CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 33682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,CLC2./ (y~ AA.e, p 11 Voivg- 131 21 1 [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, il 9 aprile 2021, ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata dei periodi detentivi costituiti dal presofferto compreso tra il 16 giugno 2009 ed il 16 giugno 2012, nonché da un ulteriore semestre composto dai frammenti indicati a pag. 1 dell'ordinanza. 2. Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato per il tramite del difensore, avv. R. Saccomanno e che l'impugnazione è fondata su motivi (inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 Ord. pen.) non consentiti perché riproduttivi di motivi di censura devoluti con il reclamo, già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti (cfr. pag. 2 e 3 del provvedimento impugnato) o perché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni a base della decisione oggetto di ricorso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. Rilevato, infatti, che il Tribunale valorizza i comportamenti di Esposito di tipo trasgressivo rispetto al dovere di informazione della Polizia giudiziaria in relazione agli spostamenti consentiti, nonché l'episodio del 14 gennaio 2012, significativo in quanto erano state trovate nell'appartamento ove il condannato era agli arresti domiciliari, persone con precedenti di polizia (tra queste, il suo futuro suocero) in violazione del divieto disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano o assistono il detenuto domiciliare. 3.1. Considerato inoltre, che viene sottolineato che durante uno dei semestri in questione, Esposito era stato segnalato per irregolarità comportamentali (sanzione disciplinare del richiamo da parte del direttore dell'istituto di [OSCURATO:PERSONA] del 16 maggio 2011), nonché che il condannato dopo il periodo di presofferto dal 16 dicembre 2010 al 16 giugno 2011, veniva raggiunto da misure cautelari custodiali in relazione a gravi reati. 3.2. Rilevato che non possono essere prese in esame le pur articolate argomentazioni di cui alla memoria difensiva in atti, in quanto pervenuta il 27 aprile 2022, quindi oltre il termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. di quindici giorni interi e liberi, prima dell'udienza, norma generale, applicabile a tutti i procedimenti che si svolgono in Corte di cassazione, siano essi camerali o in pubblica udienza (da ultimo, Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719; Sez. 1, n. 16212 - 20 del 16/01/2020, non massimata; Sez. 3, n. 50200, del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935). 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]