CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente vendita O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG 13733-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio n Roma, via Pacu- vio, n. 34; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MANARA Maurilio, MANARA Simona, MANARA Mario, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], elettiva- mente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, corso Trieste, n. 130; - controricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonché contro F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 13733/2017 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 15496/2022 SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa Data pubblicazione 16/05/2022 dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari, se- zione distaccata di Sassari, n. 80/2017 depositata il 10 marzo 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 447 del 2003, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Mau- rilio Manara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l’inefficacia nei confronti degli attori dell’atto di compravendita, avente ad oggetto un appartamento sito nel Comune di Olbia, ai rogiti del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Roma del 12 novembre 1998 – perché sottoscritto da per- sona, [OSCURATO:PERSONA], priva del potere di trasferire il bene stesso – e del contratto preliminare privo di data; in accoglimento della domanda proposta dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il notaio [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, individuato nella misura delle spese sostenute dalla Careddu per la costituzione in giudizio; in accoglimento della domanda del notaio [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare il notaio per la somma eccedente il minimo di scoperto della polizza (euro 10.329,14). Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato, perché tardivamente proposte, le domande delle parti attrici volte al rilascio dell’immobile, alla condanna della Careddu al pagamento di una indennità di occupa- - 2 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 13733/2017 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 15496/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 zione e alla condanna del notaio [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, non- ché la domanda della Careddu di condanna del notaio [OSCURATO:PERSONA] a versare agli attori il saldo del prezzo pattuito per la vendita. Il Tribunale, infine, ha rigettato, in ragione della mancanza di data nel contratto preliminare prodotto dalla Careddu, la domanda proposta dalla stessa ex art. 2932 cod. civ., così come la domanda degli attori al risarcimento del danno nei confronti della Careddu, perché condizio- nata all’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ. 2. – La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata in cancelleria il 10 marzo 2017, ha rigettato tutte le impugnazioni: l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], l’appello incidentale sollevato da [OSCURATO:PERSONA], l’appello incidentale della società [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. – Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha rilevato che la procura rilasciata dai proprietari al Cancedda conferiva al rap- presentante il potere di sottoscrivere il contratto preliminare di vendita dell’immobile, ma non di trasferire la proprietà dello stesso. Ha osser- vato inoltre che, in difetto di prova sulla certezza della data del con- tratto preliminare, non contenente data alcuna, non poteva essere ac- colta l’impugnazione mediante la quale l’appellante principale Careddu intendeva ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., la cui emanazione sarebbe stata in ogni caso preclusa dalla mancata prova da parte della Careddu di aver eseguito la sua prestazione. Infine, la Corte d’appello ha disatteso il motivo di impugnazione rivolto contro la pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni (dunque, tardivamente) la domanda della Careddu di condanna del notaio [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alle origi- narie parti attrici il residuo del prezzo pagato al rogito al Cancedda. 3. – Per la cassazione della sentenza della Sezione distaccata di Sassari della Corte d’appello di Cagliari la signora Careddu ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 maggio 2017, sulla base di tre motivi. - 3 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 13733/2017 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 15496/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Hanno resistito, con controricorso, la signora [OSCURATO:PERSONA] con i signori Manara nonché la società [OSCURATO:PERSONA], mentre il notaio [OSCURATO:PERSONA] è rima- sto intimato. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Tutte le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adu- nanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.1398 cod. civ.) la ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe dovuto statuire l’estensione dei poteri conferiti con la procura anche alla stipula del contratto definitivo, giacché, successivamente alla sot- toscrizione del preliminare ed in vista della firma del definitivo, il rap- presentante sarebbe da ritenere ormai limitato, da un lato, dal conte- nuto della procura e, dall’altro, dalle clausole del preliminare, di talché mai potrebbe concludere un affare in termini diversi rispetto a quelli delineati nella procura e già consacrati nel preliminare. 