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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25382/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26313/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( , [OSCURATO:PERSONA] ( , [OSCURATO:PERSONA]( ). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( e [OSCURATO:PERSONA]( ) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 164/2018pubblicata i l 06/03/2018 N.R.G. 1864/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.3.2018, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della propria pensione di vecchiaia anticipata computando, nella quota reddituale, la media dei redditi dei migliori dieci anni sugli ultimi quindici, invece che la media degli ultimi diciotto, come effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del Regolamento di previdenza approvato nel 2004; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, per come interpretato da Cass.

S.U. n. 17742 del 2015, per avere la Corte di merito ritenuto che l’applicazione in specie del differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, previsto dall’art. 59, comma 20, l. n. 449/1997, determinando la posticipazione della decorrenza della pensione al 1°.7.2005, assoggettasse la liquidazione della pensione al Regolamento di previdenza della Cassa approvato nel 2004, che aveva ampliato il periodo in relazione al quale calcolare la media dei redditi di riferimento utile ai fini della quota reddituale della pensione; che, con il secondo motivo, le medesime censure sono ribadite anche in relazione alla previsione di cui all’art. 59, comma 20, l. n. 449/1997, per non avere la Corte territoriale rilevato che la norma ult. cit. fa salvo il meccanismo del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, cit.; che i due motivi possono trattarsi congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure; che, al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione sul dictumdi Cass. n. 15879 del 2017, la quale, sulla scorta di Cass. n. 16532 del 2015, ha affermato che, intema di trattamento pensionistico degli iscritti alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA], stante l'applicabilità dell'art. 59, comma 8, della l. n. 449/1997, in forza del richiamo contenuto nel successivo comma 20, non è configurabile alcun diritto alla pensione di anzianità anticipata anteriormente alla decorrenza fissata ai sensi di tale norma, sicché è con riferimento a tale data che va individuato il numero di anni da considerare ai fini del calcolo della media reddituale cui ancorare il trattamento pensionistico; che, nondimeno, appare evidente dalla lettura della pronuncia cit. che, in quella circostanza, l’oggetto del contendere concerneva esclusivamente la data cui ancorare la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata,non anche la possibilità che dall’applicazione del Regolamento adottato dalla Cassa successivamente all’entrata in vigore della legge n. 449/1997 potessero derivare vulnera al principio del pro ratadi cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, per come interpretato da Cass.

S.U. n. 17742 del 2015 e succ. conf.; che, controvertendosi nel caso di specie precisamente di tale eventualità, e segnatamente se criterio del pro rata , nella formulazione vigente all'epoca della maturazione del diritto a pensione dell’odierno ricorrente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), potesse consentire le modifiche introdotte dalla Cassa con il nuovo Regolamento approvato nel 2004, in virtù del quale è stato incrementato (da 15 a 18) il numero degli anni da porsi a base della determinazione della quota di pensione computata secondo il metodo reddituale, la risposta non può che essere coerente con il principio espresso da Cass.

S.U. n. 17742 del 2015, cit., e costantemente riaffermato da questa Corte, secondo cui, per i trattamenti maturati prima del 1°.1.2007, il parametro di riferimento del criterio del pro rata è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, sicché non possono trovare applicazione le modifiche in peiusper gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio stesso introdotta dalla riformulazione dell’art. 3, comma 12, cit., disposta dall'art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006, come interpretato dall'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013 (cfr., proprio con riferimento a pensioni decorrenti da data posteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ma anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass. nn. 12339 del 2016 e 24616 del 2018); che, non essendosi i giudici territoriali conformati all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26313/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( , [OSCURATO:PERSONA] ( , [OSCURATO:PERSONA]( ). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( e [OSCURATO:PERSONA]( ) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 164/2018pubblicata i l 06/03/2018 N.R.G. 1864/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.3.2018, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della propria pensione di vecchiaia anticipata computando, nella quota reddituale, la media dei redditi dei migliori dieci anni sugli ultimi quindici, invece che la media degli ultimi diciotto, come effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del Regolamento di previdenza approvato nel 2004; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, per come interpretato da Cass. S.U. n. 17742 del 2015, per avere la Corte di merito ritenuto che l’applicazione in specie del differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, previsto dall’art. 59, comma 20, l. n. 449/1997, determinando la posticipazione della decorrenza della pensione al 1°.7.2005, assoggettasse la liquidazione della pensione al Regolamento di previdenza della Cassa approvato nel 2004, che aveva ampliato il periodo in relazione al quale calcolare la media dei redditi di riferimento utile ai fini della quota reddituale della pensione; che, con il secondo motivo, le medesime censure sono ribadite anche in relazione alla previsione di cui all’art. 59, comma 20, l. n. 449/1997, per non avere la Corte territoriale rilevato che la norma ult. cit. fa salvo il meccanismo del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, cit.; che i due motivi possono trattarsi congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure; che, al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione sul dictumdi Cass. n. 15879 del 2017, la quale, sulla scorta di Cass. n. 16532 del 2015, ha affermato che, intema di trattamento pensionistico degli iscritti alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA], stante l'applicabilità dell'art. 59, comma 8, della l. n. 449/1997, in forza del richiamo contenuto nel successivo comma 20, non è configurabile alcun diritto alla pensione di anzianità anticipata anteriormente alla decorrenza fissata ai sensi di tale norma, sicché è con riferimento a tale data che va individuato il numero di anni da considerare ai fini del calcolo della media reddituale cui ancorare il trattamento pensionistico; che, nondimeno, appare evidente dalla lettura della pronuncia cit. che, in quella circostanza, l’oggetto del contendere concerneva esclusivamente la data cui ancorare la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata,non anche la possibilità che dall’applicazione del Regolamento adottato dalla Cassa successivamente all’entrata in vigore della legge n. 449/1997 potessero derivare vulnera al principio del pro ratadi cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, per come interpretato da Cass. S.U. n. 17742 del 2015 e succ. conf.; che, controvertendosi nel caso di specie precisamente di tale eventualità, e segnatamente se criterio del pro rata , nella formulazione vigente all'epoca della maturazione del diritto a pensione dell’odierno ricorrente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), potesse consentire le modifiche introdotte dalla Cassa con il nuovo Regolamento approvato nel 2004, in virtù del quale è stato incrementato (da 15 a 18) il numero degli anni da porsi a base della determinazione della quota di pensione computata secondo il metodo reddituale, la risposta non può che essere coerente con il principio espresso da Cass. S.U. n. 17742 del 2015, cit., e costantemente riaffermato da questa Corte, secondo cui, per i trattamenti maturati prima del 1°.1.2007, il parametro di riferimento del criterio del pro rata è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, sicché non possono trovare applicazione le modifiche in peiusper gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio stesso introdotta dalla riformulazione dell’art. 3, comma 12, cit., disposta dall'art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006, come interpretato dall'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013 (cfr., proprio con riferimento a pensioni decorrenti da data posteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ma anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass. nn. 12339 del 2016 e 24616 del 2018); che, non essendosi i giudici territoriali conformati all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizio
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