CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14941/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 7846/2019 depositata il 18/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda ha origine dalla notificazione, avvenuta il 24 gennaio 2008,di più cartelle di pagamento con cui l’allora agente della riscossione intimavaNumero registro generale 18070/2020Numero sezionale 4195/2026Numero di raccolta generale 14941/2026Data pubblicazione 19/05/2026a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio equali eredi di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento dell’importo complessivo di euro26.808,97 a titolo di imposta di successione. I destinatari hanno dedottoche le cartelle non erano state precedute da alcun avviso di liquidazione odi accertamento, che il credito era prescritto o comunque decaduto, che gliviziata, oltre a prospettare ulteriori profili di illegittimità in relazione allostatuto del contribuente.2. Avverso tali cartelle i contribuenti hanno proposto ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Benevento, che è stato notificato il 25marzo 2008, primo giorno utile successivo alla scadenza del terminecadente in giorno festivo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, condecisione n. 169/02/08 depositata il 20 ottobre 2008, ha dichiaratoinammissibile il ricorso, ritenendolo tardivo, senza dunque esaminare ilmerito delle censure.3. I contribuenti hanno impugnato tale pronuncia dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania, deducendo l’error inprocedendo commesso dal giudice di primo grado per non avere consideratoche, ai fini della tempestività, rilevava la data di consegna dell’attoall’ufficiale giudiziario. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con decisionen. 247/2010, ha rigettato il gravame, confermando l’inammissibilità delricorso sul presupposto che la notifica si fosse perfezionata solo con laricezione dell’atto da parte dell’Amministrazione finanziaria.4. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso percassazione, la quale, con sentenza n. 10697/2018 pubblicata il 4 maggio2018, ha accolto il ricorso, ritenendo tempestiva l’impugnazione propostain primo grado, e ha cassato la decisione impugnata con rinvio allaCommissione tributaria regionale della Campania. Nel dispositivo dellasentenza è stato tuttavia indicato, per errore materiale, che l’accoglimentoriguardava il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; errore che la stessa CorteNumero registro generale 18070/2020Numero sezionale 4195/2026Numero di raccolta generale 14941/2026Data pubblicazione 19/05/2026ha successivamente corretto con ordinanza n. 4, n. 5005/2019, depositatail 21 febbraio 2019, precisando che il ricorso accolto era quello deicontribuenti.5. A seguito della cassazione con rinvio, i contribuenti hanno riassunto ilgiudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale con atto notificato il3 maggio 2019, riproponendo integralmente le domande e le eccezioni giàformulate nei precedenti gradi. L’Agenzia delle Entrate si è costituitaeccependo, in via preliminare, la tardività della riassunzione, sostenendoche il termine di sei mesi decorreva dalla pubblicazione della sentenza dicassazione del 4 maggio 2018 e non dall’ordinanza di correzione dell’erroremateriale.6. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con decisione n.7846/2019, ha dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestivariassunzione ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, ritenendo che iltermine semestrale decorresse dalla pubblicazione della sentenza dicassazione e che l’errore corretto non fosse idoneo a incidere sulladecorrenza del dies a quo. [OSCURATO:PERSONA] ha indi compensatointegralmente le spese di lite, sul rilievo della natura esclusivamenteprocessuale della decisione6. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hannoproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.7. Le parti intimate non si sono costituite con controricorso.8. Successivamente le parti ricorrenti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.287, 288, 327, 392 e 393 c.p.c., applicabile ratione temporis, nonché degliartt. 1, comma 2, 62 e 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dalD.Lgs. n. 156 del 2015, e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge ingenerale.Numero registro generale 18070/2020Numero sezionale 4195/2026Numero di raccolta generale 14941/2026Data pubblicazione 19/05/20261.1. Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie il terminesemestrale per la riassunzione del giudizio di rinvio, decorrente dallapubblicazione della sentenza di cassazione del 4 maggio 2018, anziché iltermine annuale previsto dalla disciplina previgente. Essi sostengono che ilnuovo termine introdotto dal D.Lgs. n. 156 del 2015 non possa trovareapplicazione ai giudizi instaurati anteriormente al 1° gennaio 2016, almenocon riferimento agli aspetti procedurali connessi al giudizio di cassazione edi rinvio, che restano regolati dal codice di procedura civile. La CTR,applicando in modo indifferenziato la nuova disciplina a tutti i giudizipendenti, avrebbe fornito un’interpretazione erronea dell’art. 12 delledisposizioni transitorie, in contrasto con i principi di diritto vivente e con laratio della riforma, determinando una compressione irragionevole del dirittodi difesa.Nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate sostiene, in senso opposto,che le norme processuali hanno immediata applicazione e che il terminesemestrale di cui al novellato art. 63 D.Lgs. n. 546/1992 sarebbe applicabilea tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, ritenendocorretta la declaratoria di estinzione pronunciata dalla CTR.1.2. La censura è priva di fondamento.Il termine "lungo", perentorio, si applica indipendentemente dallanotificazione della sentenza e decorre dal deposito in cancelleria. Solo pergiudizi iniziati prima del 4/7/2009, il termine è di un anno, ipotesi checertamente non ricorre nel caso di specie.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzao del procedimento ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.I ricorrenti lamentano che la CTR abbia pronunciato una decisioneaffetta da nullità per omessa e apparente motivazione, nonché per mancatadecisione su specifici profili dedotti, avendo dichiarato l’estinzione delgiudizio senza esaminare in modo effettivo le argomentazioni svolte inNumero registro generale 18070/2020Numero sezionale 4195/2026Numero di raccolta generale 14941/2026Data pubblicazione 19/05/2026ordine all’inapplicabilità del termine semestrale e alla correttaindividuazione del dies a quo. La sentenza impugnata, limitandosi arichiamare in modo astratto la giurisprudenza di legittimità, non avrebbesvolto alcun concreto scrutinio delle peculiarità del caso, così integrando unvizio di attività idoneo a ledere il diritto di difesa.Nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate ha replicato che lamotivazione della CTR sarebbe sufficiente e coerente, avendo il giudiceregionale esplicitato le ragioni per cui l’errore materiale contenuto nellasentenza di cassazione non era tale da ingenerare dubbi sull’effettivocontenuto della decisione e, dunque, non idoneo a incidere sulla decorrenzadel termine di riassunzione.2.1. Il motivo non è fondato.Per costante giurisprudenza la mancanza di motivazione, quale causadi nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicalecarenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichéintessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020,n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è inpresenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquandola motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e,quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale darendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass.,Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184).Numero registro generale 18070/2020Numero sezionale 4195/2026Numero di raccolta generale 14941/2026Data pubblicazione 19/05/20262.2. Nel caso in esame, invero, il decisum raggiunge la soglia delminimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato la lorodecisione con argomenti che, ancorché sintetici, consentono dicomprendere il ragionamento.Il motivo va rigettato.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 287, 288, 306, 327, 392 e 393 c.p.c., nonché degliartt. 1, comma 2, 12 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 24 Cost.,dell’art. 111 Cost., comma 2, e dell’art. 6 CEDU.Con tale censura i ricorrenti sostengono che, anche a voler ritenereapplicabile il termine semestrale, la CTR avrebbe comunque erratonell’individuare il dies a quo, che avrebbe dovuto decorrere dallapubblicazione dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 21febbraio 2019 e non dalla pubblicazione della sentenza di cassazione del 4maggio 2018. L’errore contenuto nel dispositivo della sentenza di legittimità– consistito nell’indicazione dell’Agenzia delle Entrate quale parte vittoriosa,anziché dei contribuenti – non era immediatamente percepibile comeirrilevante, ma incideva sulla sostanza del decisum, generando oggettividubbi circa l’individuazione della parte legittimata alla riassunzione. Inapplicazione dell’art. 288, comma 4, c.p.c., il termine avrebbe dovutopertanto decorrere dalla correzione, con conseguente tempestività dellariassunzione effettuata il 3 maggio 2019.Nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate sostiene invece che l’erroremateriale fosse facilmente riconoscibile alla luce dell’epigrafe e dellamotivazione della sentenza di cassazione, sicché esso non avrebbe incisosull’effettiva comprensione del decisum e non avrebbe potuto giustificareuno slittamento del termine di riassunzione.3.1. Il motivo è fondato.3.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che se la sentenza diappello dispone la rimessione al primo giudice, il termine per la riassunzioneNumero registro generale 18070/2020Numero sezionale 4195/2026Numero di raccolta generale 14941/2026Data pubblicazione 19/05/2026del processo decorre dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, dallascadenza del termine generale previsto dall'art. 327 c.p.c.; qualora lasentenza contenga un mero errore materiale, il termine di cui all'art. 327c.p.c. decorre dall'annotazione in calce dell'ordinanza di correzione purchèsi tratti di errore non chiaramente percepibile ed idoneo ad ingenerarelegittimi dubbi sul contenuto della decisione, non anche nel caso in cui siairrilevante ai fini della corretta interpretazione del "dictum" e del "decisum"del giudice di appello (Cass. 06/08/2019, n. 20996 (Rv. 654801 - 01)), eche agli stessi soggetti che sono stati parti del giudizio di legittimità spettala legittimazione alla riassunzione del processo a seguito di cassazione conrinvio e, qualora la pronuncia rescindente contenga un errore materialeconsistente nell'omessa menzione di una delle parti, il termine perentorioper la riassunzione, ex art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, decorredall'annotazione in calce al provvedimento dell'ordinanza di correzione (nondalla pubblicazione della decisione), a condizione che l'omissione sia idoneaad ingenerare un dubbio ragionevole - e non "ictu oculi" infondato opretestuoso - sull'individuazione delle parti del giudizio rescindente (Cass.07/11/2024, n. 28755 (Rv. 673543 - 01)).Nel caso di specie l’errore è consistito nello scambio della indicazionerelativa alla parte vittoriosa, indicata nell’Agenzia delle Entrate, anziché neicontribuenti, i quali, evidentemente, hanno dovuto attendere la correzionedell’errore per la piena comprensione della statuizione.3.3. Il motivo è quindi fondato, in quanto deve farsi applicazione delseguente, principio di diritto: In tema di decorrenza dei terminiprocessuali per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c. e dirimessione in termini, l’errore materiale consistente nello scambiodell’indicazione tra parte vittoriosa e parte soccombente nel corpo deldispositivo, incidendo direttamente sulla comprensione del dictum e deldecisum, costituisce errore materiale non irrilevante e non rilevabile ictuoculi, ed è quindi idoneo a giustificare la rimessione in termini, sicché laNumero registro generale 18070/2020Numero sezionale 4195/2026Numero di raccolta generale 14941/2026Data pubblicazione 19/05/2026parte interessata può legittimamente attendere la correzione delprovvedimento per acquisire piena certezza circa la reale portata dellastatuizione giudiziale, ai fini della proposizione della impugnazione, conconseguenze differimento del decorso del termine di impugnazione alla datadella correzione .3.4. Ne consegue che il motivo deve essere accolto.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 287, 288, 306, 327, 392 e 393 c.p.c., nonché degliartt. 1, comma 2, 12 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992.I ricorrenti ripropongono, sotto il profilo del vizio di attività, lemedesime doglianze già svolte con il terzo motivo, evidenziando chel’erronea declaratoria di estinzione del giudizio ha determinato laformazione di un giudicato meramente processuale, preclusivo dell’esamedel merito, in violazione dei principi del giusto processo e dell’effettivitàdella tutela giurisdizionale. La CTR, disconoscendo la rilevanza dell’erroremateriale e della relativa ordinanza di correzione, avrebbe adottato unasoluzione irragionevole e sproporzionata, aggravando inutilmente ilcontenzioso e costringendo le parti a un ulteriore ricorso per cassazione suquestioni esclusivamente procedurali.Nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate insiste per il rigetto delmotivo, ribadendo che non sussisterebbe alcun vizio del procedimento,poiché la CTR si sarebbe limitata a fare corretta applicazione delle normeprocessuali e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in temadi riassunzione del giudizio di rinvio4.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.5. In conclusione, il ricorso va accolto con riguardo al motivo n. 3,rigettati i motivi n. 1 e 2 e assorbito il n. 4, e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese di legittimità.Numero registro generale 18070/2020Numero sezionale 4195/2026Numero di raccolta generale 14941/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso con riguardo al motivo n. 3, rigettati i motivi n.1 e 2 e assorbito il n. 4, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]