1.1. – Il motivo è infondato. 1.2. – La Corte d'appello ha osservato che con la scrittura privata autenticata del 3 settembre 1998 i Manara e la [OSCURATO:PERSONA] hanno nomi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] “affinché in loro nome, conto e vece si obblig[asse] per il complessivo prezzo non inferiore a lire 425 milioni a vendere la piena proprietà e comunque ogni ragione e diritto agli stessi spettanti sulla porzione immobiliare posta in Comune di Ol- bia, località [OSCURATO:PERSONA]”, autorizzando “il nominato procuratore a concludere il relativo contratto preliminare di compravendita anche con se stesso” e conferendogli “ogni più ampia facoltà”. La Corte territoriale ha quindi rilevato che l’interpretazione letterale del testo della procura speciale, per l’espresso riferimento al conferi- mento del potere di obbligarsi a vendere, consente di ritenere che l'og- - 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 13733/2017 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 15496/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 getto della procura sia costituito dall’attribuzione del potere di sotto- scrivere un contratto preliminare di compravendita del menzionato im- mobile, con esclusione del potere di trasferire la proprietà dell'immo- bile. 1.3. – La statuizione della Corte d’appello si sottrae alla censura della ricorrente. Preme in primo luogo evidenziare la mancanza di correlazione tra la norma che con il motivo si assume violata e le conseguenze che la ricorrente intende trarre dalla prospettazione della doglianza. Infatti, il motivo denuncia la violazione dell’art. 1398 cod. civ., il quale attiene alla rappresentanza senza potere e prevede la responsa- bilità del falsus procurator, in relazione al negozio compiuto in difetto di legittimazione, per il danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella “validità” del contratto. In realtà, la sostanza della articolata censura si distacca dalla for- male prospettazione e pone un problema di ambito oggettivo della pro- cura, di oggetto e di perimetro della stessa, sollevando l’interrogativo se la procura rilasciata per il preliminare si estenda al definitivo. Ma anche scrutinato sotto la lente dell’area dell’atto autorizzato, il motivo si appalesa privo di fondamento. Invero, il potere di rappresentanza trova la sua fonte nella procura, sicché la legittimazione del rappresentante al compimento di uno o più atti in nome del dominus rinviene la relativa conformazione nella vo- lontà manifestata nella procura. Ciò, tuttavia, non esclude che, quando la manifestazione di volontà appaia bisognosa di essere integrata o presenti un significato che lascia spazio ad un margine di incertezza, possa intervenire la legge al fine di tracciare l’esatta estensione, secondo ragionevolezza, del potere rap- presentativo. Soccorre allora la regola – dettata per il mandato dall’art. 1708, primo comma, cod. civ. – secondo cui la procura speciale riferita a un - 5 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 13733/2017 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 15496/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 certo atto copre anche gli atti, pur non espressamente indicati, che siano necessari per il compimento di quello autorizzato. La citata disposizione consente di ritenere compresi, ad ogni ef- fetto, nell’oggetto della procura speciale anche gli atti, sia preparatori che consequenziali rispetto a quello specificamente autorizzato, il com- pimento dei quali si riveli indispensabile ai fini della compiuta e precisa esecuzione dell’incarico conferito al rappresentante. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, qualora sia limitata alla stipula del prelimi- nare di vendita, la procura speciale non può intendersi allargata al po- tere di concludere anche il contratto definitivo e di trasferire la pro- prietà dell’immobile (v., in questi termini, Cass., Sez. III, 28 novembre 1981, n. 6353). Rispetto al potere rappresentativo conferito al rappresentante, in- fatti, la stipula del contratto definitivo non può intendersi come un atto necessario e conseguenziale per il compimento di quello specificamente previsto, ma ne costituisce, semmai, un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell’oggetto. Né può indurre a diversa conclusione il rilievo della ricorrente circa il legame che intercorre tra contratto preliminare e definitivo, con la possibilità di qualificare la stipulazione di quest’ultimo “un vero e pro- prio atto dovuto, al pari di qualsiasi atto di adempimento di un’obbli- gazione”. Infatti, benché legati tra loro in una sequenza concepita come ope- razione unitaria, con il definitivo caratterizzato anche da una causa sol- vendi, il preliminare e il definitivo sono due contratti distinti e separati nel tempo. 