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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 27241/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 8646/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 146 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1321/2019della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal cons.

LinaRUBINO [OSCURATO:PERSONA] 1.Delfrance I ntroini Mendes R ibeiro propone ricorso per c assazione articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza numero 1321 del 2019 emessa dalla Corte d'appello di Torino in data 10 luglio 2019, pubblicata il 30 luglio 2019 e non notificata.

2. Resiste la Introini con controricorso.

3. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Questi i fatti, per quanto ancora di rilievo in questa sede.

4.1. Prima della introduzione del presente giudizio, la Introini,come si apprende dalla lettura della sentenza impugnata, nel 2009evocava in giudizio il fratello davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che si accertasse il suo diritto a detenere per tutta la sua vita, quale comodataria, la villa di Noli lasciata in eredità dalla madre al fratello, ed al contempo chiedeva la reintegrazione della propria quota di legittima.

La domanda di comodato era rigettata, mentre veniva disposta la reintegrazione della quota di legittima.

4.2. [OSCURATO:PERSONA] I ntroini , d ante causa dell'odierno ricorrente , conveniva in giudizio la sorella [OSCURATO:PERSONA] 2014, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l’abusiva detenzione d ella predetta villa , di proprietà escl usiva dell’attore, ricevuta per testamento dalla madre, e per il dissesto che la stessa villa aveva subito nel periodo in cui era stata illegittimamente detenuta dalla sorella.

Il giudizio veniva proseguito dal Delfrance, unico erede dell’attore.

4.3. Il Tribunale accoglieva in parte le domande dell’attore, condannando la convenuta a corrispondergli 75.000 euro per l’abusiva occupazione dell’immobile, protrattasi dal 2007 al 2012, e la somma di euro 263.000 circa a titolo di risarcimento dei danni per il dissesto dell’immobile, avendo accertato che la villa, il cui valore era stato stimato in altro giudizio come pari ad euro 1.3000.000,00, era ormai in condizioni di degrado tale da dover essere demolita, perché il dissesto che essa aveva subito negli anni,che aveva colpito perfino le fondamenta, causato dagli scavi in un fondo limitrofo per costruire un parcheggio interrato, ne aveva minato in modo irrimediabile la stabilità.

L’ammontare liquidato era pari al costo di demolizione e di ricostruzione. 5.Proposto appello dalla Introini e appello incidentale dal Delfrance, la corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’appello principale della Introini quanto alla mancanza di ogni responsabilità in capo all’appellante nel dissesto della villa, e rigettava l’appello incidentale del Delfrance, volto a far accertare l’esclusiva responsabilità della Introini nel dissesto.

Rideterminava nel minor importo di 39.000 euro quanto dovuto dalla Introini per l’abusiva occupazione dell’immobile, riducendo il periodo di abusivo godimento dal 2007 al momento in cui, nel 2009, era stato disposto il sequestro penale della villa.

5.1. In relazione in particolare alla domanda risarcitoria per aver consentito la rovina dell’edificio, la corte d’appello dapprima escludeva che la Introini potesseaver avuto la disponibilità dell’immobile dopo l’ordinanza sindacale di sgombero del 2009, quindi afferma che solo da una relazione peritale del 2010, commissionata dal fratello, emerse la necessità di interventi conservativi per la messa in sicurezza dell’immobile.

La corte d’appello esclude che la sorella abbia mai ostacolato l’accesso del fratello e dei tecnici da questo indicati per verificare lo stato dell’immobile, ed esclude che la responsabilità derivante d alla mancata esecuzione degli interventi conservativi necessari fosse ascrivibile alla sorellapiuttosto che al proprietario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente deduce, come primo motivo , il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo el’omessa motivazione in ordine al mancato esame di alcuni documenti.

In relazione alla riduzione della condanna per illegittima occupazione dell’immobile, ridottain appello in riferimento ad un arco di tempo più ridotto, con termine finale individuato nella data del sequestro probatorio penale, il ricorrente lamenta che non sia stata presa in considerazione l’avvenuta revoca di quel sequestro, avvenuta nel 2010, come si evincerebbe da una sentenza del Gup di Savona del 2012, non esaminata dalla corte d’app ello .

Afferma che, revocato il sequestro, l’immobile fosserientrato nella esclusiva quanto illegittima disponibilità materiale della Introini.Ribadisce che la controricorrente , come risulterebbedai documenti prodott i fin dal giudizio di merito e nuovamente prodottiin questa sede, aveva mantenuto la disponibilità dell’immobile dal 2007 al 2012, e per questo avrebbe dovuto essere condannata a risarcirgli i danni da illegittima occupazione dell’immobile per tutto il periodo, e inoltre che, in tutto questo lasso di tempo, non si era in alcun modo attivata per prevenire il degrado della v illa, trincerandosi dietro le ordinanze sindacali e i provvedimenti di sequestro.

Segnala poi che la corte d’appello avrebbe omesso anche l’esame della ordinanza sindacale di sgombero, dalla quale assume che già emergesse chiaramente la necessità di adottare interventi conservativi.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. per avere la Corte d'appello di Torino escluso ogni responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dei danni subiti dall'immobileed evidenzia che la necessità di interventi conservativi emerse non già nel 2010, come accertato dalla Corte d'appello,ma e ra evidente fin dal f ebbraio 2009 , come sarebbe stato ammesso dalla stessa signoraIntroini nei suoi scritti difensivi.

Il ricorrente sottolinea che la Corte d'appello, nel provvedimento impugnato, valuta quale fosse il momento in cui gli interventi di conservazione, indicati come necessari dal CTU , avrebbero dovuto essere realizzati però,invece di prendere atto che le prime fessurazioni si manifestarono già a febbraio 2009, posticipa al gennaio 2010 tale momento sos tenendo appunto che la necessità di intervenire fosse stataindicata solo con la relazione in data 7 gennaio 2010, che nega va ogni causalità tra la mancanza di ogni iniziativa conservativa in capo alla Introini e il collasso dell'edificio, laddove la stess a , essendo nell'esclusiva detenzione abusiva dell'immobile, avrebbe dovuto adoperarsi fin dal febbraio 2009 a realizzare tutti quegli interventi di messa in sicurezza e consolidamento volti ad evitare ulteriori cedimenti e all'esito il collasso,poi avvenuto, della pregevole struttura .

Sostiene quindi che la signora Introini,oltre ad assumere una condotta ostruzionistica, non si attiva va come sarebbe stato suo dovere per evitare l’ irrecuperabilità statica dell'edificio , poi puntualmente verificatasi.

Con il terzo motivo di ricorso il Delfrance lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043,2055, 2056 e 1227 c.c. per avere la Corte d'appello di Torino escluso ogni responsabilità, anche solo concorrente, della Introini nella causazione de i danni subiti all'immobile.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 secondo comma numero 4 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c. per aver la Corte d'appello violato l'obbligo di adottare una motivazione intelligibile: ritiene che siano insanabilmente contraddittorie le due affermazioni che già più volte ha richiamato,la prima con cui si dice che ciascun fratello poteva farsi carico previa autorizzazione di disporre una soluzione di carattere conservativo come quella prospettata anche dai tecnici di fiducia incaricati,la seconda in cui si dice, al contrario , che tenuto conto delle circostanzeil collegio non ritiene raggiunta la prova del collegamento eziologico tra la condotta omissiva dell'appellante e i danni subiti dall'immobile nemmeno sotto il profilo della corresponsabilità.

Il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato sia in relazione alla riduzione della condanna per abusiva occupazione sia al rigetto della domanda nei confronti della Introini per aver provocato la perdita del bene illegittimamente occupato, è inammissibile, in quanto con esso, attraverso la denuncia di mancato esame di documenti rilevanti per la decisione, si critica direttamente l’esito della valutazione, sollecitando la Corte ad un nuovo quanto inammissibile in questa sede esame delle risultanze istruttorie.

Il mancatoesame di u n documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento.

Ne consegue che ladenuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali ildocumento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. n. 16812 del 2018).Nel caso di specie si lamenta c he la corte d’appello non abbia attribuito ai documenti indicati il rilievo che vi associa il ricorrente, e quindi si contesta l’esito della valutazione.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

La corte d’appello dapprima non contesta le affermazioni del primo giudice laddove ha ritenuto che la accertata situazione di godimento ed amministrazione esclusiva da parte della convenuta dell'immobile di Noli ha certamente determinato in capo alla medesima l'insorgere di un obbligo di diligenza nella gestione e conservazione del bene ereditario.

