiva.Al riguardo, rileva come, pur confermando la sentenza di primo grado, laCorte di appello abbia introdotto una diversa ricostruzione fattuale, affermando,contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la assoluta mancanza diproduzione documentale idonea a dimostrare la disponibilità, in capo alricorrente, nel 2019, dei terreni di proprietà del Comune.Censura vieppiù sul punto il ritenuto disconoscimento, da parte del giudicedi primo grado, del documento prodotto dalla difesa sulla base di dichiarazioneresa da funzionario INPS senza indicare la fonte, la modalità o il contenuto dellaverifica effettuata.La motivazione della sentenza di appello viene poi censurata comeapodittica e apparente in relazione alla prova della disponibilità dei terreni di cuialle ulteriori nove particelle indicate nella denuncia aziendale, laddove, pur afronte di specifiche doglianze dedotte con l’atto di appello, ha ritenuto decisivoche detti terreni fossero stati indicati anche da altra azienda agricola nellacomunicazione all’Inps ed omesso invece di accertare la reale titolarità edisponibilità degli stessi nell’anno 2019 e la eventuale compatibilità di unapluralità di utilizzazioni dei medesimi terreni, non potendo la mera indicazionecontenuta in una comunicazione amministrativa equivalere a prova di esclusivadisponibilità.Richiamando ampio stralcio delle argomentazioni portate nell’atto di appello,il ricorrente deduce, quindi, la omessa motivazione a fronte delle specifichededuzioni difensive.Censura, poi, la motivazione della sentenza come manifestamente illogica,nella parte in cui ha tratto prova della fittizietà del rapporto di lavoro dagli esitidi un sopralluogo avvenuto a distanza di oltre un anno dai fatti.Lamenta come la sentenza impugnata non individui l’elemento soggettivo incapo ai singoli lavoratori, ma faccia discendere la loro responsabilità dallapresentazione della domanda di disoccupazione agricola e dalla ritenuta fittizietàdel rapporto di lavoro: la motivazione viene dunque censurata siccome anchemanifestamente illogica, nella parte in cui non si confronta con la assenza, incapo ai lavoratori - quali il ricorrente - che non hanno partecipato alla formazionedelle comunicazione amministrative, di un obbligo di verifica dei titoli didisponibilità dei fondi.6.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 640 e 316-ter cod. pen.Al riguardo, richiamando giurisprudenza di legittimità, rileva la erroneitàdella qualificazione giuridica, trattandosi di richiesta a cui non sarebbeconseguita la necessità di ulteriore verifica da parte della P.A. (e dunquedifettando l’induzione in errore).6.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen.In particolare, censura la sentenza impugnata in punto di mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto carente di‘motivazione adeguata’, siccome tratta da quella utilizzata per escludere laparticolare tenuità del fatto, priva di contenuto specifico; il ricorrente assume, dicontro, come le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essereconcesse valorizzando che il fatto era lieve e che l’imputato aveva agito a causadelle difficili condizioni economiche in cui versava.6.4.

Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione in relazione agli artt. 131-bis e 62 n.4, cod. pen.Al riguardo, rileva come la motivazione della sentenza impugnata si profili, afronte delle specifiche deduzioni portate sul punto in appello, come meramenteapparente, sussistendo invece, nella specie, i presupposti per la applicabilitàdella causa di non punibilità o per il riconoscimento della attenuante di cui all’art.62, n. 4 cod. pen.6.5.

In data 7 maggio 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava, nell’interessedell’imputato, memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratoregenerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, in cui si è affermato che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; v. anche Sez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarredal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressaprevisione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili disovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento dellamotivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; Sez. 1,n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012,Bidognetti, Rv. 251528 - 01).1.1.

La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta nonsolo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare leargomentazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021,B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277710 - 01).Invero, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella di criticaargomentata avverso il provvedimento impugnato, tale revisione critica sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità,debbono presentare una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiestapresentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente, enucleare inmodo specifico il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logicoseguito dal giudice del merito, sì da condurre a decisione differente.Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confrontopuntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (pertutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).1.2.

Costituisce, poi, costante insegnamento di questa Corte quello secondocui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiutointerna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede dilegittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura deimedesimi dati dimostrativi.Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilità, èpienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationema quella della sentenza di primo grado.

E', infatti, giurisprudenza pacifica diquesta Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando nonvi è difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando unasola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv.209145 - 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez.3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).2.

Ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile, essendo i motivi proposti in parte aspecifici e meramentereiterativi dei motivi di appello e in parte manifestamente infondati.2.1.

In particolare, il primo motivo, nella parte in cui deduce il travisamentoper omissione del documento prodotto dalla difesa, risulta aspecifico; non risultainoltre rispettato il principio di autosufficienza del ricorso sul punto.Invero, questa Corte ha chiarito che, anche a seguito dell'entrata in vigoredell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs.6 febbraio 2018, n. 11, costituisce onere del ricorrente la puntuale indicazionedegli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione,materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu,Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 -01).2.1.1.

Nella specie, non solo il ricorso risulta carente di tale puntualeindicazione, ma, anche con riferimento alla decisività dell’elemento probatorioche il ricorrente assume travisato, si apprezza la mancanza, al di là della meraformale allegazione, di qualsiasi argomentazione o anche solo indicazione inordine alla decisività ed idoneità dello stesso a scardinare il ragionamentoprobatorio operato dalla Corte di appello.2.1.2.

Le medesime considerazioni possono essere spese con riferimentoalla censura che attinge la valutazione in punto di ritenuto ‘disconoscimento’, daparte del giudice di primo grado, del documento prodotto, mancando qualsiasispecifica indicazione ed allegazione sia del documento che del verbale ditrascrizione delle dichiarazioni rese dal funzionario Inps.2.1.3.

Gli ulteriori profili di censura portati nel ricorso (relativi alla ritenutadisponibilità dei terreni di cui alle ulteriori nove particelle ed alla prova dellafittizietà del rapporto di lavoro) risultano meramente reiterativi dei motivi diappello e non si confrontano criticamente con la doppia motivazione conforme,mirando esclusivamente a sollecitare una diversa lettura degli elementiprobatori, non consentita in questa sede.Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata, coordinata con quella dellasentenza di primo grado, cui fa legittimamente rinvio la Corte di appello, risultache la prova della fittizietà dei rapporti lavorativi, così come la mancatadisponibilità ed utilizzazione dei fondi dichiarati nelle denunce aziendali, è statatratta da un compendio probatorio in cui hanno fatto convergenza elementi diordine fattuale e logico, di cui l’esito del sopralluogo dell’Inps costituisce solo unodei dati considerati (vds. pagg. 22-28 della sentenza di primo grado e pagg. 16-17 della sentenza impugnata).Il profilo di censura risulta quindi privo della necessaria specificità, nonoperando un confronto critico e puntuale con la struttura argomentativa e nonportando elementi in grado di scardinarla.2.2.

Il secondo motivo è generico, non illustra la decisività dell’elemento(dichiarazioni de relato della teste Russo) che il ricorrente assume inutilizzabile,non contiene alcuna specifica indicazione dell’atto e non offre la cd. prova diresistenza.Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la mancatadisponibilità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], delle nove particelle di terreno sia stata ricavatadalla inclusione delle stesse nella denuncia aziendale fatta per l’anno 2019 daDomenico [OSCURATO:PERSONA], dalla assenza di documentazione del titolo indicato indenuncia dall’imputato, odierno ricorrente, e dallo stato dei luoghi per comeappurato in esito al sopralluogo (vds. pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata, incui si dà atto che nessuna traccia delle coltivazioni dichiarate dal [OSCURATO:PERSONA] è statarinvenuta e vieppiù si illustrano gli elementi ulteriori - mancata comunicazioneUnilav, mancato pagamento dei contributi, assenza di redditi - da cui è statatratta la conclusione della assenza di operatività della azienda del ricorrente).Dalla lettura della sentenza di primo grado, poi, si ricava che, in relazione adalcuni terreni, di proprietà del Comune di Careri, venivano operati ancheaccertamenti documentali, che permettevano di acclarare la mancanza diqualsiasi titolo concessorio rilasciato al [OSCURATO:PERSONA], oltre alla non corrispondenzadella estensione e delle coltivazioni dichiarate dall’imputato (vds. pag. 27 dellasentenza di primo grado).2.3.

Il terzo motivo (relativo al capo 25) risulta in parte aspecifico e in partemanifestamente infondato.2.3.1.

Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, il delitto di previstodall'art. 483 cod. pen. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazionedel privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e,cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero,ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione èstata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez.

U, n. 28 del 15/12/1999, dep.2000, Gabrielli, Rv. 215413 - 01; Sez.

U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv.236866 - 01; Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110 - 01; Sez. 5, n.17921 del 18/12/2017, dep. 2018, Montini, Rv. 273584 - 01; Sez. 2, n. 4970 del12/01/2012, Yu, Rv. 251815 - 01).2.3.2.

Ulteriori criteri distintivi della fattispecie sono stati tratteggiati nelraffronto con quella di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.: invero, questa Corte hachiarito che risponde del reato di falso ideologico in atto pubblico, per induzionein errore del pubblico ufficiale redigente, il privato che renda una falsadichiarazione assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico, sicché essa nonha alcun rilievo autonomo in quanto elemento che concorre all'attestazione delpubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni delprivato; di contro, ricorre il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso in cui ilpubblico ufficiale si limiti a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, dellacui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridicodi affermare il vero (Sez. 5, n. 40800 del 22/09/2022, Incagnoli, Rv. 283876 -01; Sez. 5, n. 11597 del 12/02/2010, Deda, Rv. 246711 - 01).2.3.3.

Nella specie, quanto alla norma giuridica che obbliga il privato adichiarare il vero, correttamente il primo giudice ha individuato tale norma, per iD-mag, nell’art. 6 d.lgs. 375/1993 (vds. pag. 29 della sentenza di primo grado):in tale disposizione - dopo essere previsto, al comma 1, l’obbligo dipresentazione a carico dei datori di lavoro agricolo, ai fini dell'accertamento deicontributi di previdenza ed assistenza sociale, della dichiarazione degli operaiagricoli occupati ed esserne disciplinato il contenuto - al comma 6espressamente si stabilisce che «Le dichiarazioni di cui al presente articolo fannofede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso diomissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti».Analogamente, con riferimento alle denunce aziendali, l’art. 5 d.lgs citatoprevede che esse “fanno fede a tutti gli effetti”.L’atto pubblico è stato del pari individuato nell’elenco dei lavoratori agricoli,di lavoro (vds. pag 29 sentenza cit.) e che costituisce l’anagrafe dei lavoratoriagricoli, a norma dell’art. 1 d.lgs. 375 cit.2.4.

Il quarto motivo è in parte aspecifico e meramente reiterativo e in partemanifestamente infondato.2.4.1.

In particolare, il motivo risulta infondato nella parte in cui le censuresi appuntano sulla violazione dell’art. 32-quater cod. pen.

Invero, i reati per cuiMittica ha riportato condanna (di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod.pen.) rientrano tra quelli contemplati dall'art. 32-quater cod. pen.Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è richiestodalla norma che il reato sia commesso esclusivamente “in danno o a vantaggio diun’attività imprenditoriale”, venendo in rilievo, in alternativa, che il fatto siacommesso “comunque in relazione ad essa”: per l’ampiezza della formulazionedella clausola di chiusura deve ritenersi assumere quindi rilievo qualsiasirapporto, relazione o connessione del reato con una attività imprenditoriale, aprescindere dal vantaggio conseguito o dal danno arrecato.

Tale circostanza ècertamente ricorrente nella fattispecie concreta, in cui le condotte decettiverisultano poste in essere in relazione alla attività della impresa agricola di MarioGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] corrente in Careri.2.4.2.

Il motivo risulta invece aspecifico e meramente reiterativo conriferimento alla censura svolta in punto di mancata concessione delle circostanzeA tale riguardo, invero, la Corte di appello ha dato rilievo alla esistenza diprecedenti penali, ai profili di gravità del fatto evidenziati per escludere laparticolare tenuità (paragrafo 6 della sentenza impugnata, pag. 17) ed allamancanza di elementi positivamente valutabili (vds. pag. 18 della sentenza cit.).Si rammenta ulteriormente, sul punto, che la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è giustificata, con motivazione esente damanifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile insede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01),anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendoa tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01;Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01).Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, comeelemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum,oltre ai suindicati indici di valutazione negativa (individuati nella gravità del fattoe nella esistenza di precedenti penali), la sostanziale assenza di ragionigiustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01, secondo cui il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dalgiudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).Si tratta, dunque, di motivazione ampia, compiuta e logica.Pur risultando assorbenti le superiori considerazioni, si rileva come, secondogiurisprudenza di questa Corte, la richiesta di concessione delle circostanzeallorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazionedel trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n.12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01).Nella specie, dunque, correttamente la sentenza ha valorizzato la gravità delfatto sia per escludere il fatto di lieve entità che per negare le circostanze01; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Spinaci, Rv. 275904 - 03).2.5.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulterioreargomentazione e deduzione difensiva, comprese quelle esposte in memoria direplica.3.