2. – Con il secondo motivo (violazione degli artt. 1398, 1399 e 2932 cod. civ.) la ricorrente sostiene che l’esistenza e la validità della procura nonché la certezza e definitività dei poteri con essa conferiti rendereb- bero irrilevante la questione della data certa del preliminare. Infatti, o la procura è antecedente rispetto alla sottoscrizione del preliminare, ed - 6 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 13733/2017 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 15496/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 allora il preliminare risulta sottoscritto dal rappresentante dotato dei pieni poteri conferitigli dai mandanti, oppure – si sostiene – la procura è successiva alla sottoscrizione del contratto preliminare, e quindi, se anche il rappresentante ha sottoscritto il preliminare senza averne il potere, la successiva procura – deduce la ricorrente – varrebbe certa- mente come ratifica dell’operato di quello che originariamente era un falsus procurator. Ad avviso della Careddu, inoltre, seppure il contratto definitivo di compravendita venisse ritenuto non produttivo di effetti relativamente alla posizione degli attori [OSCURATO:PERSONA] – Manara, esso costi- tuirebbe tuttavia prova dei fatti in esso riportati, ivi compreso l’inte- grale pagamento del prezzo da parte della ricorrente e, quindi, dell’adempimento, da parte sua, delle obbligazioni scaturenti dal preli- minare. 2.1. – La censura deve essere disattesa. La Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda ex art.2932 cod. civ., azionata dalla Careddu, sulla base di due rationes: per un verso, sottolineando il difetto di prova circa la data del contratto preliminare; per l'altro verso, evidenziando in ogni caso la mancata prova da parte della Careddu di avere eseguito la sua prestazione. La ricorrente attacca entrambe le rationes. Censura la prima ratio sostenendo che sarebbe, a suo avviso, irri- levante la questione della data del preliminare, in quanto posta al fine di accertare la sussistenza del potere di rappresentanza al momento della stipula. E deduce, per dimostrare l’assunto, che anche laddove la procura fosse stata rilasciata successivamente alla stipula dell’atto, la stessa assumerebbe il valore di ratifica dell’operato di quello che origi- nariamente era un falsus procurator. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima ratio non sia scalfita dall’argomento logico della ricorrente. In generale, infatti, l'attribuzione del potere di rappresentanza per la stipulazione di un futuro preliminare di vendita non implica anche il - 7 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 13733/2017 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 15496/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 conferimento della potestà di ratifica di un contratto preliminare già stipulato in difetto di potere rappresentativo e del quale, fra l'altro, si ignori l'esistenza. In tanto si può ratificare il negozio concluso dal falsus procurator, in quanto il dominus sia consapevole dell'esistenza dell'atto e manifesti l'intenzione di farne propri gli effetti. Se l'esistenza dell'atto è ignota, non è pensabile il conferimento di un tale potere, giacché non è concepibile che si possa manifestare l'intenzione di fare propri gli effetti di un negozio di cui si ignora l'esistenza (Cass., Sez. I, 22 aprile 1963, n. 1035). Ciò posto, è evidente che la tesi della ricorrente presuppone un accertamento della volontà di ratifica dei mandanti, diversa da (ed ul- teriore rispetto a) quella espressa nella procura conferita al rappresen- tante, non demandabile al giudice di legittimità. Quanto alla censura formulata in relazione alla seconda ratio, preme osservare che la Corte d’appello ha evidenziato che non potreb- bero giovare alla signora Careddu le dichiarazioni rese dalle parti nel contratto stipulato innanzi al notaio [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’avvenuto pagamento integrale del prezzo, trattandosi di un contratto inefficace e, dunque, inopponibile, alle originarie parti attrici, proprietarie dell’im- mobile. La ricorrente censura questa seconda ratio, deducendo che l’ineffi- cacia del contratto non escluderebbe che i fatti in esso riportati, non costituendo effetti dell’atto, debbano in ogni caso essere considerati come veri ed accaduti, specie in quanto attestati da un pubblico uffi- ciale. Si tratta di doglianza inammissibile, perché concernente il supposto errore nella ricognizione e nella valutazione della valenza, ai fini della prova dell’adempimento delle obbligazioni facenti carico alla ricorrente, delle dichiarazioni rese dagli stipulanti di un contratto inefficace: di- chiarazioni rese, non dalle originarie parti attrici, proprietarie dell’im- mobile, ma, in luogo di queste, da un falsus procurator. - 8 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 13733/2017 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 15496/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 La censura è prospettata ipotizzandosi, genericamente, una veridi- cità ed esattezza del contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti di un contratto inopponibile ai soggetti falsamente rappresentati, muovendo da una ricostruzione che non trova riscontro nella interpretazione delle norme evocate (gli artt. 1398, 1399 e 2932 cod. civ.). 3. – Con il terzo motivo (violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) la ricorrente censura la statuizione di rigetto della domanda della Careddu di condanna del notaio al pagamento, in favore degli originari attori, del residuo prezzo. Sarebbe sprovvista di fondamento la moti- vazione adottata, al riguardo, dalla Corte di Sassari, secondo cui non sarebbe dato accertare se la domanda sia stata proposta nell’atto di chiamata del terzo ovvero in sede di precisazione delle conclusioni. Tale affermazione sarebbe, ad avviso della ricorrente, sprovvista di fonda- mento, in quanto l’atto di chiamata del terzo era stato regolarmente depositato in atti successivamente alla sua notifica. Del resto, la prova ricercata dalla Corte d’appello – si sostiene – era fornita direttamente dalle affermazioni del destinatario delle conclusioni. La ricorrente de- duce inoltre di non aver mai rassegnato conclusioni di condanna del notaio rogante nei confronti delle attrici in primo grado e sostiene che la statuizione della Corte di Sassari – là dove si afferma che alla cen- sura mossa con il terzo motivo di impugnazione principale non segue, nelle conclusioni, la espressa formulazione di domanda di riforma della sentenza impugnata – sconterebbe un evidente eccesso di formalismo. 3.1. – Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello, nell'esaminare il motivo di impugnazione con il quale la Careddu aveva dedotto la tempestività della domanda propo- sta in primo grado nei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA], di condanna dello stesso al pagamento in favore delle originarie parti attrici del residuo prezzo, ritiene per un verso che gli argomenti offerti dall'appellante non consentono di modificare la statuizione di primo grado sul punto, non essendovi prova del fatto che la domanda sia stata spiegata all’atto - 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 13733/2017 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 15496/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 della citazione del terzo, in quanto l’appellante principale non ha pro- dotto l'atto stesso nel quale sarebbe stata proposta la domanda nei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, la Corte d'appello ha evi- denziato che la Careddu, non avendo subito condanna alcuna nei con- fronti delle parti attrici, è priva di uno specifico interesse alla condanna del notaio nei confronti delle medesime parti attrici. In terzo luogo, la Corte distrettuale ha sottolineato che alla censura mossa con il motivo di impugnazione non segue, nelle conclusioni rassegnate con l'atto di appello, la formulazione espressa di una domanda di riforma della sen- tenza impugnata. Poste tali premesse, è evidente che la sentenza impugnata affida il rigetto del motivo di appello a tre rationes, ciascuna delle quali suffi- ciente a sostenere il decisum. Tornando alla seconda ratio, con la quale la Corte d'appello ha sot- tolineato che la Careddu è priva di uno specifico interesse alla con- danna del notaio nei confronti delle originarie parti attrici per non aver ella subito condanna alcuna al pagamento del residuo prezzo in favore dei medesimi attori, il Collegio rileva che tale ratio è censurata soltanto genericamente dalla ricorrente. La ricorrente si limita a dedurre che l'affermazione della Corte d'ap- pello sarebbe priva di senso, rilevando di non aver mai rassegnato con- clusioni di condanna del notaio nei confronti delle attrici in primo grado. Fa difetto il requisito della specificità della doglianza: si ipotizza, astrat- tamente, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che riguardano la disponibilità e la valutazione delle prove, e ci si limita a contestare, assertivamente, che mai l’odierna ricorrente avrebbe rassegnato conclusioni di condanna del notaio nei confronti degli attori in primo grado. In questo contesto, l'inammissibilità della censura rivolta nei con- fronti di una delle tre rationes rende ultroneo l'esame delle ulteriori censure rivolte contro la prima e la terza ratio. - 10 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 13733/2017 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 15496/2022 Trova allora applicazione il principio secondo cui qualora la Data pubblicazione 16/05/2022deci- sione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giu- ridico, la ritenuta inammissibilità della censura mossa ad una delle ra- tiones decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di inte- resse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque con- durre, stante l'intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione stessa. 3. – Il ricorso è rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soc- combenza. 4. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese pro- cessuali del giudizio di cassazione, che liquida, per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Manara, in complessivi euro 7.500, di cui euro 7.300 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli acces- sori di legge, e, per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 5.500, di cui euro 5.300 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - 11 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 13733/2017 Numero sezionale 810/2022 Numero di raccolta generale 15496/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] Vi