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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17086/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, pronunciata il 2 ottobre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento.

Con memoria si allegava la remissione della querela.

Rilevato che la querela veniva rimessa e che la rimessione e stata accettata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il resto è estinto per remissione di querela.

L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, pronunciata il 2 ottobre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento. Con memoria si allegava la remissione della querela. Rilevato che la querela veniva rimessa e che la rimessione e stata accettata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il resto è estinto per remissione di querela. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17086/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris