CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 29833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina haconfermato la condanna emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalTribunale in sede, in data 14 novembre 2024, alla pena di mesi undici di arresto,riconosciuta la continuazione con altro reato già giudicato con sentenzairrevocabile, in relazione al reato di cui all'art 75 comma 1, d. lgs. n. 159 del2011.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (erronea applicazione di legge penale con riferimentoal riconoscimento dell’ipotesi di reato di cui all’art. 75, comma 1, cit. tenutoconto del lievissimo ritardo riscontrato: nel caso del controllo del 26 maggio2023 non ottemperava all’obbligo di presentarsi ma fornendo plausibilegiustificazione, negli altri casi comunque per essersi presentato in lieve ritardoper rallentamenti della circolazione che avevano determinato il ritardo nelle dueoccasioni contestate) è inammissibile.Rilevato che il ricorso è, invero, manifestamente infondato nonriscontrandosi il dedotto difetto di motivazione in base alla mera lettura delprovvedimento impugnato (v. p. 3 della sentenza impugnata ove si valorizzaanche la reiterazione dei comportamenti ai fini della sussistenza dell’elementosoggettivo del reato) e che, anzi, la censura appare diretta a sollecitare unarivalutazione degli stessi elementi già vagliati dal giudice di appello, conoperazione di puro merito, inibita a questa Corte di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] che risulta ineccepibile l’applicazione del principio di diritto per ilquale il mero ritardo integra il reato contestato (Sez. 5, n. 13518 20/01/2015,Rv. 262895 – 01; Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Rv. 240456 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]