CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 28521/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14300 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto BRUCCI Gennaro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71T20 A024I) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F.: CLL NRC64C21 I838O ) -ricorrente- nei confronti di REGIONE CAMPANIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: NCFFRZ 67H03 F839L ) -controricorrente- per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pen- dente dinanzi alGiudice di Pace di Napoli, iscritto al n. 36750 dell’anno 2020 del R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglioin data 24 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdi- zione del giudice ordinario. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti della Regione Campania, davanti al Giudice di Pace di Napoli, al quale ha chie- sto i seguenti provvedimenti: «in via del tutto preliminare ac- certare e dichiarare che l’art. 2 e l’art. 3 della Costituzione im- pongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico di ga- rantire il principio di eguaglianza ed accertare e dichiarare ap- plicando in primis l’art. 2 e 3 della Costituzione con norma di equità cd. FORMATIVA e/o sostitutiva fondata sul giudizio intui- tivo e non sillogistico, ai sensi e per gli effetti di Cassazione Civile Sez. U. n. 716/1999, che l’istante figura nell’elenco (doc. 19) degli appartenenti alla platea Bros e per l’effetto accertare e dichiarare che è mancato colposamente dalla delibera 690/2010 (08/10/2010) e sino all’ottobre 2019 quando si è ini- ziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali, sia: 1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell’oc- cupabilità, sia 3. l’azione di sistema accertando e dichiarando, con pronunciadi sola equità, che tale complessivo comporta- mento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informa- tori posti dall’art. 2 e 3 della Costituzione e l’art. 1337 c.c. e/o l’art. 2043 c.c. accertando e dichiarando con efficacia di giudi- cato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell’arco temporale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’egua- glianza dell’istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limi- tandone l’effettiva partecipazione all’organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla egua- glianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o non patrimoniale e, per tutto quanto sopra esposto: [OSCURATO:PERSONA]. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 con pronuncia normativa di equità cd. formativa e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, anche a titolo risarcitorio ovvero indennitario e di equità, eco- munque per i principi informatori sopra dedotti filtrati dall’art.1337 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell’istante della complessiva somma di € 1.099,00 (millenovantanove) oltre interessi dalla domanda; - Condannare la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed ono- rari di giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari in so- lido». L’ente convenuto, costituitosi in giudizio, ha, tra l’altro, eccepito il difetto assoluto di giurisdizione e, in subordine, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giuri- sdizione del giudice amministrativo sulle domande proposte. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., assumendo che la controversia spetterebbe alla giurisdizione del giudice ordina- rio. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso assumendo l’inammissibilità del regolamento proposto e, comunque, in su- bordine, la sussistenza del la giurisdizione del giudice ammini- strativo. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio. L’Ufficio della Procura Generale, che ha presentato conclusioni scritte, ha chiesto «che la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, affermi la giurisdizione del giudice ordinario. Con- seguenze di legge». Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ric. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 Ragioni della decisione 1. Si premette che il ricorso contiene una sufficiente illustra- zione dei fatti rilevanti per il giudizio, dell’oggetto dello stesso e dell’andamento della vicenda sostanziale e processuale. Inoltre, l’esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a base della domanda sostanzialmente corrisponde a quanto esposto nell’atto di citazione introduttivo del giudizio. 2.Si premette, altresì, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte,la giurisdizione si determina sulla base della do- manda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministra- tivo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitumsostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in fun- zione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della po- sizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con ri- guardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (cfr. Cass., Sez. U, 8 maggio 2007, n. 10374; 25 giugno 2010, n. 15323; tra le più recenti, ex multis:Sez. U, 27 luglio 2022, n. 23436; 21 settembre 2021, n. 25480; 8 lu- glio 2020, n. 14231; 15 settembre 2017, n. 21522). 3.Nella specie, il petitum sostanziale della domanda avanzata davanti al giudice di pace dal Brucci è costituito da una richiesta risarcitoria per una condotta, sostanzialmente omissiva, della Regione Campania, che si assume illecita ed integrante respon- sabilità extracontrattuale, ovvero precontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e 1337 c.c., avendo causato la lesione di diritti in- violabili costituzionalmente protetti dell’attore. Il ricorrente, premesso di aver partecipato (tra il 2008 ed il 2009) a progetti «di [OSCURATO:PERSONA] organizzati dal convenuto Ente per soggetti appartenenti a categorie disagiate con Ric. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 difficoltà di inserimento» («[OSCURATO:PERSONA]») e a progetti di «so- stegno al reddito» («[OSCURATO:PERSONA]»), ha allegato che la Re- gione Campania avrebbe colposamente omesso di attuare, nel periodo dal 2010 al 2019, gli obiettivi della successiva delibera regionale n. 690 dell’8 ottobre 2010 (avente ad oggetto «Cam- pania al lavoro piano straordinario per il lavoro»), a suo dire diretta «a favore dell’istante proprio perché appartenente alla platea Isola/Bros»; più precisamente, la Regione avrebbe del tutto omesso le tre tipologie di azionepreviste da tale delibera (sostegno al reddito; sviluppo del l ’ occupabilità ; azione di si- stema), anche per avere determinato la caducazione o l’annul- lamento di una serie di successive delibere che, sempre se- condo la indicata prospettazione, erano destinate al suddetto fine, con revoca dei relativi finanziamenti. In tal modo, l’ente regionale avrebbe violato gli artt. 2 e 3 della Costituzione, con conseguente «lesione della legittima aspettativa dell’istante nella qualità di appartenente alla detta platea così come singo- larmente individuato dai provvedimenti in esame». In partico- lare, ha dedotto che «la Regione Campania ha violato in primis l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non ha rimosso gli ostacoli sopra indicati, ostacoli che, anche intuitivamente, sono in grado di limitare: la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, im- pediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», sostenendo di avere diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2043 c.c., quale «pri- vato cittadino [che] abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica(come le delibere dal 2010), successivamente annul- late e/o di fatto caducate, senza che si discuta della legittimità dell’annullamento», nonché al risarcimento del danno, ai sensi Ric. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 dell’art. 1337 c.c., per la violazione dei «principi di correttezza, buona amministrazione, lealtà, protezione e tutela dell’affida- mento». 4.Non vi è dubbio che sia l’esposizione dei fatti che l’illustra- zione delle ragioni di diritto a sostegno della domanda avanzata dal Brucci davanti al giudice di pace siano tutt’altro che chiare, precise e lineari. Nella presente sede è, peraltro, sufficiente rilevare che è, co- munque, possibile individuare l’oggetto ed il titolo della do- manda stessa, dovendosi del tutto prescindere dalla sua am- missibilità e fondatezza, che dovranno essere valutate dal giu- dice dotato di giurisdizione. In proposito, si osserva che l’attore dichiara espressamente di non intendere mettere in discussione la legittimità dell’esercizio dei poteri amministrativi pubblici dell’ente convenuto e chiede esclusivamente il risarcimento dei danni conseguenti alla le- sionedi suoi pretesi diritti costituzionalmente protetti, soste- nendo di avere ripostogiustificato affidamento , ingenerato an- che dal comportamento dell’ente stesso, nell’adozione di prov- vedimenti ampliativ i della propria sfera soggettiva , individuati in quelli diretti a rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dell’istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l’effettiva partecipazione all’organizzazione del Paese con irre- parabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità», provvedimenti che assume in parte anche ema- nati dalla Regione, ma poi annullati o caducati nei loro effetti ovvero solo tardivamente attuati, e in parte mai emanati, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede che Ric. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 dovrebbero caratterizzare l’azione amministrativa, ai sensi de- gli artt. 1337 e 2043 c.c.. Per quanto è possibile comprendere dalla confusa esposizione alla base dell’atto introduttivo del giudizio di merito, i provve- dimenti (omessi o caducati nei loro effetti) cui fa riferimento l’attore sono sostanzialmente rappresentati dalla predisposi- zione e completa attuazione di progetti per la realizzazione di interventi di interesse regionale, finanziati con risorse pubbliche e, quindi, idonei a sostenere l’occupazione ed il reddito, che, secondo la sua allegazione, gli avrebbero consentito di trovare una collocazione lavorativa presso le imprese che avrebbero posto in essere gli interventi stessi e beneficiato delle risorse a tanto destinateo, quanto meno, di ottenere un sostegno red- dituale, nel periodo cui fa riferimento. 5.Ribadito che non è possibile, nella presente sede, nessuna valutazione sulla fondatezza nel merito degli indicati assunti in diritto (né, tanto meno, sull’esistenza di prove a sostegno delle relative allegazioni in fatto), ed essendo quella appena rias- sunta la prospettazione di parte attrice, il petitum sostanziale alla base della domanda risulta costituito dalla dedotta viola- zione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati in virtù di una condotta omissiva illecita dell’ente pubblico. Lo stesso attore descrive le conseguenze lesive delle pretese condotte illecite dell’ente convenuto come limitazioni alla sua «libertà»ed « eguaglianza » ed alla sua « dignità » personale, che gli avrebberoimpedito il pieno sviluppo della sua personalità e l’effettiva partecipazione all’organizzazione del Paese, diritti che sostiene essergli garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. Più precisamente, sostiene, nella sostanza: a) che la Regione avrebbe l’obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli al suo inseri- mento nel mondo del lavoro, necessario per lo sviluppo della sua persona, anche sul piano della piena attuazione dei propri Ric. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 diritti di libertà ed eguaglianza come cittadino, nonché per il conseguimento di un reddito di sostegno; b) che avrebbe omesso di adempiere a tale obbligo; c) che tale omissione gli avrebbe causato danni, patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiede il risarcimento. 6. Va, in primo luogo, escluso che sussista il dedotto difetto assoluto di giurisdizione, configurabile esclusivamente «quando manca nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio e se la domanda non risulta conoscibile, né in astratto, né in concreto, da alcun giudice» (per tutte, cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15601 del 01/06/2023). Nella specie, la domanda giudiziale avanzata dall’attore Brucci prospetta la violazione di diritti fondamentali costituzional- mente protetti, in virtù di una condotta omissiva dell’ente con- venuto. Egli fa, quindi, valere la violazione di situazioni soggettive per- sonali giuridicamente tutelate, che comporterebbe un danno potenzialmente risarcibile, laddove fosse effettivamente sussi- stente la condotta illecita omissiva dell’ente convenuto diretta- mente lesiva di tali situazioni, in virtù dell’esistenza di un pre- ciso obbligodi impedire l’evento dannoso allegato. 7.La situazione soggettiva di cui l’attore assume la violazione ha, inoltre, la consistenza del diritto soggettivo e, precisa- mente, del diritto soggettivo fondamentale e inviolabile di ma- trice costituzionale. A prescindere dalla fondatezza dei suoi assunti in fatto e in di- ritto, la domanda che il Brucci ha inteso proporre ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante in primo luogo dalla omessa adozione di efficaci provvedimenti e, comunque, di successive azioni concrete, da parte dell’ente regionale convenuto, che, a suo dire, aveva il preciso obbligo di favorire e, anzi, addirittura Ric. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 di determinare il suo inserimento nel mondo del lavoro o, co- munque, di sostenere il suo reddito, e che avrebbe omesso di farlo, con lesione dei suoi diritti fondamentali di sviluppo della personalità, di libertà, di eguaglianza e di partecipazioneall’or- ganizzazione del Paese, tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.: in ciò starebbe, altresì, la violazione del legittimo affidamentoche egli assume di avere riposto nella “correttezza dell’azione ammini- strativa” finalizzata agli indicati obbiettivi e che sarebbe stata indotta dalla sua pregressa partecipazione a progetti regionali di formazione lavorativa «per soggetti appartenenti a categorie disagiate con difficoltà di inserimento» e di «sostegno al red- dito». Secondo l’attore, in altri termini, la Regione Campania avrebbe omesso di porre in essere l’attività necessaria alla concreta rea- lizzazione dei suoi diritti costituzionali sopra indicati, attività cui sostiene fosse tenuta. Egli esclude espressamente di intendere contestare la legitti- mità dei provvedimenti in concreto adottati dell’ente convenuto o, comunque, in generale, dell’esercizio da parte di questo del suo potere provvedimentale. Non indica –e neanche specificamente prospetta – l’esistenza di eventuali procedimenti amministrativi volti all’emissione di provvedimenti direttamente ampliativi della sua personale ed individuale sfera giuridica, che avrebbero eventualmente do- vuto essere adottati dalla Regione e la cui omissione avrebbe prodotto il danno allegato, ovvero di provvedimenti ammini- strativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica indivi- duale emessi, ma poi annullati o revocati. Fa, infatti, riferimento esclusivamente a provvedimenti e pro- getti di natura generale e di valore esclusivamente program- matico, che certamente non possono considerarsi di per sé Ric. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 stessi diretti ad ampliare la sua sfera personale giuridica, non riguardandolo direttamente ed individualmente in alcun modo. Né, tanto meno, allega danni configurabili in termini di “inte- resse negativo” (cioè, relativi a spese compiute o oneri soste- nuti in ragione del conseguimento di un concreto bene della vita, tanto meno attribuitogli da un provvedimento poi revocato o annullato), ai sensi dell’art. 1337 c.c.. La domanda, in definitiva, prospetta unicamente danni (patri- moniali e non patrimoniali) derivanti dalla violazione di diritti soggettivi fondamentali costituzionalmente garantiti dagli artt.2 e 3 Cost., che si assumono causati dalla condotta omissiva dell’ente convenuto, che si pretende illecita, ai sensi dell’art.2043 c.c. e/o dell’art. 1337 c.c., sull’assunto che quest’ultimo avrebbe omesso di adottare e portare ad attuazione la proget- tazione e l’attuazione di interventi di rilievo sociale e interesse regionale finanziati con fondi pubblici, idonei (secondo la pro- spettazione) a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e/o di sostenere il reddito dell’attore, nel periodo indicato. Ne consegue che la giurisdizione su di essa, per come è formu- lata (e a prescindere dalla sua fondatezza nel merito), spetta al giudice ordinario, il quale dovrà accertare se effettivamente sussiste la dedotta fattispecie di illecito omissivo attribuito alla Regione Campania: se, cioè, la condotta tenuta dall’ente regio- nale può ritenersi causa degli eventi lesivi lamentati dall’attore, sussistendo un preciso obbligo della stessa di impedire i pre- detti eventi. 8. Come già ampiamente chiarito, l’attore non ha, in realtà, allegato, a sostegno delle sue pretese, né l’omessa adozione, né l’avvenuta adozione e la successiva caducazione di specifici provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale, non avendo neanche dedotto uno specifico obbligo della Regione Campania di assumerlo o di Ric. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 erogargli provvidenze reddituali, né di imporre a terzi la sua diretta personale assunzione. Neanche ha prospettato, in effetti, la sussistenza di uno speci- fico procedimento amministrativo avente ad oggetto sue posi- zioni soggettive personali individuali. I provvedimenti amministrativi che richiama sono tutti di carat- tere generale e programmatico, non relativi alla sua posizione individuale, né idonei a determinare direttamente un amplia- mento della sua sfera giuridica personale. In tale contesto, la stessa pretesa lesione del suo affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa e nell’adozione di un comportamento di buona fede da parte dell’ente pubblico convenuto appare configurarsi, nella sostanza, non come dedu- zione della violazione del dovere di correttezza nell’ambito dello svolgimento di un procedimento amministrativo in cui egli abbia assunto la posizione di diretto interessato, in quanto compor- tante l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo e di- screzionale nei suoi confronti e relativo ad una sua posizione giuridica soggettiva, ma come una ulteriore allegazione a ge- nerico sostegno dell’affermazione della condotta illecita omis- siva lesiva di diritti costituzionalmente protetti imputata al pre- detto ente, tanto che neanche sono stati lamentati danni ricon- ducibili al cd. interesse negativo, tutelato dalla disposizione di cui all’art. 1337 c.c., di cui pure si assume la violazione. In ogni caso è, comunque, opportuno osservare, quanto meno a fini di completezza espositiva, che,anche con riguardo a sif- fatte ultime allegazioni e pretese, in base ai consolidati indirizzi di questa stessa Corte, «appartiene alla giurisdizione del giu- dice ordinario la domanda, proposta dal privato nei confronti della p.a., di risarcimento dei danni conseguiti alla lesione dell’incolpevole affidamento riposto sull’adozione di un provve- dimento ampliativo della propria sfera soggettiva –sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato Ric. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal compor- tamento dell’amministrazione nel procedimento amministra- tivo, poi conclusosi senza l’emanazione del provvedimento am- pliativo –,perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull’esercizio della potestà amministra- tiva, bensì, in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell’amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità dell’atto» (Cass., Sez. U, Ordi- nanza n. 25324 del 28/08/2023; nel medesimo senso, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 1567 del 19/01/2023: «la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla le- sione dell’affidamento sulla correttezza dell’azione amministra- tiva –avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. –ha natura con- trattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità “re- lazionale”, o “da contatto sociale qualificato”, idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., sia nel caso in cui nes- sun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell’ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato; ne consegue che la controver- sia relativa all’accertamento della responsabilità dell’ammini- strazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario»; cfr. anche Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8236 del 28/04/2020); si è, in quest’ottica, finanche affermato che «la pretesa risarcitoria del privato fondata sulla lesione dell’affidamento nella legitti- mità di un provvedimento ampliativo di una pubblica ammini- strazione, poi annullato in autotutela, non ha ad oggetto il modo in cui l’amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento annullato, o con quello di annullamento del primo, costituendo l’illegittimità del provvedimento il mero presupposto della lite, ma l’osservanza o meno delle regole di Ric. n. 14300/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 correttezza nei rapporti con i privati, regole distinte ed auto- nome rispetto a quelle della legittimità amministrativa ed a cui deve essere informato il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 120 del 2020, con la conseguenza che in dette ipotesi, corre- landosi la lesione dell’affidamento ad una posizione di diritto soggettivo, la giurisdizione compete al giudice ordinario» (Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 2175 del 24/01/2023; in senso analogo: Sez. U,Ordinanza n. 3496 del 06/02/2023). Nel caso di specie, anche a prescindere dall’effettivo significato da attribuire al richiamo operato dall’attore alla pretesa lesione dell’affidamento ed alla violazione dell’art. 1337 c.c., sotto il profilo del cd. petitumsostanziale, a maggior ragione dovrebbe, in ogni caso, escludersi in radice la sussistenza della giurisdi- zione del giudice amministrativo, non essendo in contestazione il corretto esercizio del potere discrezionale provvedimentale, non essendovi specifici provvedimenti direttamente ampliativi della sfera giuridica personale dell’attore di cui si lamenta la mancata emissione ovvero l’illegittima emissione e la succes- siva revoca o il successivo annullamento, e non controverten- dosi, del resto, neanche nell’ambito di una delle materie sog- gette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Di conseguenza, anche a volere considerare le posizioni critiche degli indicati indirizzi di questa Corte, secondo le quali la giuri- sdizione amministrativa andrebbe, in realtà, sempre « affer- mata quando l’affidamento abbia ad oggetto la stabilità del rap- porto amministrativo, costituito sulla base di un atto di esercizio di un potere pubblico, e a fortiori quando questo atto afferisca ad una materia di giurisdizione esclusiva», nella specie non vi sarebbero in nessun caso i presupposti per sostenere la giuri- sdizione del giudice amministrativo. 9.Il ricorso è accolto ed è dichiarata l