CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 27485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10180/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6. -CONTRO[OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 120/2019, pubblicata in data 17.1.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.7.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Epifania e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito il Tribunale di Palermo in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che il loro dante causa, deceduto in data 8.2.2013 senza lasciare testamento, aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà di due immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], ma che il prezzo era stato saldato con provviste dello stesso venditore, il quale, qualche mese prima del contratto, aveva emesso tre assegni, di cui due con beneficiario il Ferrara, poi girati per l’incasso (rispettivamente di € 30.000,00 e Oggetto: divisione 33.000,00), il terzo girato in bianco dal traente, per l’importo di € 9000,00; che dopo la vendita [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato altri due assegni per € 30.000,00 e € 18.000,00 per il complessivo importo di € 111.000,00, trattenuto dal Ferrara senza alcuna giustificazione causale. Hanno chiesto di dichiarare la simulazione della vendita e la nullità della sottostante donazione dell’immobile per difetto di forma, o, in subordine di dichiarare nulle, sempre per difetto di forma, le donazioni di denaro, ordinando al convenuto la restituzione delle somme anche a titolo di indebito, previa riduzione delle disposizioni lesive di legittima. Il giudizio di primo grado si è concluso con la declaratoria di nullità delle donazioni di denaro e la condanna del convenuto alla restituzione delle somme incassate. La sentenza è stata parzialmente riformata in appello. La Corte territoriale ha ritenuto che l’incasso degli assegni fosse riconducibile ad una vera e propria donazione delle somme, nulla per difetto di forma, e non all’esercizio della delega ad operare sui conti che il donante aveva precedentemente conferito al Ferrara, non essendovi prova che questi avesse restituito l’importo prelevato; ha negato la configurabilità di una liberalità d’uso, dato il rilevante importo delle elargizioni ed in mancanza di prova dei servizi che il convenuto sosteneva di aver prestato a favore del donante, o una donazione indiretta del denaro, affermando che le somme erano state oggetto di un vero e proprio atto di liberalità. In accoglimento dell’appello incidentale, ha dichiarato la nullità dell’ulteriore donazione di € 20.000,00 che il Ferrara aveva prelevato da un conto cointestato, proveniente da un riscatto di una polizza intestata a [OSCURATO:PERSONA], respingendo ogni altra richiesta di restituzione, in quanto tardiva, e regolando le spese. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. Epifania e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 2. I l p rimo motivo denuncia la violazione degli artt. 809, 769, 782 c.c. 132, n. 4 c.p.c., 113, 115, 116 c.p.c. Si sostiene che vi era ampia prova che il Ferrara avesse incassato i titoli in forza della delega ad operare sul conto dei [OSCURATO:PERSONA], ma non che trattenuto le somme riscosse; che tutti i testi avevano dichiarato che il Ferrara aveva prestato assistenza al donante e che questi aveva inteso ricompensarlo, non potendosi dar credito alle contrarie dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlia del de cuius, con il quale aveva in essere taluni contenziosi, e di [OSCURATO:PERSONA] a cui carico pendeva un procedimento per falsa testimonianza. Assume il ricorrente che, per escludere la configurabilità di una donazione per servizi resi, sottratta a vincoli di forma, occorreva accertare l’effettiva sproporzione delle donazioni di denaro rispetto alle consistenze economiche delle parti, tenendo infine conto della volontà del disponente di beneficiare il Ferrara, espressa con la scrittura del 20.10.2010. Erroneamente il giudice di merito avrebbe dichiarato la tardività della deduzione con cui era stato allegato il perfezionamento di una donazione indiretta del denaro, circostanza che era stata tempestivamente allegata. Il motivo è infondato. La sentenza ha motivatamente escluso che l’incasso delle somme portate dai titoli emessi a favore del Ferrara fosse operazione esauritasi nell’ambito dell’esercizio della delega ad operare sul conto intestato al donante, non essendovi prova che le somme fossero state riversate all’intestatario. La delega conferiva semplicemente il potere di incassare somme e titoli a nome e nell’interesse del titolare del conto nei rapporti, ma gli importi incamerati dal ricorrente trovavano giustificazione causale nel rapporto sottostante che la sentenza ha rinvenuto in una donazione priva dei requisiti di forma, essendo l’emissione degli assegni ed il successivo incasso una mera modalità esecutiva dell’atto di liberalità. L'operazione bancaria tra il donante ed il donatarioconcretizzatasi nella negoziazione degli assegni valeva come adempimento di un distinto accordo tra le parti, cui era estranea la banca, realizzato con il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro (Cass. s.u. 18275/2017). L’assegno bancario è d’altronde titolo astratto; per identificare la causa giustificativa nei rapporti tra il tradens ed accipiens , occorre risalire alla causa del trasferimento, ossia al negozio in base al quale è avvenuta la consegna, che nella specie si era perfezionata donationiscausa. Circa poi la prova della mancata restituzione, era stato lo stesso beneficiario a sostenere che le somme costituivano delle liberalità d’uso o remuneratorie, ammettendo di averle trattenute; l’intento donativo emergeva – in effetti - dalla stessa dichiarazione del 20.10.2010 a firma di [OSCURATO:PERSONA], con cui questi aveva confermato di voler regalare al Ferrara i bonifici e lealtre somme. La sentenza ha invece escluso la configurabilità di una donazione riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 770 c.c., dando correttamente rilievo alla rilevante entità dell’importo erogato(non compatibile con le elargizioni eseguit e in occasioni di ricorrenze, festività, occasioni celebrative), e all’assenza di prova dei servizi resi dal donatario in misura quantomeno proporzionata al beneficio ricevuto, non potendo in questa sede trovare ingresso la richiesta di rivalutazione delle deposizioni, né essendo possibile rilevare eventuali profili di inattendibilità dei testi. L’assenza di una diretta correlazione tra la disposizione e i servizi che il donatario sosteneva di avere prestato, ma che non hanno trovato riscontro processuale, era sufficiente ad escludere l’applicazione dell’art. 770, comma secondo, c.c., a prescindere da ogni altro presupposto. Non ricorreva una donazione indiretta del denaro, perfezionata mediante la negoziazione degli assegni: il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad unadonazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché essa integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale a l requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"accipiens" (Cass. 23127/2021; Cass. 527/1973; Cass. s.u. 18275/2017). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 132 n.4 c.p.c. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza trascurato la rilevanza della scrittura del 20.10.2010 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di voler regalare i bonifici e le somme, atto che, secondo il ricorrente, conteneva una vera a propria donazione remuneratoriao che possedeva tutti i requisiti formali e sostanziali di un testamento olografo. Il motivo è inammissibile. La sentenza di appello è integralmente confermativa di quella di primo grado (c.d. doppia conforme); pertanto, ai sensi dell’art. 348 ter, comma V e VI c.p.c., non può invocarsi la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. La scrittura, se intesa come donazione remuneratoria, non poteva produrre gli effetti voluti dal disponente, non rivestendo la forma imposta a pena di nullità dall’art. 782 c.c. (Cass. 14981/2002; Cass. 5119/2009; Cass. 10262/2016). Quanto al fatto che l’atto integrasse un vero e proprio testamento olografo, la questione non è oggetto della sentenza impugnata e d avrebbe richiesto un nuovo esame del documento e nuovi accertamenti in fatto circa il contenuto e la valenza della volontà negoziale; era dunque onere dei ricorrenti, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto ciò fosse avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito (Cass.23675/2013; Cass. 15430/2018; Cass. 20694/218). 4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 92, comma secondo, 132, n. 4, 113, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, data la contraddittorietà delle posizioni difensive, le parti erano reciprocamente soccombenti e sussistevano, quindi, le condizioni per la compensazione delle spese di lite. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 112, 183 sesto comma 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, per non aver la Corte dichiarato inammissibile l’appello incidentale benché pr ivo di un adeguato sviluppo argomentativo, e per aver accolto la domanda di nullità della donazione di € 40.000,00 non proposta in primo grado, sulla base di documentazione tardivamente depositata solo in appello. Il quarto motivo è fondato, con conseguente assorbimento della terza censura. La circostanza che il ricorrente avesse beneficiato di un’ulteriore donazione di denaro, nulla per difetto di forma, eseguita mediante il riscatto di una polizza, l’accredito delle somme su un conto cointestato con il de cuius e con il successivo prelievo di € 40.000,00 da parte del Fontana è emersa solo nel corso dell’istruttoria del giudizio di primo grado, come ammesso anche nel controricorso (cfr. pag. 14). Nell’atto introduttivo i resistenti avevano chiesto di dichiarare la nullità della donazione delle somme portate dagli assegni analiticamente indicati in citazione, nonché d elle donazioni di eventuali ulteriori somme accertate in corso di giudizio, senza la specifica allegazione ed individuazione di ulteriori disposizioni nulle già nella citazione o nel rispetto delle preclusioni assertive ai sensi dell’art. 183, comma quinto c.p.c., per cui la domanda, su cui il Tribunale non aveva pronunciato, non poteva essere accolta in appello. In corso di causa resta fermo il divieto di introdurre domande nuove, salvo che non siano conseguenza delle riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto (ma in tal caso l’azione deve esser formulata al più tardi entro l’udienza di trattazione: Cass.39917/2021; Cass. 3806/2016); successivamente è consentita la precisazione o anche la modifica delle domande ritualmente introdotte, che può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che non siano introdotte pretese aggiuntive e purché la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c. Detta modificazione, qualora avvenga dopo la scadenzadel termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., risulta inammissibile e, qualora formulata per la prima volta in appello, costituisce un "novum" inammissibile, vietato dall'art. 345, comma 1, c.p.c. (Cass. s.u. 12310/2015; Cass. 27566/2017; Cass. 18956/2017; Cass.13091/2018; Cass. 4322/2019; Cass. 230898/2020; Cass.4031/2021;). È in conclusione accolto il quarto motivo, sono respinti il primo ed il secondo ed è assorbito il terzo; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricorso, respinge il primo e il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la