CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Foggia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 11/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Foggia che, in data 26/4/2018, aveva riconosciuto il Marasco colpevole del delitto di ricettazione condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma2, cod.pen., alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame. I giudici d'appello hanno, infatti, dato conto delle circostanze da cui hanno desunto la disponibilità dell'apparecchio cellulare in capo al ricorrente e giustificato il diniego della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. alla luce dei plurimi precedenti della stessa indole che militano a carico dell'imputato, evidenza che impone di ritenere il comportamento abituale a norma del comma 3 della disposizione in esame. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r----- f• ,2