CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 12053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Piacenza avverso l'ordinanza emessa in data 6 luglio 2022 dal Tribunale di Milano sezione XI Penale in funzione di giudice dell'esecuzione Visti gli atti, l'ordinanza impugnata, il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano sezione XI Penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta, con incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento emesso in data 23 febbraio 2021 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha revocato il decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dell'ordine di esecuzione della condanna del Tribunale di Milano emessa il 6 luglio 2016 e irrevocabile il 31 ottobre 2019, affermando che tale revoca era legittima in quanto il provvedimento di esecuzione con contestuale sospensione era stato notificato al condannato in base al decreto di irreperibilità emesso il 19 agosto 2020 dopo l'esperimento di tutte le ricerche concretamente possibili, mediante consegna al difensore nominato dal Barbara per il giudizio di cassazione, e nel termine di legge non era stata avanzata alcuna richiesta di misura alternativa alla detenzione in carcere. In particolare il Tribunale ha ritenuto complete e sufficienti le ricerche effettuate, anche se svolte solo in territorio italiano, ed ha escluso la necessità di ricerche all'estero, segnatamente in Germania, stante l'insufficienza dei dati relativi al recapito del condannato, avendo il fratello di questi solo riferito genericamente di un suo possibile trasferimento nella città tedesca di Kaiserslautern. Inoltre il Tribunale ha ritenuto non applicabile il disposto di cui all'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., sia perché l'assunzione di ulteriori informazioni da parte del pubblico ministero è una mera facoltà e la completezza delle informazioni acquisite tramite la polizia giudiziaria rendeva superflua una loro ulteriore assunzione presso il difensore, sia perché, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, tale disposizione non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Denunzia, con unico motivo articolati in due censure, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: 2.1. Nella prima parte del motivo, lamenta la violazione degli artt. 159 e 169 cod. proc. pen. perché, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, le ricerche del Barbara non sono state complete in quanto mai eseguite nella sua città natale, Trapani, e mai eseguite in Germania pur avendo il fratello del ricorrente indicato una città precisa, Kaiserslautern, quale luogo di dimora del medesimo, non essendo in particolare necessaria, per svolgere tali ricerche, la conoscenza di un indirizzo preciso, come affermato da varie sentenze della Corte di cassazione che ritengono sussistente l'obbligo di effettuare le ricerche all'estero anche quando è nota solo la località ove il ricercato dimora o lavora. Inoltre il Barbara„ una volta arrestato, ha dichiarato di essere residente in Otterbach-Otterberg, che è una sorta di "municipio" del distretto di Kaiserslautern. E' poi irrilevante l'avvenuta notifica dell'atto al difensore, perché questa non esclude la doverosità della consegna al condannato personalmente; 2.2. Nell'ulteriore parte del medesimo motivo con il medesimo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. peri, sostenendo che la motivazione circa la superfluità del disposto di tale norma, perché prevede solo la possibilità e non l'obbligo delle nuove ricerche, «si appalesa illogica». 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza delle censure esposte. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione si è conformato al consolidato orientamento della Corte di cassazione, e quanto alla pretesa violazione dell'art. 159 cod. proc. pen. l'obbligo stabilito dalla norma deve intendersi condizionato alla effettiva praticabilità dell'accertamento, da ritenere non sussistente quando, come nel caso di specie, si ignora l'esatto recapito del destinatario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è infondato nella sua prima parte. 1.1 Il giudice ha dato atto, con motivazione ampia ed esaustiva, della impossibilità di svolgere ricerche del condannato all'estero perché era ignoto un suo recapito certo. Infatti il fratello del Barbara, interrogato dalla polizia giudiziaria, nel verbale di sommarie informazioni indicato nella motivazione, aveva riferito solo, in modo molto generico, di un possibile trasferimento a Kaiserslautern del proprio congiunto. Il giudice ha anche segnalato che la valutata inutilità di eventuali ricerche in quella città è stata confermata dal fatto che la stessa difesa ha depositato, nel corso dell'incidente di esecuzione, un certificato di residenza del [OSCURATO:PERSONA] da cui risulta che sin dal 18 ottobre 2019 questi risiedeva nella diversa città di Otterbach, che è ricompresa nel circondario di Kaiserslautern ma è un Comune diverso e separato da quest'ultima città.Il provvedimento impugnato ha quindi applicato correttamente i consolidati orientamenti di questa Corte, secondo cui «al fine di emettere il decreto di irreperibilità non sussiste l'obbligo di disporre ricerche all'estero dell'imputato là dimorante, del quale si ignori l'esatto recapito» (Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010, Loncaric, Rv. 247719), e «In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale» (Sez. 4, n. 35867 del 21/06/2021, Levac, Rv. 281977). 1.2 Quanto all'asserita incompletezza delle ricerche compiute in territorio italiano, la relativa censura è inammissibile perché il ricorrente non risulta, né deduce, aver svolto la stessa innanzi al giudice dell'esecuzione, sicché al suddetto giudice non è stato chiesto di valutare la completezza delle ricerche svolte in Italia. La censura è, inoltre, generica, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che non sarebbero state effettuate ricerche nel Comune di nascita, senza nemmeno indicare quale utilità esse avrebbero spiegato per consentire il rintraccio del condannato atteso che già prima dell'inizio delle stesse egli si era stabilmente trasferito in Germania. 2. Il motivo di ricorso è inammissibile nella sua seconda parte perché generico, non avendo il ricorrente spiegato perché la motivazione sarebbe «illogica». Il giudice ha applicato in modo corretto il principio più volte stabilito da questa Corte, secondo cui la norma dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi del condannato irreperibile, equiparato in questo caso al condannato latitante o evaso: l'irreperibile non ha, per definizione, la conoscenza effettiva del provvedimento di sospensione, sostituita dalla sua conoscenza legale, ed applicare anche a questi la predetta norma risulterebbe contraddittorio perché imporrebbe al pubblico ministero di rinnovare la notificazione dell'atto ad un soggetto che non può ricevere le notifiche ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., e che dovrebbe pur sempre ricevere tali notificazioni con le modalità previste dall'art. 159 cod, proc. pen. Sotto il profilo ermeneutico, poi, si deve sottolineare che tale norma fu introdotta con il d.l. 24 novembre 2000, n. 341 e ricalca la previsione dell'alt. 420-bis cod. proc. pen. nella formulazione vigente all'epoca, che nell'ambito del processo contumaciale escludeva l'onere di rinnovazione dell'atto introduttivo dell'udienza preliminare nel caso della sua notifica all'imputato dichiarato irreperibile (Sez. 1, n.33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411) 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p