CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 16347/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione con la quale il Tribunale di Crotone, in data 29 ottobre 2018, aveva condannato Rosario CAPICCHIANO alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di arresto e 666,67 euro di ammenda per aver portato, senza giustificato motivo, in luogo pubblico, in Isola di [OSCURATO:PERSONA], il 2 novembre 2017, un coltello a serramanico della lunghezza di cm 14 (art. 4 I. n. 110/75). 1.1. Nel disattendere le censure sulla responsabilità penale dedotte dalla difesa, la Corte calabrese osservava che le caratteristiche del coltello in questione, occultato dall'imputato (che non aveva addotto giustificazioni) nella tasca dei pantaloni, non costituivano il frutto di una mera 'ipotesi' del primo giudice, ma si desumevano agevolmente dalla descrizione compiuta dalla Polizia giudiziaria, siccome versata in atti fidefacenti; del resto, al sequestro aveva proceduto personale esperto in materia, che aveva definito esplicitamente l'arma del tipo 'a serramanico', indicandone le misure e non rilevando alcun deficit di funzionalità. Doveva escludersi la riconoscibilità, nel caso di specie, della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in quanto preclusa dal diniego, opposto dal primo giudice, alla richiesta di sussunzione della condotta attuata dall'imputato nell'ipotesi della lieve entità del fatto. 2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, sulla responsabilità, e, con il secondo, violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, occorre rammentare che il porto di coltello è sempre proibito, a norma dell'art. 4 I. n. 110/75, a meno che non esista un giustificato motivo, da esprimere nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (fra molte, Sez. 1, n. 18925 del 26/2/2013, Carrara, Rv. 256607). Detto giustificato motivo costituisce un'eccezione alla configurazione del reato, perché, da un lato, limita la validità del precetto penale e, dall'altro, paralizza l'azione penale. Appunto perché eccezione, esso deve sottostare alla regola generale secondo la quale l'eccezione può trovare applicazione solo quando la situazione di fatto cui essa si riferisce sia pienamente provata. L'onere di provare tale situazione incombe a chi la deduce (Sez. 6, n. 17777/89; Sez. 6, n. 9369/84). A fronte di una pacifica ammissione della detenzione da parte dell'imputato e della mancanza di espressione immediata, da parte sua, di un eventuale giustificato motivo, del tutto coerente è l'approdo cui è pervenuta la Corte di merito nel ravvisarne la responsabilità, a conferma di quanto già ritenuto dal primo giudice, essendo irrilevante che gli operanti di Polizia giudiziaria, nell'immediatezza, avessero chiesto o meno all'imputato di fornire giustificazioni del porto. In nessun travisamento, d'altra parte, è incorsa la Corte distrettuale, nella descrizione delle caratteristiche del coltello in sequestro, ricavate, correttamente, dai verbali di perquisizione e sequestro in atti. Sul punto, il motivo di ricorso non fa che riprodurre il profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice del merito. 3.2. Manifestamente infondato in diritto è il secondo motivo di ricorso, in quanto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il