Riti ene però che le argomentazioni del tribunale presuppongano una gestione esclusiva del bene da parte dell'appellante, e che il sequestro , eseguito nel dicembre del 2009 , abbia apportato una vera e propria cesura nella situazione di utilizzo del bene, nei fatti sottratto all'uso abitativo e alla gestione esclusiva dell'appellante e che il dissesto si sia verificato successivamente.

Si tratta di un accertamento in fatto nonsindacabile in questa sede.

Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto presentano profili di connessione, e sono fondati per quanto di ragione là dove la corte d’appello ha escluso ogni responsabilità, anche concorrente, della Introini nella completa rovina del bene da lei occupato, di proprietà del fratello, sia sotto il profilo della illogicità della motivazione che della violazione di legge.Pur avendo affermato che in capo alla occupante gravasse un obbligo di diligenza, infatti, e pur avendo dato atto che la stessa non prese alcuna iniziativa per la conservazione della cosa, la Corte d'appello conclude, a pagina 16 , rigettando la domanda in quanto non ritiene raggiunta la prova del collegamento eziologico tra la as serit a condotta omissiva dell'appellante e i danni subiti dall'immobile, nemmeno sotto il profilo della corresponsabilità,senza alcuna altra motivazione idonea a dotare di coerenza logica le due contrastanti affermazioni.

Il giudice del rinvio dovrà tornare quindi a verificarela sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'appellante e i danni subiti dall'immobile nel periodo fino al dicembre 2009,in cui la Introini ebbe la piena ed esclusiva gestione dell'immobile, ovvero se ad escludere una sua responsabilità quanto meno da colpa concorrente omissiva possa considerarsi sufficiente il non aver ostacolato l’accesso dei tecnici incaricati dal fratello o se dalla stessa potesse esigersi un comportamento attivo, volto alla conservazione dell’immobile, considerato anche che i rapporti tra i due fratelli non si esaurivano nella dinamica occupante-proprietario, ma si inserivano in un più ampio contesto dirivendicazioni ereditarie in cui era interesse di entrambi la conservazione del patrimonio.

I primi due motivi sono quindi inammissibili, il terzo e il quarto motivo sono accolti, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla corte d’appello di Torinoin diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibili il primoe il secondo motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 8646/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 146 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1321/2019della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal cons. LinaRUBINO [OSCURATO:PERSONA] 1.Delfrance I ntroini Mendes R ibeiro propone ricorso per c assazione articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza numero 1321 del 2019 emessa dalla Corte d'appello di Torino in data 10 luglio 2019, pubblicata il 30 luglio 2019 e non notificata. 2. Resiste la Introini con controricorso. 3. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 4. Questi i fatti, per quanto ancora di rilievo in questa sede. 4.1. Prima della introduzione del presente giudizio, la Introini,come si apprende dalla lettura della sentenza impugnata, nel 2009evocava in giudizio il fratello davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che si accertasse il suo diritto a detenere per tutta la sua vita, quale comodataria, la villa di Noli lasciata in eredità dalla madre al fratello, ed al contempo chiedeva la reintegrazione della propria quota di legittima. La domanda di comodato era rigettata, mentre veniva disposta la reintegrazione della quota di legittima. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] I ntroini , d ante causa dell'odierno ricorrente , conveniva in giudizio la sorella [OSCURATO:PERSONA] 2014, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l’abusiva detenzione d ella predetta villa , di proprietà escl usiva dell’attore, ricevuta per testamento dalla madre, e per il dissesto che la stessa villa aveva subito nel periodo in cui era stata illegittimamente detenuta dalla sorella. Il giudizio veniva proseguito dal Delfrance, unico erede dell’attore. 4.3. Il Tribunale accoglieva in parte le domande dell’attore, condannando la convenuta a corrispondergli 75.000 euro per l’abusiva occupazione dell’immobile, protrattasi dal 2007 al 2012, e la somma di euro 263.000 circa a titolo di risarcimento dei danni per il dissesto dell’immobile, avendo accertato che la villa, il cui valore era stato stimato in altro giudizio come pari ad euro 1.3000.000,00, era ormai in condizioni di degrado tale da dover essere demolita, perché il dissesto che essa aveva subito negli anni,che aveva colpito perfino le fondamenta, causato dagli scavi in un fondo limitrofo per costruire un parcheggio interrato, ne aveva minato in modo irrimediabile la stabilità. L’ammontare liquidato era pari al costo di demolizione e di ricostruzione. 5.Proposto appello dalla Introini e appello incidentale dal Delfrance, la corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’appello principale della Introini quanto alla mancanza di ogni responsabilità in capo all’appellante nel dissesto della villa, e rigettava l’appello incidentale del Delfrance, volto a far accertare l’esclusiva responsabilità della Introini nel dissesto. Rideterminava nel minor importo di 39.000 euro quanto dovuto dalla Introini per l’abusiva occupazione dell’immobile, riducendo il periodo di abusivo godimento dal 2007 al momento in cui, nel 2009, era stato disposto il sequestro penale della villa. 5.1. In relazione in particolare alla domanda risarcitoria per aver consentito la rovina dell’edificio, la corte d’appello dapprima escludeva che la Introini potesseaver avuto la disponibilità dell’immobile dopo l’ordinanza sindacale di sgombero del 2009, quindi afferma che solo da una relazione peritale del 2010, commissionata dal fratello, emerse la necessità di interventi conservativi per la messa in sicurezza dell’immobile. La corte d’appello esclude che la sorella abbia mai ostacolato l’accesso del fratello e dei tecnici da questo indicati per verificare lo stato dell’immobile, ed esclude che la responsabilità derivante d alla mancata esecuzione degli interventi conservativi necessari fosse ascrivibile alla sorellapiuttosto che al proprietario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce, come primo motivo , il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo el’omessa motivazione in ordine al mancato esame di alcuni documenti. In relazione alla riduzione della condanna per illegittima occupazione dell’immobile, ridottain appello in riferimento ad un arco di tempo più ridotto, con termine finale individuato nella data del sequestro probatorio penale, il ricorrente lamenta che non sia stata presa in considerazione l’avvenuta revoca di quel sequestro, avvenuta nel 2010, come si evincerebbe da una sentenza del Gup di Savona del 2012, non esaminata dalla corte d’app ello . Afferma che, revocato il sequestro, l’immobile fosserientrato nella esclusiva quanto illegittima disponibilità materiale della Introini.Ribadisce che la controricorrente , come risulterebbedai documenti prodott i fin dal giudizio di merito e nuovamente prodottiin questa sede, aveva mantenuto la disponibilità dell’immobile dal 2007 al 2012, e per questo avrebbe dovuto essere condannata a risarcirgli i danni da illegittima occupazione dell’immobile per tutto il periodo, e inoltre che, in tutto questo lasso di tempo, non si era in alcun modo attivata per prevenire il degrado della v illa, trincerandosi dietro le ordinanze sindacali e i provvedimenti di sequestro. Segnala poi che la corte d’appello avrebbe omesso anche l’esame della ordinanza sindacale di sgombero, dalla quale assume che già emergesse chiaramente la necessità di adottare interventi conservativi. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. per avere la Corte d'appello di Torino escluso ogni responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dei danni subiti dall'immobileed evidenzia che la necessità di interventi conservativi emerse non già nel 2010, come accertato dalla Corte d'appello,ma e ra evidente fin dal f ebbraio 2009 , come sarebbe stato ammesso dalla stessa signoraIntroini nei suoi scritti difensivi. Il ricorrente sottolinea che la Corte d'appello, nel provvedimento impugnato, valuta quale fosse il momento in cui gli interventi di conservazione, indicati come necessari dal CTU , avrebbero dovuto essere realizzati però,invece di prendere atto che le prime fessurazioni si manifestarono già a febbraio 2009, posticipa al gennaio 2010 tale momento sos tenendo appunto che la necessità di intervenire fosse stataindicata solo con la relazione in data 7 gennaio 2010, che nega va ogni causalità tra la mancanza di ogni iniziativa conservativa in capo alla Introini e il collasso dell'edificio, laddove la stess a , essendo nell'esclusiva detenzione abusiva dell'immobile, avrebbe dovuto adoperarsi fin dal febbraio 2009 a realizzare tutti quegli interventi di messa in sicurezza e consolidamento volti ad evitare ulteriori cedimenti e all'esito il collasso,poi avvenuto, della pregevole struttura . Sostiene quindi che la signora Introini,oltre ad assumere una condotta ostruzionistica, non si attiva va come sarebbe stato suo dovere per evitare l’ irrecuperabilità statica dell'edificio , poi puntualmente verificatasi. Con il terzo motivo di ricorso il Delfrance lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043,2055, 2056 e 1227 c.c. per avere la Corte d'appello di Torino escluso ogni responsabilità, anche solo concorrente, della Introini nella causazione de i danni subiti all'immobile. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 secondo comma numero 4 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c. per aver la Corte d'appello violato l'obbligo di adottare una motivazione intelligibile: ritiene che siano insanabilmente contraddittorie le due affermazioni che già più volte ha richiamato,la prima con cui si dice che ciascun fratello poteva farsi carico previa autorizzazione di disporre una soluzione di carattere conservativo come quella prospettata anche dai tecnici di fiducia incaricati,la seconda in cui si dice, al contrario , che tenuto conto delle circostanzeil collegio non ritiene raggiunta la prova del collegamento eziologico tra la condotta omissiva dell'appellante e i danni subiti dall'immobile nemmeno sotto il profilo della corresponsabilità. Il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato sia in relazione alla riduzione della condanna per abusiva occupazione sia al rigetto della domanda nei confronti della Introini per aver provocato la perdita del bene illegittimamente occupato, è inammissibile, in quanto con esso, attraverso la denuncia di mancato esame di documenti rilevanti per la decisione, si critica direttamente l’esito della valutazione, sollecitando la Corte ad un nuovo quanto inammissibile in questa sede esame delle risultanze istruttorie. Il mancatoesame di u n documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che ladenuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali ildocumento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. n. 16812 del 2018).Nel caso di specie si lamenta c he la corte d’appello non abbia attribuito ai documenti indicati il rilievo che vi associa il ricorrente, e quindi si contesta l’esito della valutazione. Anche il secondo motivo è inammissibile. La corte d’appello dapprima non contesta le affermazioni del primo giudice laddove ha ritenuto che la accertata situazione di godimento ed amministrazione esclusiva da parte della convenuta dell'immobile di Noli ha certamente determinato in capo alla medesima l'insorgere di un obbligo di diligenza nella gestione e conservazione del bene ereditario. Riti ene però che le argomentazioni del tribunale presuppongano una gestione esclusiva del bene da parte dell'appellante, e che il sequestro , eseguito nel dicembre del 2009 , abbia apportato una vera e propria cesura nella situazione di utilizzo del bene, nei fatti sottratto all'uso abitativo e alla gestione esclusiva dell'appellante e che il dissesto si sia verificato successivamente. Si tratta di un accertamento in fatto nonsindacabile in questa sede. Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto presentano profili di connessione, e sono fondati per quanto di ragione là dove la corte d’appello ha escluso ogni responsabilità, anche concorrente, della Introini nella completa rovina del bene da lei occupato, di proprietà del fratello, sia sotto il profilo della illogicità della motivazione che della violazione di legge.Pur avendo affermato che in capo alla occupante gravasse un obbligo di diligenza, infatti, e pur avendo dato atto che la stessa non prese alcuna iniziativa per la conservazione della cosa, la Corte d'appello conclude, a pagina 16 , rigettando la domanda in quanto non ritiene raggiunta la prova del collegamento eziologico tra la as serit a condotta omissiva dell'appellante e i danni subiti dall'immobile, nemmeno sotto il profilo della corresponsabilità,senza alcuna altra motivazione idonea a dotare di coerenza logica le due contrastanti affermazioni. Il giudice del rinvio dovrà tornare quindi a verificarela sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'appellante e i danni subiti dall'immobile nel periodo fino al dicembre 2009,in cui la Introini ebbe la piena ed esclusiva gestione dell'immobile, ovvero se ad escludere una sua responsabilità quanto meno da colpa concorrente omissiva possa considerarsi sufficiente il non aver ostacolato l’accesso dei tecnici incaricati dal fratello o se dalla stessa potesse esigersi un comportamento attivo, volto alla conservazione dell’immobile, considerato anche che i rapporti tra i due fratelli non si esaurivano nella dinamica occupante-proprietario, ma si inserivano in un più ampio contesto dirivendicazioni ereditarie in cui era interesse di entrambi la conservazione del patrimonio. I primi due motivi sono quindi inammissibili, il terzo e il quarto motivo sono accolti, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla corte d’appello di Torinoin diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibili il primoe il secondo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appe
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