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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11387/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 192 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché (il primo motivo) riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di evasione quanto all'elemento soggettivo) e (il secondo motivo) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (sostituzione della pena), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, dove è stato ritenuto ostativo in via assorbente il giudizio negativo sulla effettiva finalità di rieducazione della pena pecuniaria sostitutiva; avendo inoltre correttamente la Corte di appello determinato il parametro di conversione sulla base dei criteri "minimi" di cui all'art. 56 -quater

I. n. 689 del 1981, in assenza di elementi risultanti dagli atti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 192 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché (il primo motivo) riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di evasione quanto all'elemento soggettivo) e (il secondo motivo) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (sostituzione della pena), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, dove è stato ritenuto ostativo in via assorbente il giudizio negativo sulla effettiva finalità di rieducazione della pena pecuniaria sostitutiva; avendo inoltre correttamente la Corte di appello determinato il parametro di conversione sulla base dei criteri "minimi" di cui all'art. 56 -quater I. n. 689 del 1981, in assenza di elementi risultanti dagli atti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 11387/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris