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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 31134/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24821-2022RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente non costituito – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via Panama n. 48 presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] e Partners; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1475/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 08/02/2022; Improcedibilità ricorso udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorso notificato per resistere al ricorso,notificatole il 9/09/2022 da ll’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’impugnazione di una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, avente ad oggetto due avvisi di accertamento Ires e Irap anno 2012, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.

Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. Il ricorso erariale non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ.; esso, quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 28/10/2022 , e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.

La costituzione dell'intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez.

U., n. 4859/1981 e n. 6420/1981); invero, il principio -sancito dall'art. 156 cod. proc. civ.- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.n. 12894/2013;Cass. n. 24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass. n. 41967/2021).

La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. n. 26529/2017; Cass. n. 22092/2019; Cass. n. 41967/2021).

Inoltre, occorre rilevare che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso -ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese (Cass. n. 21969/2008; Cass. n. 4917/2020).

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, ove con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 cod. proc. civ. la parte controricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.

2. La ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria della Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che la controricorrente ha apprestato delle difese e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che la ricorrente non l’avrebbe successivamente depositato e quindi tali difese sarebbero risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Alla dichiarazione di improcedibilità non segue altresì l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato (applicabile anche in caso di improcedibilità, ai sensi di Cass., Sez.

U., n. 20621/2023), essendo il ricorso proposto da amministrazione dello Stato, in forza dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 /03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44.

P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 8.500,00 oltre 200,00 euro per esborsi, oltre spese generali a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24821-2022RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente non costituito – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via Panama n. 48 presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] e Partners; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1475/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 08/02/2022; Improcedibilità ricorso udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorso notificato per resistere al ricorso,notificatole il 9/09/2022 da ll’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’impugnazione di una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, avente ad oggetto due avvisi di accertamento Ires e Irap anno 2012, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Il ricorso erariale non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ.; esso, quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 28/10/2022 , e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859/1981 e n. 6420/1981); invero, il principio -sancito dall'art. 156 cod. proc. civ.- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.n. 12894/2013;Cass. n. 24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass. n. 41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. n. 26529/2017; Cass. n. 22092/2019; Cass. n. 41967/2021). Inoltre, occorre rilevare che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso -ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese (Cass. n. 21969/2008; Cass. n. 4917/2020). Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, ove con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 cod. proc. civ. la parte controricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso. 2. La ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria della Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che la controricorrente ha apprestato delle difese e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che la ricorrente non l’avrebbe successivamente depositato e quindi tali difese sarebbero risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Alla dichiarazione di improcedibilità non segue altresì l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato (applicabile anche in caso di improcedibilità, ai sensi di Cass., Sez. U., n. 20621/2023), essendo il ricorso proposto da amministrazione dello Stato, in forza dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 /03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 8.500,00 oltre 200,00 euro per esborsi, oltre spese generali a