Il ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile.Invero, per le considerazioni esposte al paragrafo 1, deve rilevarsi che ilmotivo proposto è generico e formulato senza alcun confronto critico con lamotivazione della sentenza, difettando vieppiù la specifica indicazione deglielementi in fatto e diritto posti a sostegno dello stesso.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.4.1.

In particolare, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativodel motivo di appello, omettendo di confrontarsi criticamente con la motivazioneconforme nel doppio grado di giudizio; inoltre, non viene offerta la cd. prova diresistenza ed il ricorrente, con la dedotta censura, finisce meramente persollecitare una diversa lettura degli elementi probatori, non consentita in questasede.Di contro, per come già rilevato con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], dallalettura della sentenza impugnata, coordinata con quella della sentenza di primogrado, cui fa legittimamente rinvio la Corte di appello, risulta che la prova dellafittizietà dei rapporti lavorativi, così come della mancata disponibilità edutilizzazione dei fondi dichiarati nelle denunce aziendali, è stata tratta da uncompendio probatorio in cui hanno fatto convergenza elementi di ordine fattualee logico, di cui il sopralluogo dell’Inps ha costituito solo uno dei dati considerati(vds. pagg. 22-28 della sentenza di primo grado e pagg. 16-17 della sentenzaimpugnata).4.2.

Il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo del motivo diappello.La Corte di appello, invero, con motivazione compiuta e priva di aporielogiche, ha dato rilievo, al fine di escludere la causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen., all’entità del profitto ed al “disegno delinquenziale pianificatonel tempo e programmato attraverso diversi passaggi” (vds. pag. 17 dellasentenza impugnata): tale valutazione, lungi dall’esaurirsi in un formale richiamoallo schema tipico del reato di truffa, trova spiegazione nella ricostruzione delfatto operata con doppia motivazione conforme, che ha visto, per l’appunto,l’erogazione della indennità di disoccupazione e/o malattia conseguire ad unaarticolata e sinergica attività decettiva (di ‘datore’ e ‘lavoratori’), diretta a fareapparire nel tempo esistenti rapporti di lavoro e quindi effettuate un numero diore retribuite sufficienti a far maturare il diritto alle prestazioni.4.3.

Il terzo motivo è aspecifico e meramente reiterativo del motivo diappello.Come già esposto al paragrafo 2.4.2., la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente damanifesta illogicità anche allorquando il diniego del giudice non prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609/2011, cit.; Sez. 6, n.34364/2010, cit.).Sul punto, invero, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto sopra esposto, dando rilievo, con motivazione ampia, compiutae logica, alla esistenza di precedenti penali, ai profili di gravità del fattoevidenziati per escludere la particolare tenuità (paragrafo 6 della sentenzaimpugnata, pag. 17) ed alla mancanza di elementi positivamente valutabili (vds.pag. 18 della sentenza cit.).5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, essendol’unico motivo proposto aspecifico e meramente reiterativo.Lo stesso motivo, peraltro, risultava formulato già in appello in manieragenerica, senza che venisse articolata alcuna critica argomentata e specificaall’apparato motivazionale della sentenza di primo grado, che dava, sul punto,rilievo ad una pluralità di elementi, di ordine fattuale ma anche logico, ritenutiprecisi, gravi e concordanti (vds. pagg 22-25 della sentenza di primo grado).Laddove, poi, la ricorrente lamenta che i giudici di appello non avrebberoconsiderato che l’accertamento degli ispettori Inps è stato effettuatotardivamente e solo sulla base dell’esame di atti, il relativo motivo, in disparte lagenericità della allegazione e la assenza di offerta della cd. prova di resistenza,omette anche di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenzaimpugnata.La Corte territoriale, invero, pur prendendo atto della distanza temporale acui è avvenuto il sopralluogo, ha argomentato dal rilevato stato dei luoghi (ovevenivano rinvenuti una casa di abitazione, un ricovero per animali, qualchealbero di ulivo ed un piccolo orto) per trarne logicamente una valutazione intermini di incompatibilità con la entità delle coltivazioni oggetto di denuncia (vds.pagg 17 e 18 della sentenza impugnata; vds. anche pag. 27 della sentenza diprimo grado, ove si dà atto che le ulteriori porzioni di terreno risultavano deltutto prive di coltivazioni ed i medesimi terreni dichiarati, in una diversadenuncia aziendale da [OSCURATO:PERSONA], che su quei terreni aveva la propriaabitazione, come da costui utilizzati).In definitiva, a fronte di motivazione non meramente apparente, macoerente e priva di illogicità manifeste, il motivo di ricorso mira a proporre unadiversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.6.1.

Quanto al primo motivo, con esso vengono formulate (fatta eccezioneche per il profilo in punto di elemento soggettivo, di cui si dirà) censureassolutamente sovrapponibili a quelle del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per cui si rimandaalle considerazioni espresse al paragrafo 2.1., al fine di evidenziare la aspecificitàe manifesta infondatezza del motivo.Quanto al profilo di censura in punto di elemento soggettivo, si osservacome, anche in parte qua, il motivo risulti affetto da aspecificità, nonconfrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza, secondo cui “ildolo della truffa è […] ravvisabile anche in capo ai falsi lavoratori posto checostoro erano a conoscenza di non avere svolto alcuna prestazione ed eranoconseguentemente consapevoli degli artifizi che li legittimavano a chiedereall’INPS prestazioni non dovute” (vds. pag. 17 della sentenza impugnata).6.2.

