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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2021

Cassazione n. 03049/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24447-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Torino, via Cibrario 17, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 03735050159; -intimato - avverso l'ordinanza n. 20836/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione l’ordinanza n. 20836/21 pronunciata dalla Corte Suprema di cassazione, sezione Sesta civile -1 a definizione d el ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo incardinata avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva nel Fallimento OIS in liquidazione del credito privilegiato, dal ricorrente vantato, di complessivi euro 48.276,86 o della minor somma di euro 27.354,97: credito derivante dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società fallita sino all’11/12/2014, data in cui il curatore aveva inviato la lettera di risoluzione del rapporto con effetto immediato.

2. La Corte nell’ordinanza qui impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili: i) per difetto di specificità in ordine ai motivi di impugnazione; ii) per mancata indicazione dell’atto in cui, nel corso del giudizio precedente, erano state sollevate le questioni agitate in ricorso e di cui nel decreto impugnato non si faceva cenno; iii) per avere il Tribunale di Roma deciso in conformità al principio generale secondo cui anche per i crediti sorti nel corso della procedura concorsuale operano cause di decadenza di tenore temporale, limite “da individuarsi -in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.” (Cass.3872/2020; 18544/2019; 31190/2021; 2308/2021).

3. Il ricorrente impugna con ricorso notificato il 20/9/2021 e illustrato da memoria, la suddetta ordinanza notificata il 21/7/2021 per errore revocatorio assumendo che la Corte di cassazione ha omesso completamente di vagliare il contenuto della memoria ex art. 378 cod. proc. civ., contenente la precisazione dei motivi del ricorso nonché l’eccezione di intervenuto overruling per essere soltanto in data successiva al deposito del ricorso per cassazione del signor Bruno, avvenuto in data 11 gennaio 2019, mutato l’orientamento delgiudice di legittimità, in ordine all’unanimemente affermata sottrazione dei crediti sorti in pendenza del fallimento a termini di decadenza, in virtù di omessa specifica previsione dell’art. 101 della legge fallimentare.

4. Il ricorso è inammissibileper plurimi profili.

4.1. Va rilevato, innanzitutto, che la decisione oggetto di ricorso revocatorio è fondata su più rationes decidendi tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla.

Pertanto è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, potendo la pronuncia reggersi su quelle non censurate.

Il prospettato errore revocatorio sarebbe quindi in ogni caso privo di decisività (Cass. Sez.

Un. 7931/2013;id. 4293/2021).

4.2. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la declaratoria di inammissibilità si fonda su più rationes decidendi e il presente ricorso ne attinge solo una, quella relativa alla decadenza dell’azione, inidonea ad incidere sulle altre.

5. Inoltre, il ricorso è inammissibile perché, come già osservato dalla Corte, in tema di revocazione dei provvedimenti della Cassazione, è inammissibile l'azione esperita per l'ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 cod.proc. civ. in quanto, costituendo la memoria di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto, ovvero nel caso di memoria ex art. 378, 380 bis e 380 1bis, cod. proc. civ., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia (cfr. Cass. 15608/2015; id.22561/2016; id. 8939/2021; id. 17379/2022). 5.1.Nel caso di specie si è al di fuori delle suddette fattispecie e , pertanto,la proposta revocazione è inammissibile.

6. Infine il ricorrente neppure ha dimostrato, con le considerazioni svolte nella memoria illustrativa e la produzione della pronuncia della Corte n. 34435/2021 la sussistenza del dedotto overrlling, che è riconoscibile allorché l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il prospective overruling, solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione (cfr. Cass. Sez.

Un. 4135/2019).

7. Il ricorso è inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese di lite per essere il Fallimento OIS in liquidazione rimasto intimato.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24447-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Torino, via Cibrario 17, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 03735050159; -intimato - avverso l'ordinanza n. 20836/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione l’ordinanza n. 20836/21 pronunciata dalla Corte Suprema di cassazione, sezione Sesta civile -1 a definizione d el ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo incardinata avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva nel Fallimento OIS in liquidazione del credito privilegiato, dal ricorrente vantato, di complessivi euro 48.276,86 o della minor somma di euro 27.354,97: credito derivante dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società fallita sino all’11/12/2014, data in cui il curatore aveva inviato la lettera di risoluzione del rapporto con effetto immediato. 2. La Corte nell’ordinanza qui impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili: i) per difetto di specificità in ordine ai motivi di impugnazione; ii) per mancata indicazione dell’atto in cui, nel corso del giudizio precedente, erano state sollevate le questioni agitate in ricorso e di cui nel decreto impugnato non si faceva cenno; iii) per avere il Tribunale di Roma deciso in conformità al principio generale secondo cui anche per i crediti sorti nel corso della procedura concorsuale operano cause di decadenza di tenore temporale, limite “da individuarsi -in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.” (Cass.3872/2020; 18544/2019; 31190/2021; 2308/2021). 3. Il ricorrente impugna con ricorso notificato il 20/9/2021 e illustrato da memoria, la suddetta ordinanza notificata il 21/7/2021 per errore revocatorio assumendo che la Corte di cassazione ha omesso completamente di vagliare il contenuto della memoria ex art. 378 cod. proc. civ., contenente la precisazione dei motivi del ricorso nonché l’eccezione di intervenuto overruling per essere soltanto in data successiva al deposito del ricorso per cassazione del signor Bruno, avvenuto in data 11 gennaio 2019, mutato l’orientamento delgiudice di legittimità, in ordine all’unanimemente affermata sottrazione dei crediti sorti in pendenza del fallimento a termini di decadenza, in virtù di omessa specifica previsione dell’art. 101 della legge fallimentare. 4. Il ricorso è inammissibileper plurimi profili. 4.1. Va rilevato, innanzitutto, che la decisione oggetto di ricorso revocatorio è fondata su più rationes decidendi tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla. Pertanto è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, potendo la pronuncia reggersi su quelle non censurate. Il prospettato errore revocatorio sarebbe quindi in ogni caso privo di decisività (Cass. Sez. Un. 7931/2013;id. 4293/2021). 4.2. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la declaratoria di inammissibilità si fonda su più rationes decidendi e il presente ricorso ne attinge solo una, quella relativa alla decadenza dell’azione, inidonea ad incidere sulle altre. 5. Inoltre, il ricorso è inammissibile perché, come già osservato dalla Corte, in tema di revocazione dei provvedimenti della Cassazione, è inammissibile l'azione esperita per l'ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 cod.proc. civ. in quanto, costituendo la memoria di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto, ovvero nel caso di memoria ex art. 378, 380 bis e 380 1bis, cod. proc. civ., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia (cfr. Cass. 15608/2015; id.22561/2016; id. 8939/2021; id. 17379/2022). 5.1.Nel caso di specie si è al di fuori delle suddette fattispecie e , pertanto,la proposta revocazione è inammissibile. 6. Infine il ricorrente neppure ha dimostrato, con le considerazioni svolte nella memoria illustrativa e la produzione della pronuncia della Corte n. 34435/2021 la sussistenza del dedotto overrlling, che è riconoscibile allorché l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il prospective overruling, solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione (cfr. Cass. Sez. Un. 4135/2019). 7. Il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite per essere il Fallimento OIS in liquidazione rimasto intimato. 8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art
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