CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 12132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLZANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la sezione distaccata della Corte di appello di Trento con sede in Bolzano ricorre avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Gip del Tribunale di Bolzano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cui era ascritto, tra gli altri reati, anche quello di cui all'art. 186, comma 7, d. Igs. n.285 del 30/04/1992. 2. Con un unico motivo, deduce violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada. 3. Il ricorso è inammissibile per mancanza di autosufficienza. 4. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sent. n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039 - 01) hanno stabilito il principio a mente del quale non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita. Discende da questo principio che grava sul ricorrente pubblico ministero la preliminare verifica, con la relativa allegazione, che l'imputato sia in possesso di patente, perché non è, né teoricamente né praticamente, possibile sospendere una patente mai richiesta e non concessa. La sospensione della patente nei confronti di chi non l'abbia conseguita non può essere disposta per ineseguibilità della sentenza per mancanza dell'oggetto, come si ricava dalla interpretazione letterale del termine 'sospensione', da elementari logica e buon senso, nonché dalla interpretazione sistematica. Perché la patente possa essere sospesa si richiede, dunque, un collegamento diretto, un nesso, tra il veicolo, con il quale il reato è commesso, e l'autorizzazione amministrativa che abilita alla guida di quel veicolo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna allegazione al riguardo, conseguendone l'inamnnissibilità del ricorso per difetto di specificità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 novembre 2022 a Il Consigliere estensore