Il secondo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato,poiché la censura non si relaziona con la ricostruzione operata con doppiamotivazione conforme (vds. pagg. 23, 26 e 30 della sentenza di primo grado, incui si dà atto delle tempistiche di presentazione della denuncia aziendale e divariazione, delle periodiche dichiarazioni di manodopera agricola – i D-mag – edella presentazione delle successive domande di disoccupazione e/o malattia).Inoltre, la decisione ha fatto corretta applicazione del consolidato principio didiritto, secondo cui il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni sidifferenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento dellestesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione inerrore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere attodell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attivitàdi accertamento (Sez. 2, n. 21875 del 09/04/2025, Barone, Rv. 288955 - 02;Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979 - 01; Sez. 2, n. 1162 del25/11/2008, dep. 2009, Aragon, Rv. 242717 - 01; Sez. 5, n. 14479 del18/02/2011, Armeli, Rv. 250127 - 01, che ha ritenuto integrare il reato di truffaaggravata il fatto di chi, mediante false denunce aziendali, abbia ottenutol'erogazione di prestazioni previdenziali non dovute, inducendo in errore icompetenti istituti).Nella specie, al fine di operare la operazione di sussunzione nella fattispecieastratta, la motivazione ha dato correttamente rilievo alla molteplicità di azionicoordinate e funzionali a creare dapprima, con la variazione di denunciaaziendale, la apparenza di una azienda agricola come esistente ed operante e,quindi, con l’invio periodico dei D-mag, a far apparire come impiegati lavoratoriper un certo numero di ore, con conseguente induzione in errore dell’Istitutoprevidenziale che, ritenuti integrati i presupposti normativamente richiesti,procedeva, in seguito alla presentazione delle relative domande ad opera dei‘lavoratori’, all’erogazione delle indennità richieste (vds. pag. 30 della sentenzadi primo grado).6.3.

Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.Sul punto, richiamati i principi di diritto già illustrati al paragrafo 2.4.2., sirileva che correttamente la Corte territoriale ha dato rilievo ai profili di gravitàdel fatto evidenziati, sia per escludere la particolare tenuità del fatto che pernegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (paragrafo 8 dellasentenza impugnata e pagg. 17 e 18); ha inoltre congruamente valorizzato,come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del propriodecisum, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimentodell’ulteriore beneficio (Sez. 4, n. 32872/2022, cit.).Pur risultando assorbenti le superiori considerazioni, si osservaulteriormente come, secondo giurisprudenza di questa Corte, la richiesta diconcessione delle circostanze attenuanti generiche debba ritenersi anchedisattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato ilrigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata suanalogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624/2019, cit.; Sez. 2, n. 3896/2016,cit.).Nella specie, dunque, correttamente vieppiù la sentenza ha valorizzato lagravità del fatto sia per escludere il fatto di lieve entità che per negare le01; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Spinaci, Rv. 275904 - 03).Si tratta, dunque, di motivazione ampia, compiuta e logica, oltre checorretta in punto di diritto.6.4.

Il quarto motivo è in parte aspecifico e meramente reiterativo ed inparte manifestamente infondato.Quanto alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen., deve farsi rinvio alle considerazioni esposte al paragrafo 4.2.Generico e meramente reiterativo risulta, poi, il profilo di censura che siappunta sul diniego della attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.Invero, la Corte territoriale ha valorizzato, al fine della esclusione dellaimpugnata): si tratta di motivazione che non presenta illogicità manifeste e cometale risulta insindacabile in questa sede.6.5.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulterioreargomentazione e deduzione difensiva, comprese quelle esposte dal difensore inmemoria di replica.7.

Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma infavore della Cassa delle ammende, che, in ragione della natura dei motivi, sistima di determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/07/1973;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleCristina Marzagalli, che ha concluso riportando alla memoria depositata echiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erigettarsi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], per NovellaSarina, che hanno concluso riportandosi ai rispettivi ricorsi chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15/01/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza emessa dal Tribunale di Locri in data 17/04/2025,appellata, per quel che qui rileva, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], checondannava al pagamento delle spese del grado di giudizio.2. Avverso la sentenza propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, 546,192 e 530 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente e travisamentocon riferimento a prova decisiva.Al riguardo, rileva come, pur confermando la sentenza di primo grado, laCorte di appello abbia introdotto una diversa ricostruzione fattuale, affermando,contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la assoluta mancanza diproduzione documentale idonea a dimostrare la disponibilità, in capo alricorrente, nel 2019, dei terreni di proprietà del Comune.Censura vieppiù sul punto il ritenuto disconoscimento, da parte del giudicedi primo grado, del documento prodotto dalla difesa, sulla base di dichiarazioneresa da funzionario INPS senza indicare la fonte, la modalità o il contenuto dellaverifica effettuata.La motivazione della sentenza di appello viene poi censurata comeapodittica e apparente in relazione alla prova della disponibilità dei terreni di cuialle ulteriori nove particelle indicate nella denuncia aziendale, laddove, pur afronte di specifiche deduzioni formulate in atto di appello, la Corte territoriale haritenuto decisivo che detti terreni fossero stati indicati anche da altra aziendaagricola nella comunicazione all’Inps: lamenta il ricorrente, al riguardo, comesarebbe stato omesso qualsiasi accertamento sulla reale titolarità e disponibilitàdei terreni nell’anno 2019 e sulla eventuale compatibilità di una pluralità diutilizzazioni dei medesimi terreni; osserva, vieppiù, come la mera indicazione inuna comunicazione amministrativa non possa equivalere a prova di esclusivadisponibilità.Richiamando ampio stralcio delle argomentazioni portate nell’atto di appello,il ricorrente lamenta, inoltre, la omessa motivazione a fronte delle specifichecensure difensive. Censura, poi, la motivazione della sentenza comemanifestamente illogica, nella parte in cui ha tratto prova della fittizietà delrapporto di lavoro dagli esiti di un sopralluogo avvenuto a distanza di oltre unanno dai fatti.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 63, 64, 191, 192, 195e 526 cod. proc. pen.Al riguardo, richiamando anche giurisprudenza di legittimità, deduce lainutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Russo, siccome assunte in violazionedell’art. 195 cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n.305 del 2008.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione al capo 25, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge conriferimento agli artt. 483 cod. pen. e 125, 192 e 530 cod. proc. pen.Al riguardo, richiamando giurisprudenza ii legittimità, il ricorrente censura lamotivazione in punto di operata sussunzione dei fatti nella fattispecie di cuiall’art. 483 cod. pen., lamentando come non sia stato individuato l’atto pubblicoe come tale non possa essere qualificata la denuncia aziendale, né le altredichiarazioni (variazione aziendale e modelli D-mag) ritenute mendaci.2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione in relazione gli artt. 32-quater, 62-bis e 133 cod. pen.In particolare, il ricorrente reitera il motivo di appello con cui era statacensurata la comminazione della pena accessoria, deducendo non trattarsi direato per cui è prevista la statuizione relativa e non potendo ritenersi alcunaazienda avvantaggiata dalle assunte condotte illecite: a tal fine rileva lacontraddittorietà della stessa sentenza di primo grado sul punto.Censura vieppiù la sentenza impugnata in punto di mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche, in quanto carente di motivazioneadeguata siccome tratta da quella utilizzata per escludere la particolare tenuitàdel fatto, priva di contenuto specifico; il ricorrente assume, invece, che laconcessione delle circostanze attenuanti generiche sarebbe doverosa, inconsiderazione delle modalità di commissione e della non particolare gravità delfatto.2.5. In data 7 maggio 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria di replica allarequisitoria scritta del Procuratore generale.3. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso anche l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di mancanza emanifesta illogicità della motivazione.Al riguardo, rileva come le argomentazioni poste a base della sentenzaimpugnata siano prive di pregio giuridico ed assolutamente illogiche, siccomefondate su semplici indizi, privi dei caratteri della gravità, precisione econcordanza, insufficienti, quindi, per l’affermazione di penale responsabilità.Lamenta poi la assenza di ‘accertamento oggettivo’ sullo stato dei luoghi perpotere affermare che non fosse stata svolta alcuna attività lavorativa.4. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Spadaro, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.4.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delreato di truffa aggravata.Al riguardo, lamenta come la Corte territoriale non si sia confrontata con laspecifica doglianza avanzata nell’atto di appello circa la inattendibilità dell’esitodel sopralluogo, effettuato a distanza di oltre un anno dai fatti e trattandosi disettore in cui le tracce sono per natura soggette a modifiche, in ragione degliagenti atmosferici e dei cicli stagionali: la motivazione resa sul punto sarebbedunque, da un lato, meramente apparente e, dall’altro, affetta da manifestaillogicità, siccome basata su una inferenza congetturale, non rispondente aicanoni della logica e del ragionevole dubbio.4.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di manifesta illogicitàdella motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.Al riguardo, rileva la esiguità del danno patrimoniale, pari ad euro 1.609,60,e censura il ragionamento operato dalla Corte territoriale, che ha desunto lagravità della condotta dalla mera struttura del reato di truffa, senza indicarealcun ulteriore elemento concreto e specifico, assumendo a elemento di rilievo lamancata restituzione della somma.4.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazioneapparente in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.In particolare, deduce essere stata adottata una mera clausola di stile(ovvero il non essere il [OSCURATO:PERSONA] incensurato e trattarsi di fatti che presentanointrinseca gravità), senza che sia specificata natura, gravità e risalenza neltempo dei precedenti penali, indicato il loro valore sintomatico o spiegata laaffermazione di gravità dei fatti, non consentendo così di comprendere l’iterlogico-giuridico posto a base della decisione.5. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] proponericorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolandoun unico motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., omessa pronuncia su specifiche censure mosse coi motivi di appello,in relazione agli artt. 125, 192, comma 3, 533, 546, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. e 110, 640 cod. pen.Al riguardo, lamenta, riportando ampio stralcio dell’atto di appello, come, afronte delle specifiche censure formulate, la motivazione della Corte territoriale asostegno del disconoscimento del rapporto di lavoro di cui al capo 19 siameramente apparente: in particolare, i giudici di appello non avrebberoconsiderato che l’accertamento degli ispettori Inps è stato effettuatotardivamente e svolto solo sulla base dell’esame di atti; inoltre, non sarebbestata operata alcuna valutazione dei singoli rapporti di lavoro, con riferimento alperiodo temporale in contestazione, ma solo una generalizzata ricostruzione deifatti.Mancherebbe dunque, a parere della ricorrente, anche una autonomavalutazione, da parte del giudice di appello, in relazione alle specifiche doglianzee censure difensive, limitandosi la sentenza impugnata a conformarsi a quella diprimo grado, così eludendo l’obbligo di motivazione.6. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] proponericorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolandovari motivi.6.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, 546,192 e 530 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente e travisamentocon riferimento a prova decisiva.Al riguardo, rileva come, pur confermando la sentenza di primo grado, laCorte di appello abbia introdotto una diversa ricostruzione fattuale, affermando,contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la assoluta mancanza diproduzione documentale idonea a dimostrare la disponibilità, in capo alricorrente, nel 2019, dei terreni di proprietà del Comune.Censura vieppiù sul punto il ritenuto disconoscimento, da parte del giudicedi primo grado, del documento prodotto dalla difesa sulla base di dichiarazioneresa da funzionario INPS senza indicare la fonte, la modalità o il contenuto dellaverifica effettuata.La motivazione della sentenza di appello viene poi censurata comeapodittica e apparente in relazione alla prova della disponibilità dei terreni di cuialle ulteriori nove particelle indicate nella denuncia aziendale, laddove, pur afronte di specifiche doglianze dedotte con l’atto di appello, ha ritenuto decisivoche detti terreni fossero stati indicati anche da altra azienda agricola nellacomunicazione all’Inps ed omesso invece di accertare la reale titolarità edisponibilità degli stessi nell’anno 2019 e la eventuale compatibilità di unapluralità di utilizzazioni dei medesimi terreni, non potendo la mera indicazionecontenuta in una comunicazione amministrativa equivalere a prova di esclusivadisponibilità.Richiamando ampio stralcio delle argomentazioni portate nell’atto di appello,il ricorrente deduce, quindi, la omessa motivazione a fronte delle specifichededuzioni difensive.Censura, poi, la motivazione della sentenza come manifestamente illogica,nella parte in cui ha tratto prova della fittizietà del rapporto di lavoro dagli esitidi un sopralluogo avvenuto a distanza di oltre un anno dai fatti.Lamenta come la sentenza impugnata non individui l’elemento soggettivo incapo ai singoli lavoratori, ma faccia discendere la loro responsabilità dallapresentazione della domanda di disoccupazione agricola e dalla ritenuta fittizietàdel rapporto di lavoro: la motivazione viene dunque censurata siccome anchemanifestamente illogica, nella parte in cui non si confronta con la assenza, incapo ai lavoratori - quali il ricorrente - che non hanno partecipato alla formazionedelle comunicazione amministrative, di un obbligo di verifica dei titoli didisponibilità dei fondi.6.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 640 e 316-ter cod. pen.Al riguardo, richiamando giurisprudenza di legittimità, rileva la erroneitàdella qualificazione giuridica, trattandosi di richiesta a cui non sarebbeconseguita la necessità di ulteriore verifica da parte della P.A. (e dunquedifettando l’induzione in errore).6.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen.In particolare, censura la sentenza impugnata in punto di mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto carente di‘motivazione adeguata’, siccome tratta da quella utilizzata per escludere laparticolare tenuità del fatto, priva di contenuto specifico; il ricorrente assume, dicontro, come le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essereconcesse valorizzando che il fatto era lieve e che l’imputato aveva agito a causadelle difficili condizioni economiche in cui versava.6.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione in relazione agli artt. 131-bis e 62 n.4, cod. pen.Al riguardo, rileva come la motivazione della sentenza impugnata si profili, afronte delle specifiche deduzioni portate sul punto in appello, come meramenteapparente, sussistendo invece, nella specie, i presupposti per la applicabilitàdella causa di non punibilità o per il riconoscimento della attenuante di cui all’art.62, n. 4 cod. pen.6.5. In data 7 maggio 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava, nell’interessedell’imputato, memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratoregenerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, in cui si è affermato che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; v. anche Sez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarredal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressaprevisione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili disovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento dellamotivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; Sez. 1,n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012,Bidognetti, Rv. 251528 - 01).1.1. La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta nonsolo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare leargomentazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021,B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277710 - 01).Invero, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella di criticaargomentata avverso il provvedimento impugnato, tale revisione critica sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità,debbono presentare una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiestapresentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente, enucleare inmodo specifico il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logicoseguito dal giudice del merito, sì da condurre a decisione differente.Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confrontopuntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (pertutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).1.2. Costituisce, poi, costante insegnamento di questa Corte quello secondocui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiutointerna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede dilegittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura deimedesimi dati dimostrativi.Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilità, èpienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationema quella della sentenza di primo grado. E', infatti, giurisprudenza pacifica diquesta Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando nonvi è difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando unasola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv.209145 - 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez.3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).2. Ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile, essendo i motivi proposti in parte aspecifici e meramentereiterativi dei motivi di appello e in parte manifestamente infondati.2.1. In particolare, il primo motivo, nella parte in cui deduce il travisamentoper omissione del documento prodotto dalla difesa, risulta aspecifico; non risultainoltre rispettato il principio di autosufficienza del ricorso sul punto.Invero, questa Corte ha chiarito che, anche a seguito dell'entrata in vigoredell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs.6 febbraio 2018, n. 11, costituisce onere del ricorrente la puntuale indicazionedegli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione,materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu,Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 -01).2.1.1. Nella specie, non solo il ricorso risulta carente di tale puntualeindicazione, ma, anche con riferimento alla decisività dell’elemento probatorioche il ricorrente assume travisato, si apprezza la mancanza, al di là della meraformale allegazione, di qualsiasi argomentazione o anche solo indicazione inordine alla decisività ed idoneità dello stesso a scardinare il ragionamentoprobatorio operato dalla Corte di appello.2.1.2. Le medesime considerazioni possono essere spese con riferimentoalla censura che attinge la valutazione in punto di ritenuto ‘disconoscimento’, daparte del giudice di primo grado, del documento prodotto, mancando qualsiasispecifica indicazione ed allegazione sia del documento che del verbale ditrascrizione delle dichiarazioni rese dal funzionario Inps.2.1.3. Gli ulteriori profili di censura portati nel ricorso (relativi alla ritenutadisponibilità dei terreni di cui alle ulteriori nove particelle ed alla prova dellafittizietà del rapporto di lavoro) risultano meramente reiterativi dei motivi diappello e non si confrontano criticamente con la doppia motivazione conforme,mirando esclusivamente a sollecitare una diversa lettura degli elementiprobatori, non consentita in questa sede.Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata, coordinata con quella dellasentenza di primo grado, cui fa legittimamente rinvio la Corte di appello, risultache la prova della fittizietà dei rapporti lavorativi, così come la mancatadisponibilità ed utilizzazione dei fondi dichiarati nelle denunce aziendali, è statatratta da un compendio probatorio in cui hanno fatto convergenza elementi diordine fattuale e logico, di cui l’esito del sopralluogo dell’Inps costituisce solo unodei dati considerati (vds. pagg. 22-28 della sentenza di primo grado e pagg. 16-17 della sentenza impugnata).Il profilo di censura risulta quindi privo della necessaria specificità, nonoperando un confronto critico e puntuale con la struttura argomentativa e nonportando elementi in grado di scardinarla.2.2. Il secondo motivo è generico, non illustra la decisività dell’elemento(dichiarazioni de relato della teste Russo) che il ricorrente assume inutilizzabile,non contiene alcuna specifica indicazione dell’atto e non offre la cd. prova diresistenza.Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la mancatadisponibilità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], delle nove particelle di terreno sia stata ricavatadalla inclusione delle stesse nella denuncia aziendale fatta per l’anno 2019 daDomenico [OSCURATO:PERSONA], dalla assenza di documentazione del titolo indicato indenuncia dall’imputato, odierno ricorrente, e dallo stato dei luoghi per comeappurato in esito al sopralluogo (vds. pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata, incui si dà atto che nessuna traccia delle coltivazioni dichiarate dal [OSCURATO:PERSONA] è statarinvenuta e vieppiù si illustrano gli elementi ulteriori - mancata comunicazioneUnilav, mancato pagamento dei contributi, assenza di redditi - da cui è statatratta la conclusione della assenza di operatività della azienda del ricorrente).Dalla lettura della sentenza di primo grado, poi, si ricava che, in relazione adalcuni terreni, di proprietà del Comune di Careri, venivano operati ancheaccertamenti documentali, che permettevano di acclarare la mancanza diqualsiasi titolo concessorio rilasciato al [OSCURATO:PERSONA], oltre alla non corrispondenzadella estensione e delle coltivazioni dichiarate dall’imputato (vds. pag. 27 dellasentenza di primo grado).2.3. Il terzo motivo (relativo al capo 25) risulta in parte aspecifico e in partemanifestamente infondato.2.3.1. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, il delitto di previstodall'art. 483 cod. pen. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazionedel privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e,cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero,ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione èstata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, dep.2000, Gabrielli, Rv. 215413 - 01; Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv.236866 - 01; Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110 - 01; Sez. 5, n.17921 del 18/12/2017, dep. 2018, Montini, Rv. 273584 - 01; Sez. 2, n. 4970 del12/01/2012, Yu, Rv. 251815 - 01).2.3.2. Ulteriori criteri distintivi della fattispecie sono stati tratteggiati nelraffronto con quella di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.: invero, questa Corte hachiarito che risponde del reato di falso ideologico in atto pubblico, per induzionein errore del pubblico ufficiale redigente, il privato che renda una falsadichiarazione assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico, sicché essa nonha alcun rilievo autonomo in quanto elemento che concorre all'attestazione delpubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni delprivato; di contro, ricorre il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso in cui ilpubblico ufficiale si limiti a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, dellacui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridicodi affermare il vero (Sez. 5, n. 40800 del 22/09/2022, Incagnoli, Rv. 283876 -01; Sez. 5, n. 11597 del 12/02/2010, Deda, Rv. 246711 - 01).2.3.3. Nella specie, quanto alla norma giuridica che obbliga il privato adichiarare il vero, correttamente il primo giudice ha individuato tale norma, per iD-mag, nell’art. 6 d.lgs. 375/1993 (vds. pag. 29 della sentenza di primo grado):in tale disposizione - dopo essere previsto, al comma 1, l’obbligo dipresentazione a carico dei datori di lavoro agricolo, ai fini dell'accertamento deicontributi di previdenza ed assistenza sociale, della dichiarazione degli operaiagricoli occupati ed esserne disciplinato il contenuto - al comma 6espressamente si stabilisce che «Le dichiarazioni di cui al presente articolo fannofede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso diomissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti».Analogamente, con riferimento alle denunce aziendali, l’art. 5 d.lgs citatoprevede che esse “fanno fede a tutti gli effetti”.L’atto pubblico è stato del pari individuato nell’elenco dei lavoratori agricoli,di lavoro (vds. pag 29 sentenza cit.) e che costituisce l’anagrafe dei lavoratoriagricoli, a norma dell’art. 1 d.lgs. 375 cit.2.4. Il quarto motivo è in parte aspecifico e meramente reiterativo e in partemanifestamente infondato.2.4.1. In particolare, il motivo risulta infondato nella parte in cui le censuresi appuntano sulla violazione dell’art. 32-quater cod. pen. Invero, i reati per cuiMittica ha riportato condanna (di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod.pen.) rientrano tra quelli contemplati dall'art. 32-quater cod. pen.Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è richiestodalla norma che il reato sia commesso esclusivamente “in danno o a vantaggio diun’attività imprenditoriale”, venendo in rilievo, in alternativa, che il fatto siacommesso “comunque in relazione ad essa”: per l’ampiezza della formulazionedella clausola di chiusura deve ritenersi assumere quindi rilievo qualsiasirapporto, relazione o connessione del reato con una attività imprenditoriale, aprescindere dal vantaggio conseguito o dal danno arrecato. Tale circostanza ècertamente ricorrente nella fattispecie concreta, in cui le condotte decettiverisultano poste in essere in relazione alla attività della impresa agricola di MarioGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] corrente in Careri.2.4.2. Il motivo risulta invece aspecifico e meramente reiterativo conriferimento alla censura svolta in punto di mancata concessione delle circostanzeA tale riguardo, invero, la Corte di appello ha dato rilievo alla esistenza diprecedenti penali, ai profili di gravità del fatto evidenziati per escludere laparticolare tenuità (paragrafo 6 della sentenza impugnata, pag. 17) ed allamancanza di elementi positivamente valutabili (vds. pag. 18 della sentenza cit.).Si rammenta ulteriormente, sul punto, che la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è giustificata, con motivazione esente damanifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile insede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01),anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendoa tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01;Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01).Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, comeelemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum,oltre ai suindicati indici di valutazione negativa (individuati nella gravità del fattoe nella esistenza di precedenti penali), la sostanziale assenza di ragionigiustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01, secondo cui il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dalgiudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).Si tratta, dunque, di motivazione ampia, compiuta e logica.Pur risultando assorbenti le superiori considerazioni, si rileva come, secondogiurisprudenza di questa Corte, la richiesta di concessione delle circostanzeallorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazionedel trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n.12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01).Nella specie, dunque, correttamente la sentenza ha valorizzato la gravità delfatto sia per escludere il fatto di lieve entità che per negare le circostanze01; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Spinaci, Rv. 275904 - 03).2.5. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulterioreargomentazione e deduzione difensiva, comprese quelle esposte in memoria direplica.3. Il ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile.Invero, per le considerazioni esposte al paragrafo 1, deve rilevarsi che ilmotivo proposto è generico e formulato senza alcun confronto critico con lamotivazione della sentenza, difettando vieppiù la specifica indicazione deglielementi in fatto e diritto posti a sostegno dello stesso.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.4.1. In particolare, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativodel motivo di appello, omettendo di confrontarsi criticamente con la motivazioneconforme nel doppio grado di giudizio; inoltre, non viene offerta la cd. prova diresistenza ed il ricorrente, con la dedotta censura, finisce meramente persollecitare una diversa lettura degli elementi probatori, non consentita in questasede.Di contro, per come già rilevato con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], dallalettura della sentenza impugnata, coordinata con quella della sentenza di primogrado, cui fa legittimamente rinvio la Corte di appello, risulta che la prova dellafittizietà dei rapporti lavorativi, così come della mancata disponibilità edutilizzazione dei fondi dichiarati nelle denunce aziendali, è stata tratta da uncompendio probatorio in cui hanno fatto convergenza elementi di ordine fattualee logico, di cui il sopralluogo dell’Inps ha costituito solo uno dei dati considerati(vds. pagg. 22-28 della sentenza di primo grado e pagg. 16-17 della sentenzaimpugnata).4.2. Il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo del motivo diappello.La Corte di appello, invero, con motivazione compiuta e priva di aporielogiche, ha dato rilievo, al fine di escludere la causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen., all’entità del profitto ed al “disegno delinquenziale pianificatonel tempo e programmato attraverso diversi passaggi” (vds. pag. 17 dellasentenza impugnata): tale valutazione, lungi dall’esaurirsi in un formale richiamoallo schema tipico del reato di truffa, trova spiegazione nella ricostruzione delfatto operata con doppia motivazione conforme, che ha visto, per l’appunto,l’erogazione della indennità di disoccupazione e/o malattia conseguire ad unaarticolata e sinergica attività decettiva (di ‘datore’ e ‘lavoratori’), diretta a fareapparire nel tempo esistenti rapporti di lavoro e quindi effettuate un numero diore retribuite sufficienti a far maturare il diritto alle prestazioni.4.3. Il terzo motivo è aspecifico e meramente reiterativo del motivo diappello.Come già esposto al paragrafo 2.4.2., la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente damanifesta illogicità anche allorquando il diniego del giudice non prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609/2011, cit.; Sez. 6, n.34364/2010, cit.).Sul punto, invero, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto sopra esposto, dando rilievo, con motivazione ampia, compiutae logica, alla esistenza di precedenti penali, ai profili di gravità del fattoevidenziati per escludere la particolare tenuità (paragrafo 6 della sentenzaimpugnata, pag. 17) ed alla mancanza di elementi positivamente valutabili (vds.pag. 18 della sentenza cit.).5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, essendol’unico motivo proposto aspecifico e meramente reiterativo.Lo stesso motivo, peraltro, risultava formulato già in appello in manieragenerica, senza che venisse articolata alcuna critica argomentata e specificaall’apparato motivazionale della sentenza di primo grado, che dava, sul punto,rilievo ad una pluralità di elementi, di ordine fattuale ma anche logico, ritenutiprecisi, gravi e concordanti (vds. pagg 22-25 della sentenza di primo grado).Laddove, poi, la ricorrente lamenta che i giudici di appello non avrebberoconsiderato che l’accertamento degli ispettori Inps è stato effettuatotardivamente e solo sulla base dell’esame di atti, il relativo motivo, in disparte lagenericità della allegazione e la assenza di offerta della cd. prova di resistenza,omette anche di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenzaimpugnata.La Corte territoriale, invero, pur prendendo atto della distanza temporale acui è avvenuto il sopralluogo, ha argomentato dal rilevato stato dei luoghi (ovevenivano rinvenuti una casa di abitazione, un ricovero per animali, qualchealbero di ulivo ed un piccolo orto) per trarne logicamente una valutazione intermini di incompatibilità con la entità delle coltivazioni oggetto di denuncia (vds.pagg 17 e 18 della sentenza impugnata; vds. anche pag. 27 della sentenza diprimo grado, ove si dà atto che le ulteriori porzioni di terreno risultavano deltutto prive di coltivazioni ed i medesimi terreni dichiarati, in una diversadenuncia aziendale da [OSCURATO:PERSONA], che su quei terreni aveva la propriaabitazione, come da costui utilizzati).In definitiva, a fronte di motivazione non meramente apparente, macoerente e priva di illogicità manifeste, il motivo di ricorso mira a proporre unadiversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.6.1. Quanto al primo motivo, con esso vengono formulate (fatta eccezioneche per il profilo in punto di elemento soggettivo, di cui si dirà) censureassolutamente sovrapponibili a quelle del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per cui si rimandaalle considerazioni espresse al paragrafo 2.1., al fine di evidenziare la aspecificitàe manifesta infondatezza del motivo.Quanto al profilo di censura in punto di elemento soggettivo, si osservacome, anche in parte qua, il motivo risulti affetto da aspecificità, nonconfrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza, secondo cui “ildolo della truffa è […] ravvisabile anche in capo ai falsi lavoratori posto checostoro erano a conoscenza di non avere svolto alcuna prestazione ed eranoconseguentemente consapevoli degli artifizi che li legittimavano a chiedereall’INPS prestazioni non dovute” (vds. pag. 17 della sentenza impugnata).6.2. Il secondo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato,poiché la censura non si relaziona con la ricostruzione operata con doppiamotivazione conforme (vds. pagg. 23, 26 e 30 della sentenza di primo grado, incui si dà atto delle tempistiche di presentazione della denuncia aziendale e divariazione, delle periodiche dichiarazioni di manodopera agricola – i D-mag – edella presentazione delle successive domande di disoccupazione e/o malattia).Inoltre, la decisione ha fatto corretta applicazione del consolidato principio didiritto, secondo cui il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni sidifferenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento dellestesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione inerrore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere attodell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attivitàdi accertamento (Sez. 2, n. 21875 del 09/04/2025, Barone, Rv. 288955 - 02;Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979 - 01; Sez. 2, n. 1162 del25/11/2008, dep. 2009, Aragon, Rv. 242717 - 01; Sez. 5, n. 14479 del18/02/2011, Armeli, Rv. 250127 - 01, che ha ritenuto integrare il reato di truffaaggravata il fatto di chi, mediante false denunce aziendali, abbia ottenutol'erogazione di prestazioni previdenziali non dovute, inducendo in errore icompetenti istituti).Nella specie, al fine di operare la operazione di sussunzione nella fattispecieastratta, la motivazione ha dato correttamente rilievo alla molteplicità di azionicoordinate e funzionali a creare dapprima, con la variazione di denunciaaziendale, la apparenza di una azienda agricola come esistente ed operante e,quindi, con l’invio periodico dei D-mag, a far apparire come impiegati lavoratoriper un certo numero di ore, con conseguente induzione in errore dell’Istitutoprevidenziale che, ritenuti integrati i presupposti normativamente richiesti,procedeva, in seguito alla presentazione delle relative domande ad opera dei‘lavoratori’, all’erogazione delle indennità richieste (vds. pag. 30 della sentenzadi primo grado).6.3. Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.Sul punto, richiamati i principi di diritto già illustrati al paragrafo 2.4.2., sirileva che correttamente la Corte territoriale ha dato rilievo ai profili di gravitàdel fatto evidenziati, sia per escludere la particolare tenuità del fatto che pernegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (paragrafo 8 dellasentenza impugnata e pagg. 17 e 18); ha inoltre congruamente valorizzato,come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del propriodecisum, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimentodell’ulteriore beneficio (Sez. 4, n. 32872/2022, cit.).Pur risultando assorbenti le superiori considerazioni, si osservaulteriormente come, secondo giurisprudenza di questa Corte, la richiesta diconcessione delle circostanze attenuanti generiche debba ritenersi anchedisattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato ilrigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata suanalogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624/2019, cit.; Sez. 2, n. 3896/2016,cit.).Nella specie, dunque, correttamente vieppiù la sentenza ha valorizzato lagravità del fatto sia per escludere il fatto di lieve entità che per negare le01; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Spinaci, Rv. 275904 - 03).Si tratta, dunque, di motivazione ampia, compiuta e logica, oltre checorretta in punto di diritto.6.4. Il quarto motivo è in parte aspecifico e meramente reiterativo ed inparte manifestamente infondato.Quanto alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen., deve farsi rinvio alle considerazioni esposte al paragrafo 4.2.Generico e meramente reiterativo risulta, poi, il profilo di censura che siappunta sul diniego della attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.Invero, la Corte territoriale ha valorizzato, al fine della esclusione dellaimpugnata): si tratta di motivazione che non presenta illogicità manifeste e cometale risulta insindacabile in questa sede.6.5. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulterioreargomentazione e deduzione difensiva, comprese quelle esposte dal difensore inmemoria di replica.7. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma infavore della Cassa delle ammende, che, in ragione della natura dei motivi, sistima di determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21673/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris