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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34734/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17023/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17023/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06
Sentenza Cassazione n. 34734/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris