CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 05417/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 99, comma 2, nn. 1 e 2, e 624 (capo A) e 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo B) (fatti commesso in Brescia il 2 maggio 2021 ed il 7 aprile 2021); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico, per il mancato confronto della censura al riguardo articolata con le ragioni ostese a sostegno della detta statuizione (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto ricorresse l'elemento ostativo dell'abitualità della condotta, inserendosi i furti oggetto del presente procedimento in un sistema seriale di condotte predatorie, suscettibile di dar conto di una proclività dell'imputato a commettere reati contro il patrimonio), e, comunque, manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, replica la stessa genericità del corrispondente motivo di appello, giacché neppure in questa sede sono allegati elementi di fatto, ulteriori e diversi rispetto all'esiguità del danno patrimoniale cagionato, già valorizzato con la concessione all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., suscettibili di giustificare un'ulteriore mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen.; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il