CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 23269/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 33996-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il decreto n. 8947/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/10/2019 R.G.N. 50826/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Oggetto retribuzione R.G.N.33996/2019 Cron. Rep. Ud.06/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 8947 depositato il 7 ottobre 2019 il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.m.s. 2. Il Tribunale ha osservato che la domanda traeva origine da un accordo sindacale concluso con le r.s.u. che aveva previsto in favore dei lavoratori alcuni strumenti di welfare (buoni libro, buoni giocattolo, organizzazione di settimane verdi in favore dei dipendenti dell'azienda) da erogarsi tramite una società di mutuo soccorso (l'associazione [OSCURATO:PERSONA]), espressione della r.s.u. aziendale. 3. In dipendenza della mancata erogazione per gli anni 2014 e 2015, l'associazione presentò domanda di ammissione al passivo, chiedendo il riconoscimento della prededuzione ed in via subordinata il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1, cod. civ. ed il Tribunale, disattesa la domanda di prededuzione a cagione dell'insussistenza dei relativi presupposti, negò pure il riconoscimento del privilegio, osservando che tali erogazioni non potevano farsi rientrare nel concetto di retribuzione. 5. In sede di opposizione quindi il Tribunale ha evidenziato che il credito non era ammissibile in prededuzione per una serie di concorrenti ragioni: 5.1. il credito insinuato era maturato prima dell’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] all’amministrazione straordinaria; 5.2. non vi era prova della espressa e necessaria dichiarazione di subentro da parte dei [OSCURATO:PERSONA] nell’accordo come richiesto dall’art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008 convertito in legge n. 166 del 2008, esclusi i subentri taciti e sulla base di comportamenti concludenti; 5.3. mancavaqualsiasi manifestazione esplicita di [OSCURATO:PERSONA] di voler subentrare all’accordo con il riconoscimento alla controparte di tutti i diritti e le posizioni giuridiche da esso derivanti; 5.4. le erogazioni erano previste o sotto forma di rimborsi o mediante pagamento diretto al fornitore del servizio, e perciò esse non potevano considerarsi componenti aggiuntive rispetto alla retribuzione, venendo in rilievo prestazioni di carattere meramente occasionale ed eventuale, collegate all'ipotesi di fruizione del servizio da parte del lavoratore; 5.5. inoltre, tali interventi di carattere sociale risultavano non proporzionati all'attività lavorativa, né direttamente dipendenti dal rapporto di lavoro, ed erano riconosciuti ad un soggetto diverso dalla controparte del rapporto lavorativo. Il rapporto di lavoro, infatti, si poneva quale presupposto del credito della ricorrente, ma risultava assente quel necessario carattere di corrispettività in base al quale la garanzia del credito del lavoratore, data dall'art. 2751 bis cod. civ., si estende a tutte le componenti corrisposte in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa. 6. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la s.m.s. [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi. La procedura è rimasta intimata. A seguito di ordinanza interlocutoria n. 3730 del 7 febbraio 2022 della prima sezione civile di questa Corte la controversia è stata assegnata per la decisione a questa sezione tenuto conto del fatto che con la stessa erano prospettate questioni riguardanti la materia del diritto del lavoro. Conseguentementela decisione della causa è stata fissata per la trattazione all’udienza del 21 settembre 2022 e poi ri nviata all’udienza odierna. L’ufficio del P rocuratore generale ha formulato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 inserito nella legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176 e ss.mm. ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 36 Cost. 2099 c.c., 2121 c.c. e 2094 c.c. e si deduce che erroneamente il Tribunale di Milano avrebbe negato natura retributiva al credito,per il quale era stata chiesta l’ammissione al passivo della procedura [OSCURATO:SOCIETA]. con privilegio ex art. 2751 bis 1 c.c., avendo ritenuto che non avevano carattere continuativo e che erano collegate al la fruizione da parte del lavoratore che era solo eventuale ed occasionale. 7.1. Ad avviso della ricorrente ai fini dell’individuazione della natura retributiva o meno del compenso non sarebbe decisivo il requisito della continuità piuttosto che occasionalità dello stesso, che rileverebbe semmai al diverso fine del computo del compenso in alcuni specifici istituti, quali il trattamento di fine rapporto o l’indennità di mancato preavviso. Contesta poi che il compenso abbia effettivamente carattere occasionale e sottolinea che tali sono quei compensi che sono collegati a ragioni aziendali imprevedibili e fortuite e non anche quelli che, normalmente connessi al rapporto lavorativo o alla particolare organizzazione del lavoro, siano obbligatori per il datore di lavoro. 8. Con il secondo motivo di ricorso è denunciato, in relazione all’art. 360 primo comman. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In particolare, si deduce che dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le provvidenze, introdotte con accordo del 26.10.2000 , furono sempre erogate con cadenza annuale anche dall’amministrazione straordinaria e perciò non potevano che essere considerate continuative. 9. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2099 c.c. e dell’accordo aziendale [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ad avviso della ricorrente erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la natura retributiva dei benefit concordati con l’accordo aziendale poiché gli stessi non eranoproporzionati all’attività lavorativa ed erano piuttosto diretti a migliorare la qualità della vita personale e familiare dei lavoratori. Rammenta che la nozione di proporzionalità della retribuzione, stabilita dall’art. 36 Cost.,è poi rimessa dall’art.2099 c.c. all’accordo delle parti o eventualmente demandata alla determinazione in via equitativa da parte del giudice. Essa deve essere intesa come compensativa non solo del tempo e della gravosità fisica o intellettiva ma anche del disagio e della gravosità che l’ambiente in cui viene svolta le imprime. Sostiene allora che l’erogazione in questione, che trae origine da un accordo delle parti sociali, sarebbe frutto della valutazione di proporzionalità operata dalle stesse parti del rapporto di lavoro. 10. La nullità della decisione in relazione al difetto di motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ed in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. è oggetto del quarto motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce che il Tribunale, nel discostarsi dalla valutazione già operata dalle parti sociali, avrebbe dovuto adeguatamente dare conto nel suo provvedimento delle ragioni per le quali aveva ritenuto di escludere la natura retributiva del compenso. 11. Con il quinto motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2094 e 2099 c.c., dell’art. 36 Cost e dell’accordo 18 aprile 2012 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Sostiene la ricorrente che l’aver negato natura retributiva ai compensi impatterebbesulla corretta nozione di retribuzione, la quale è volta a garantireal lavoratore e alla famiglia una vita dignitosa curando i diritti e provvedendo alle esigenze di vita fondamentali in un determinato momento storico (nel caso per la tutela del diritto allo studio e alla salutecon erogazione in favore dei figli dilibri, giochi e settimane verdi) . Osserva ch e al riconoscimento della natura retributiva del compenso non osterebbe la circostanza che si trattava di emolumenticorrisposti in natura. 12. L’ultimo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, e 2099 c.c. e dell’art. 36 Cost. Ad avviso della ricorrente il testo dell’Accordo sarebbe chiaro nel senso di disporre che l’Azienda si impegnava ad erogare annualmente una somma per le prestazioni individuate congiuntamentecon le RSU le quali, a loro volta , si impegnavano a rispondere del loro utilizzo tramite l’associazione [OSCURATO:PERSONA]. Al datore di lavoro era attribuito il controllo dell’utilizzo per il tramite di resoconti che erano periodicamente inviati. Inoltre, era l o stesso Statuto dell’associazione che prevedeva quale doveva essere l’utilizzo e la destinazione delle somme.Sottolinea che da nessuna disposizione dell’accordo si poteva evincere che l’erogazione dei fondi potesse essere destinata a soggettidiversi dai lavoratori dipendenti. Aggiunge che i fondi,poi redistribuiti con le modalità sopra rammentate, costituivano parte della retribuzione atteso che nella sua nozione rientrano tutte le utilità corrisposte al lavoratore e provenienti dal datore di lavoroche siano causalmente collegate al rapporto di lavoro anche se erogate da un soggetto diverso.(Cass. 16636 del 2012, 22165 del 2004 e 4262 del 2001). 13. Le censure in ragione della loro oggettiva connessione - ruotando tutte intorno allapossibilità di ricondurre il contributo erogato annualmente ai lavoratori per il tramite della società di mutuo soccorso [OSCURATO:PERSONA] alla nozione di retribuzioneai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1, cod. civ. – devono essere esaminate congiuntamente. 13.1. Come risulta dalla decisione impugnata con Accordo intervenuto tra la RSU e la [OSCURATO:SOCIETA]di Genova la societàsi era impegnata a versare annualmente alla società di mutuo soccorso [OSCURATO:PERSONA], espressione della RSU aziendale, un contributo di € 130.000,00 utilizzat o dall a “[OSCURATO:PERSONA]” per erogare ai lavoratori buoni libro, buoni giocattolo e per organizza re settimane verdi. 13.2. Il T ribunale ha accertato che i buoni vengono erogati a rimborso dietro presentazione da parte del lavoratore di documentazione ovvero, per il caso di servizi resi ai lavoratori, con il pagamentodiretto al fornitore. 13.3. Èstato del pari accertato che quella in favore del lavoratore non è un’indennità erogata in maniera continuativa e che si tratta di erogazione solo eventuale.Il giudice dell’opposizione ha infatti accertato che ciò che ha carattere continuativo è solo l’erogazione, annuale, del fondo convenuto in sede di accordo da parte dellasocietà alla “[OSCURATO:PERSONA]” la quale poi eroga , sulla base delle istanze dei lavoratori, un importo predeterminato. 13.4. Tanto premesso si osserva che, effettivamente,la nozione di retribuzione quale emerge dalla interpretazione datanedalla giurisprudenza di questa Corte è particolarmente ampia. 13.5. Nel tracciare i confini entro i quali ritenere che si possa riconoscere carattere retributivo ad un compenso, proveniente dal datore di lavoro e destinato al lavoratore,è stato affermato che è necessario chelo stesso costituisca unautilità causalmente collegata al rapporto di lavoroe finalizzata al risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato. Non rileva così la circostanza che, come avviene nel caso in esame , la somma sia materialmente erogatada un soggetto diverso e si è chiarito che può anche trattarsi di un’ attribuzione patrimoniale che costituisce la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro(cfr. Cass. 01/10/2012 n. 16636 ). 13.6. Nella nozione di retribuzione rientrano non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di lavoro.Ne restano escluse invece le erogazioni originate da cause autonome ovvero da responsabilità del datore di lavoro (cfr. Cass. 20/11/2006 n. 24593). 13.7. Per verificare se benefit assegnati ai dipendentiabbiano o meno natura retributiva si è individuato, qualecriterio distintivo, ad esempio, la riferibilità degli stessi a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore. La concessione del benefitsi risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass.24/06/2009 n. 14835, Cass. 03/11/2000 n. 14388, Cass. 30/07/1993n. 8512). Qualora invece il benefit costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, riferendosi a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora questo ha funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass. n. 14385 del 2009 cit.). 13.8.Il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato, pertanto, dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione. Un v antaggio economico aggiuntivo alla normale retribuzioneche, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro (Cass.12/01/2017n. 586. V. anche Cass. 05/0 8/2022 n. 24401 con riguardo alle divise aziendali). 13.9. Orbene nel caso in esame il benefit previsto, pur essendo collegato all’esistenza d el rapporto di lavoro , è del tutto scollegato dallo svolgimento della prestazione. Non è riferibile a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. 24/06/2009 n. 14835, 03/11/2000 n. 14388, 30/07/1993 n.8512 e 05/07/1991 n. 7646). 13.10. Èben vero che i buoni e i servizi sono erogabili in favore di tutti i lavoratoriin servizio nella sede dove è stato sottoscritto l’accordo e neppure si dubita che essi arricchiscano, in senso lato, il patrimonio del lavoratore assicurandogli, a richiesta, utilità aventi rilievo patrimoniale. Tuttavia, si tratta di benefici che rispondono alla diversa funzione di assicurare un benessere al lavoratore. Interventi di carattere sociale intesi a migliorare la qualità della vita personale e familiare dei lavoratori,del tutto scollegati dalla prestazione lavorativa e dunque privi del carattere di corrispettività, pur latamente inteso, che caratterizza la nozione di retribuzione(cfr. Cass. 20/10/2020 n. 22786). Si tratta di utilità offert e al lavoratore che non sono intimamente connesseal sinallagma genetico e funz ionale del rapporto di lavoro di cui costituisc ono un corrispettivo. Esse rispondono piuttosto alla diversa funzione, liberamente concordata con le parti sociali, di assicurare a richiesta prestazioni a sostegno del benessere familiaredei lavoratori e non a quella di remunerare adeguatamente la prestazione resa. 14. Alla lucedelle esposte considerazioni la decisione impugnata deve essere confermata. Il Tribunale si è esattamente attenuto ai principi sopra esposti senza incorrere nelladenunciata nullità per difetto di motivazione e neppure nei vizi di interpretazione dell’accordo denunciati con l’ultimo dei motivi di ricorso. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. 15. La mancata costituzione della amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. esonera il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002,va dato atto della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se do- vuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- same